La marcatura CE : un controllo utile per tutelare i consumatori

“Il mercato unico europeo è uno dei grandi successi del nostro tempo: è lo spazio economico nel quale beni, servizi, capitali e persone possono circolare liberamente senza barriere. L’Unione Europea, sin dall’inizio, ha teso ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci.
Per tale obiettivo, fondamentali sono le Direttive comunitarie, che, dopo la Risoluzione del Consiglio Europeo del 7 maggio 1985, hanno modificato radicalmente la regolamentazione ed il controllo del mercato interno, con strumenti originali ed innovativi. Tali direttive, riguardanti sia categorie di prodotti di uso professionale ed industriale, sia prodotti destinati ai consumatori finali (es. prodotti elettrici, giocattoli), sono dette del “Nuovo approccio”. Una caratteristica rilevante di tali direttive consiste nella possibilità per il fabbricante di utilizzare le norme tecniche armonizzate per soddisfare la garanzia di una produzione rispondente ai requisiti essenziali di sicurezza e, quindi, per apporre legittimamente la marcatura sui prodotti”.
Fonte: Campagna d’informazione del Ministero delle Attività Produttive

Recentemente è apparsa sulla stampa la notizia che l’Ufficio per la tutela dei consumatori di Duesseldorf (Germania) ha messo in guardia dall’indossare costumi e maschere importate dalla Cina  a diretto contatto con la pelle.
E’ stato infatti accertato che  diversi articoli contengono colori a dispersione, suscettibili di causare allergie e nel peggiore dei casi potrebbero anche essere cancerogeni.

Girando per le bancherelle dei mercati e, addirittura, nei centri commerciali, è possibile constatare che l’80% delle maschere e dei gadget carnevaleschi posti in vendita nel nostro Paese provengono dalla Cina e che quasi tutti sono forniti di marchio CE.

Uno dei controlli che può essere  effettuato dalla Polizia Municipale a tutela dei consumatori, è quello di verificare se detti marchi sono regolari o contraffatti.

Prima di spiegare come deve essere fatto l’accertamento, occorre però evidenziare che l’apposizione del marchio CE è previsto dalle Direttive comunitarie del “Nuovo approccio” per i giocattoli (*), per tutti i prodotti elettrici, per gli occhiali da sole e da vista e per gli apparecchi a gas o a pressione.

Esso inoltre è obbligatorio per:
prodotti da costruzione, apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche, macchine, macchine mobili e apparecchi di sollevamento, dispositivi di protezione individuale, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, dispositivi medici impiantabili attivi, nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi e gassosi, esplosivi per uso civile, dispositivi medici, imbarcazioni da diporto, apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ascensori, apparecchi di refrigerazione per uso domestico, attrezzature a pressione, dispositivi medico diagnostici in vitro, impianti di trasporto pubblico a fune, apparecchi radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione .

(*) Nell’ambito del sistema denominato “Nuovo Approccio”, il tema della sicurezza dei giocattoli è regolato dalla direttiva quadro 88/378/CEE.

Nota
Le direttive di nuovo approccio possono escludere l’applicazione della marcatura CE per alcuni prodotti.
Questi possono circolare liberamente se:sono provvisti della dichiarazione di conformità;sono provvisti di dichiarazione di totale responsabilità del fabbricante;sono provvisti di certificato di conformità; recano il nome del fabbricante e l’indicazione della capacità massima;
sono fabbricati secondo una buona pratica di costruzione.

In pratica il marchio CE è l’indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive comunitarie applicabili al prodotto stesso.
E’ da precisare che non è (o non sostituisce) il marchio di qualità o di origine di un prodotto, ma costituisce solo la dichiarazione formale del produttore (o dell’importatore) con la quale si attesta che nella fabbricazione del prodotto sono stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive Comunitarie applicabili.

Nota
Una delle caratteristiche del marchio è che se viene  rimpicciolito deve  mantenere le proporzioni e, comunque, non può essere più piccolo di 5 mm.

Il fabbricante che timbra con il marchio CE un proprio prodotto, ha successivamente dei precisi obblighi dettati dalla normativa europea.
Esso deve infatti redigere una “Dichiarazione CE di conformità” in cui indica la (o le) Direttive applicate e le norme tecniche utilizzate; deve inoltre predisporre e custodire un “Fascicolo tecnico” descrittivo delle caratteristiche tecniche  del prodotto e delle prove da lui effettuate comprovanti la sicurezza del prodotto stesso. Tale documentazione dovrà essere poi disponibile a richiesta delle Autorità competenti a sorvegliare il mercato.

