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La Legge e le potenziali truffe dei distributori di carburante

Con i tempi che corrono, i carburanti per autotrazione stanno assumendo un’importanza fondamentale per l’economia delle famiglie italiane, che ogni giorno – per far fronte al costo della vita sempre in ascesa, a un’economia che non riparte e a un Governo che si inventa sistematicamente nuove tasse, nascondendole tra i meandri del quotidiano – sono costrette ad effettuare drastici tagli alle spese superflue e non, per riuscire a raggiungere la fine del mese.
In questa situazione di disagio, paragonabile ad una vera e propria corsa agli ostacoli, il consumatore deve anche riuscire a dribblare giornalmente le insidie dei commercianti disonesti con i quali viene a contatto nel momento in cui si reca a fare la spesa o quando si rifornisce di benzina.

Come il lettore saprà, le truffe delle bilance messe in atto dagli alimentaristi che non applicano la tara e che costringono a pagare all’ignaro consumatore semplici fogli di carta al prezzo del prosciutto o del formaggio, costringono annualmente il consumatore ad un esborso forzato di circa 150-200 euro,  senza avere nulla in cambio.
Il problema delle bilance, tuttavia, è il problema minore, visto che il cittadino può subire una truffa ben più consistente quando si reca a fare il pieno di carburante presso un distributore di benzina.

Con questo non si vuole assolutamente affermare che tutti i gestori siano persone disoneste, ma semplicemente evidenziare come negli ultimi tempi siano state scoperte diverse truffe da parte della Guardia di Finanza, di Striscia la Notizia, etc.,  relativamente a distributori di carburante taroccati, prezzi modificati con telecomandi, pompe manomesse, biodiesel aggiunto oltre la quantità consentita.

Alla fine il cittadino è costretto a pagare una tassa nascosta veramente consistente che però non è destinata al bene collettivo, alla pari di quelle statali, ma ad arricchire solamente determinate fasce di commercianti.

Se a questa situazione già drammatica aggiungiamo anche una legge dello Stato, il Decreto 18 gennaio 2011, n. 32, che fa acqua da tutte le parti e che consente, legalmente, di erogare meno carburante del pattuito proteggendo anche il gestore disonesto che ha manomesso i sigilli (più in avanti vedremo come) da eventuali denunce penali ad opera dell’Ispettore Metrico della Camera di Commercio, il consumatore potrà aggiungere alla rabbia – per la situazione di impotenza  in cui versa – anche lo sconforto del constatare che chi è preposto alla tutela dei suoi interessi ha le mani legate… per legge!

Con il Decreto 18 Gennaio 2011, n. 32, come si ricorderà, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ampliato il limite di tolleranza entro il quale una pompa di benzina può erogare meno carburante di quello che dovrebbe, senza che si configuri la truffa.

La nuova norma ha aumentato del 50% il margine di errore per i misuratori di erogazione, portandolo dal 5 al 7,5 per mille. In sintesi, se prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, su 20 litri erogati dalla pompa di benzina (quantità di riferimento per il controllo metrico) potevano essere erogati in più o in meno 0,1 litri (corrispondenti a circa 15,5 centesimi), con la nuova normativa la tolleranza delle pompe di erogazione del carburante consentono ora 0,15 litri di differenza (in più o in meno) per un prezzo di 23,25 centesimi.
A conti fatti il benzinaio potrà guadagnare dai 23,25 ai 25,00 centesimi (in base al prezzo corrente della benzina) ogni 20 litri, legalmente, vendendo solo aria.
Questo vuol dire che ad ogni pieno (circa 40 litri di carburante), il benzinaio guadagna 50 centesimi senza vendere nulla.

Calcolando che un distributore di una grande città effettua in media 100 pieni al giorno, il gestore guadagnerà circa 50 euro giornalieri, ovvero 1.500 euro mensili, ovvero 18.000 euro annui, senza vendere nulla.
Per correttezza di informazione è comunque importante precisare che l’aumento della tolleranza di errore da 5 per mille a 7,5 per mille, prevista dal Decreto del Gennaio 2011, riguarda esclusivamente le nuove pompe CE/Mid con omologazione europea e non quelle con omologazione italiana il cui errore massimo consentito arriva  a +3 per mille.