Nota
Prodotti di largo consumo che NON debbono possedere il marchio CE

Anche se l’elenco è abbastanza consistente, i prodotti di uso comune che non debbono avere il marchietto CE stampigliato sono:
articoli per il giardinaggio, orologi e strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglie, calzature da passeggio, valigeria.

Tornando al nostro controllo delle maschere e dei gadget carnevaleschi (o dei giocattoli oppure del materiale elettrico come lampade a basso consumo, prese multiple, etc,) per prima cosa occorre verificare se sulle etichette o sui prodotti sono apposte in maniera visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni:

– la marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm);
– il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
– l’indirizzo del fabbricante o del mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario, anche in forma abbreviata purchè di semplice ed agevole identificazione, oltre alle avvertenze e precauzioni d’uso.

Nota
Se nella fabbricazione del prodotto le norme  non sono state integralmente osservate, questo può essere immesso sul mercato solo dopo aver ottenuto un attestato CE del tipo rilasciato da un organismo autorizzato


E’ da evidenziare che questo genere di controlli competono in primis al Ministero delle Attività Produttive e alle Camere di Commercio.

Gli addetti ai controlli di questi organismi operano in virtù del disposto dell’art. 13, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689.

“Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.”

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia possono invece effettuare detti controlli in virtù del comma 4, dell’art. 13, della stessa legge.

All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’art. 333 e del primo e secondo comma dell’art. 334 del codice di procedura penale.”

Come accertare se il marchio CE è regolare

Innanzitutto è da evidenziare che la normativa in vigore vieta di apporre sui prodotti a marchio CE segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE (Art. 4, comma 3, D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313)

Molto spesso, infatti, sulle maschere, sui giocattoli e sui materiali elettrici di importazione, compare un marchio CE, diverso, molto più “stretto” di quello regolare.

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Fig 1

Il marchio “più stretto” significa “China export” e molto spesso viene inserito per trarre in inganno i consumatori europei.

Notate la differenza.

Il marchio CE in Cina vuol dire China Export, il marchio C E ricavato da due cerchi come nella figura 2, vuol dire Comunita’ Europea. Per vedere se il marchio apposto è quello legale, occorre misurare lo spazio tra i caratteri e verificare che fra la C e la E ci sia almeno la meta’ della larghezza della C, se e’ meno allora e’ China Export (…e quindi il prodotto deve essere ritirato e il venditore sanzionato).

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Fig. 2

Il trucco…

In pratica, prendendo una penna (o una matita),  per verificare se il marchio è quello vero, dovete riuscire a creare un “8” partendo dalla C e chiudendola “a cerchio” senza oltrepassare la base della “zampetta” centrale della E.

Come potrete constatare, questa operazione è impossibile con le iniziali di China export perché i caratteri sono troppo vicini.

A questo punto, se non sarete riusciti a tracciare un otto come nella figura 2, vorrà dire che il prodotto che avete avanti a voi non è in regola.

Le sanzioni:

Nota
Se siete dei consumatori e non degli agenti/ufficiali di PG, potete ottenere “giustizia” presentando una segnalazione ai Ministeri competenti per materia (Es: Ministero delle attività Produttive per giocattoli o materiale elettrico; al Ministero della salute per lenti a contatto correttive o per occhiali da vista, etc) oppure rivolgendovi alla Guardia di Finanza, alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia.

La normativa in vigore, per questo genere di contraffazione prevede delle sanzioni abbastanza pesanti.

Per i giocattoli (Fonte: Camera di Commercio di Pistoia):

1) marcatura CE, mancanza di nome e/o ragione sociale e/o marchio nonché l’indirizzo del fabbricante e/o del suo mandatario e/o del responsabile dell’immissione sul mercato della Com. Europea
violazione all’art. 5 comma 1, D.lgs 313/91
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da Euro 2582,28 a Euro 10329,13
pagamento in misura ridotta Euro 3443,04 (Art. 16 – Legge 689/1981)
(art.11 – comma 4 – D.Lgs 313/91)

2) mancanza delle avvertenze e precauzioni secondo il dettato dell’allegato IV, D.lgs 313/91
violazione all’art. 5 comma 1, D.lgs 313/91
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da Euro 2582,28 a Euro 10329,13
pagamento in misura ridotta Euro 3443,04 (Art. 16 – Legge 689/1981)
(art.11 – comma 4 – D.Lgs 313/91)

3) giocattoli di piccole dimensioni: mancanza delle avvertenze e precauzioni secondo il dettato dell’allegato IV, D.lgs 313/91 allegate su una etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo, e mancanza del richiamo a conservare tale informazioni allegate
violazione all’art. 5 comma 2, D.lgs 313/91
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da Euro 2582,28 a Euro 10329,13
pagamento in misura ridotta Euro 3443,04 (Art. 16 – Legge 689/1981)
(art.11 – comma 4 – D.Lgs 313/91)

4) il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni d’uso debbono essere redatte in lingua italiana
violazione all’art. 5 comma 3, D.lgs 313/91
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da Euro 2582,28 a Euro 10329,13
pagamento in misura ridotta Euro 3443,04 (Art. 16 – Legge 689/1981)
(art.11 – comma 4 – D.Lgs 313/91)

Giocattoli privi della marcatura CE
violazione all’art. 4 comma 1 – D.lgs 313/91
Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi del marchio CE é punito con l’ammenda (*)
da Euro 516,45 a Euro 20658,27 – (art.11 – comma 1 – D.Lgs 313/91)
pagamento in misura ridotta Euro 1032,90 (Art. 16 – Legge 689/1981)
I giocattoli che a seguito della procedura di accertamento di cui all’art. 8 del D.lgs 313/91 non risultino muniti della marcatura CE, o che abbiano la marcatura CE non conforme, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato
(art.10 – comma 1 – D.Lgs 313/91

(*) Nota
La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma dell’ art. 4, comma 1 del D.lgs 313/91 è stata attribuita al Giudice di Pace, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.lgs 274/2000, con la decorrenza indicata nell’art. 65 dello stesso decreto. L’art. 52 dello stesso decreto, al comma 1, comunque prevede che per i reati per i quali è prevista la pena della sola multa o dell’ammenda, continuino ad applicarsi le pene pecuniari vigenti.

APPOSIZIONE INDEBITA DELLA MARCATURA CE

Apposizione indebita della marcatura CE
violazione all’art. 4 comma 2 – D.Lgs 313/91
Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
con l’arresto fino a 6 mesi
e con l’ammenda
da Euro 2582,28 a Euro 15493,70 (art.11 – comma 2 – D.Lgs 313/91)
pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art. 16 – Legge 689/1981)

Apposizione della marcatura CE con riferimenti a leggi diverse dalla 313/91
(es: marcatura CE abbinata alla frase il giocattolo è conforme ai requisiti della Legge 46/1983)
La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea. Con l’apposizione della marcatura CE viene attestato che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.lgs 313/91, oppure è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.lgs 313/91, ovvero risponde ai requisiti di sicurezza dell’allegato II del D.lgs 313/91

Nota
I giocattoli conformi alla legge 46/1983 non avevano l’obbligo della marcatura CE.
Questi giocattoli dovevano essere quindi ritirati dal mercato entro il giugno 1992.

Apporre illegalmente la marcatura CE per trarre in inganno i compratori e i funzionari addetti al controllo.
Se la marcatura illegale è stata apposta dal FABBRICANTEo dal suo MANDATARIO si applica la seguenti sanzione:
violazione all’art. 4 comma 3 – D.lgs 313/91
Chiunque viola il disposto dell’art .4, comma 2 del D.lgs 313/91 è soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
con la pena dell’arresto fino a 6 mesi
e con l’ammenda
da Euro 2582,28 a Euro 15493,70 (art.11 – comma 3 – D.Lgs 313/91)
pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art. 16 – Legge 689/1981)

Nota
Se la marcatura illegale è stata apposta dal COMMERCIANTE si applica la seguente sanzione:
Apposizione di marchi, simboli o iscrizioni che possono essere confusi con la marcatura CE
violazione all’art. 4 comma 3 – D.lgs 313/91
Chiunque viola il disposto dell’art .4, comma 3 del D.lgs 313/91 è soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da Euro 764,68 a Euro 10329,13 (art.11 – comma 3 – D.Lgs 313/91)
pagamento in misura ridotta Euro 1529,36 (Art. 16 – Legge 689/1981)

Normativa di riferimento:

– Direttiva CEE 88/378 del 3.05.1988
– Direttiva CEE 93/68 del 22.07.1993 (nuovo approccio)
– Decreto Legislativo n. 313 del 27.09.1991
– Decreto Legislativo n. 115 del 17/03/1995
– Decreto Legislativo n. 41 del 24.02.1997
– D.M. 14/01/1992
– D.M. 28/03/1997
– D.M. 20/11/1997 n.476
– D.M. 14/07/1999
– D.M. 30/09/1999
– D.M. – MICA del 30/09/1999 – G.U. n. 234 del 05/10/1999
– D.M. 21/03/2000
– L. 06/02/1996, n. 52
– Circ. Prot. n. 1252907 del 17/06/1998
– Circ. Prot. n. 1253151 del 16/07/1998
– Ord; 16/07/1998 – G.U. 167 del 20/07/1998 – Dir. Generale Dip. Prevenzione
– Circ. Min. Interno n. 559 del 31/10/1996