Altra nota “stonata” è che il decreto ha affidato i controlli periodici di manutenzione delle pompe con omologazione europea a  società private, mentre per quelle “italiane” restano a carico degli Ispettori metrici delle Camere di Commercio.
Il Decreto prevede che i controlli periodici, previsti ogni 2 anni, potranno ora essere svolti da ditte private e che l’Ispettore Metrico della Camera di Commercio potrà effettuare – in questo intervallo di tempo – controlli a campione senza preavviso.

Perplessità sorgono per il fatto che il nuovo decreto lascia invariati i limiti di tolleranza degli strumenti di misurazione dell’erogazione alla pompa per l’accertamento iniziale di conformità e per le verifiche periodiche, mentre, per i controlli metrologici casuali, cioè quelli senza preavviso effettuati in fase di sorveglianza dall’Ispettore Metrico, quelli in cui potrebbero concretizzarsi denunce penali per truffa, gli errori massimi tollerati sono stati inspiegabilmente aumentati, in controtendenza con il resto d’Europa.

Il Ministero competente, attaccato dalle associazioni dei consumatori, all’indomani della pubblicazione della legge, aveva precisato che: “La maggiore tolleranza nei controlli casuali non è vessatoria, ma cautelativa. Non significa affatto che lo strumento può restare con quell’errore, ma solo che quell’errore non determina sanzioni immediate, a condizione che venga corretto nei termini prescritti dagli incaricati dei controlli. Si tiene quindi conto del fatto che gli strumenti non restano nelle condizioni iniziali di precisione nel corso del loro uso, anche se devono essere ricondotti prima possibile al funzionamento ottimale”.

Questa precisazione, rilasciata alcuni mesi fa, non deve aver sortito l’effetto sperato, visto che il Ministro dello Sviluppo Economico è stato costretto ad emanare la Direttiva 4 Agosto 2011, pubblicata sulla G.U. del 17 ottobre 2011, n. 242, con lo scopo di uniformare le procedure e rafforzare l’efficacia dei controlli metrologici sui distributori di carburanti conformi alla Direttiva 2001/22/CE, a maggior garanzia dei diritti e degli interessi dei consumatori e, al tempo stesso, della certezza delle regole anche per gli operatori interessati.La direttiva risponde alle preoccupazioni e agli interrogativi che erano sorti sulle tolleranze ammesse per gli strumenti in servizio, fissando al comma 2, dell’articolo 3, il “modus operandi” in caso venga riscontrato un errore compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto n. 32 del 18 gennaio 2011.

Viene infatti stabilito che:
“Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformità formali, oppure viene riscontrato che l’errore dello strumento risulta compreso tra l’errore massimo permesso in sede di verificazione periodica e quello di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all’utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.”

Una considerazione che viene spontanea è che, a conti fatti, il benzinaio “furbo”, che magari ha regolato di proposito l’apparecchio erogatore al massimo della tolleranza (più avanti vedremo come) al fine di lucrare sulle vendite, non rischia nulla.
In pratica il gioco vale la candela!

Ma vediamo perché…

Per legge la verifica periodica delle pompe con omologazione auropea è affidata alle agenzie private che provvedono a questa incombenza con frequenza biennale.
All’interno di questo periodo di tempo, l’ispettore metrico può effettuare verifiche a campione, ma in questo caso la tolleranza di errore, come dicevo, deve essere maggiorata  del 50% rispetto a quella applicata dai privati in fase di verifica periodica.
Considerato che tutte le Camere di Commercio italiane hanno una carenza cronica di personale adibito agli uffici metrici, il gestore disonesto ha il 90% di probabilità  di non venire mai controllato, visto che gli Ispettori preposti  hanno già seri problemi per garantire la verifica periodica delle bilance presso i vari comuni del loro territorio di competenza.
Tuttavia, se il controllo a campione dovesse comunque  avvenire e se venisse accertata la tolleranza massima del 7,5 per mille, al massimo rischierà di dover  rimettere le cose a posto oppure, se non darà seguito alle disposizioni impartite,  soggiacerà alla sola sanzione di mancata verifica.

Ma i guai per il consumatore non finiscono qui.

Esistono infatti altre potenziali truffe dalle quali, ogni volta che effettua il pieno di carburante, deve guardarsi.

Una di queste è la truffa che potrebbe essere perpetrata attraverso il telecomando che viene normalmente utilizzato dal gestore per aggiornare il prezzo del carburante ad ogni modifica di mercato.
Il gestore disonesto, vedendo magari un utente anziano utilizzare l’impianto self, potrebbe modificare in corsa il prezzo per poi rimetterlo a posto una volta terminata l’erogazione.
In questi casi, per tutelarsi, occorre sempre verificare che il prezzo pubblicizzato sui cartelli dell’impianto sia lo stesso visibile sul display dell’apparecchio.

Altro trucco è quello del display non azzerato prima di iniziare il rifornimento.
A volte può capitare di vedere un display che segna una cifra per certi versi irrisoria, alla quale non facciamo caso.
E’ bene evidenziare che in questa circostanza l’apparecchio non parte da zero, ma da quella cifra, per cui stiamo regalando denaro al gestore.

Altra potenziale truffa è la manomissione dei sigilli per modificare i parametri meccanici di erogazione del carburante.

A prima vista potrà sembrare la più temeraria, ma come vedremo è per certi versi la più sicura perché è praticamente tutelata dalla legge!

L’articolo 8, del Decreto del Gennaio 2011, stabilisce che una volta spiombate le apparecchiature per interventi di emergenza, il gestore ha 5 giorni per richiedere all’agenzia privata, l’intervento di ripiombatura.
Il problema è che se il gestore disonesto non effettua nessuna comunicazione e resta con le apparecchiature prive di sigilli, magari per mesi, qualora dovesse subire una verifica a campione da parte dell’Ispettore metrico, potrà sempre dire che l’intervento di manutenzione che ha portato alla manomissione dei sigilli dell’apparecchiatura di erogazione è avvenuto il giorno prima e che è ancora nei termini per richiedere una nuova apposizione di sigilli all’agenzia privata.
Quindi non rischierà assolutamente nulla… per legge!

Ma le potenziali truffe non finiscono qui.

Le pompe più moderne, infatti, sono governate da una eprom: una unità di memoria programmabile e cancellabile che contiene il software che calcola i litri erogati al posto dei tradizionali dispositivi meccanici.
La truffa che un gestore disonesto potrebbe mettere in atto è semplice, visto che le eprom sono unità non sigillabili e che un esperto di elettronica potrebbe modificare a suo piacimento la quantità di benzina erogata.
E’ anche vero che gli ispettori hanno la possibilità di verificare la sequenza degli accessi alla memoria, ma come tutti sapranno, con l’elettronica al giorno d’oggi può essere fatto tutto e il contrario di tutto!

L’ultimo raggiro al quale potrebbe soggiacere il consumatore riguarda il diesel.

La legge consente di aggiungere al carburante diesel fino al 7% di biodiesel.
Il commerciante disonesto ne aggiunge di più e in questo modo aumenta il suo guadagno evadendo contestualmente l’accisa sui carburanti.
In questa ipotesi oltre a rimetterci lo Stato ci rimetterà anche il cliente che  riceverà un carburante con il quale percorrerà meno kilometri e che alla lunga gli intaserà i filtri del mezzo costringendolo ad una consistente spesa per la loro sostituzione.
In quest’ultimo caso, l’unica arma in mano alle Forze dell’Ordine per tutelare il consumatore, nel momento in cui dovessero sorgere sospetti fondati, è quella di richiedere l’intervento dell’Agenzia delle Dogane, che provvederà ad effettuare il prelievo dei carburanti per le analisi chimiche.

Conclusione
Considerato che il 70% dei nostri politici sono avvocati e che per la stesura delle leggi si affidano a dirigenti ministeriali di indubbia esperienza, resta difficile capire come possano essere licenziate norme con lacune così evidenti, a meno che certe “omissioni” siano volutamente calcolate a seguito di accordi politici.
Se il nostro legislatore avesse ad esempio previsto l’obbligo in capo al gestore, nell’ipotesi in cui  fosse costretto a rompere i sigilli per riparare l’apparecchio di erogazione, di annotare immediatamente l’intervento sul libretto metrico dell’impianto, anziché prevedere questo obbligo esclusivamente per l’agenzia privata di verifica metrica, avrebbe reso impossibile la più temibile delle truffe.
Se avesse invece previsto l’obbligo di prelievi periodici del carburante al fine di essere sottoposto ad analisi chimiche indistintamente su tutti i distributori in campo nazionale, avrebbe sicuramente evitato l’evasione dell’accisa e la truffa in capo ai consumatori, come si è recentemente verificato, ad esempio, a Taranto.
A mio sommesso avviso non ci vorrebbe molto per fare andar bene le cose in Italia, occorrerebbe solo la volontà di farlo!

Piero Nuciari

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