Per il materiale elettrico (Fonte: Camera di Commercio di Pistoia):

violazione all’art. 7, commi 5 e 6, D.lgs 615/96

CHIUNQUE IMMETTE NEL MERCATO, commercializza all’ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dei l’attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta

attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2065,82 a Euro 12394,96 e del pagamento di una somma da Euro 10,32 a Euro 61,97 per ciascun apparecchio.(art. 11, comma 2, D.lgs 615/96)
pagamento in misura ridotta Euro 4131,64 (Art. 16, legge 689/81)

In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di Euro 103291,37
(art. 11 comma 2 – Legge 615/96)

MARCHI CHE SEMBRANO LA MARCATURA CE

violazione all’art. 7, comma 6, D.lgs 615/96

CHIUNQUE, appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amininistrativa pecuniaria da Euro 1032,91 a Euro 6197,48 (art. 11 comma 3 – D.lgs 615/96)

pagamento in misura ridotta Euro 8263,30 (Art. 11, legge 689/81)

APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE E ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’

violazione agli artt. 7 e 8 della D.lgs 615/96

Chiunque
cede a terzi, senza il consenso dei Ministero delle poste e delle telecomunicazioni – direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, l’attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da Euro 516,45 a Euro 3098,74 (art. 11 comma 4 – D.lgs 615/96)
pagamento in misura ridotta Euro 1032,90 (Art. 16, legge 689/81)

MATERIALE PRIVO DELLE INDICAZIONI

SUL FABBRICANTE O RAPPRESENTANTE O MANDATARIO

violazione all’ art. 7, comma 4, D.lgs 615/96
Salvo che i fatto costituisca reato, il venditore o l’ istallatore che vendono o installano il materiale elettrico o elettronico di cui all’articolo 2 della legge 615/91, privi delle indicazioni sul nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante o mandatario nella UE, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 2065,82 a Euro 12394,96 e del pagamento di una somma Euro 10,32 a Euro 61,97, per ogni apparecchio.
In ogni la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di Euro 103291,37 (art. 11, comma 2, D.lgs 615/96)

pagamento in misura ridotta Euro 4131,64 (Art. 16, legge 689/81)

PUBBLICITA’ DI APPARECCHI NON CONFORMI

violazione all’art. 11, comma 5, legge 615/96

Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma da Euro 2582,28 a Euro 15493,70
(art. 11 comma 5 – Legge 615/96)

pagamento in misura ridotta Euro 5164,56 (Art. 16, legge 689/81)

NORME DEL CODICE PENALE

Nel caso che il materiale oggetto della verifica non sia conforme e la sua commercializzazione sia “PERICOLOSA PER IL CONSUMATORE” o il suo smercio sia configurabile come “TRUFFA IN COMMERCIO” si procede al sequestro e si invia comunicazione all’autorità competente per le relative SANZIONI di carattere PENALE:

Art. 514 Frodi contro le industrie nazionali

Art. 515 Frode nell’esercizio del commercio

Art 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Libro 2 Capo II Titolo VIII del Codice Penale “Delitti contro l’economia pubblica l’industria e il commercio)

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTAVVENZIONI

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto per le violazioni finanziarie dell’articolo 39.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nell’ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

(Art. 32 – Legge 689/1)

SEQUESTRO:

Modalità del sequestro di cose

(Capo II, DPR 571/82)

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell’art. 13 della legge 689/81 il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l’elenco delle cose sequestrate.

(E’ bene elencare dettagliatamente i giocattoli sequestrati, indicando se possibile ilfabbricante o l’importatore)

(Art. 4, comma 1, DPR 571/82)
Una copia del processo verbale, contenente anche l’indicazione dell’autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

(Art. 4, comma 2, DPR 571/82)

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione dei capo dell’ufficio o del soggetto di cui al secondo comma dell’ art. 7 del DPR 571/82.

(Art. 5, comma 1, DPR 571/82)

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell’ufficio o il soggetto di cui al comma 2 dell’ art. 7, D.PR. 571/82 ne informa immediatamente l’autorità indicata nel primo comma dell’art. 18 della legge 689/81, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo se del caso, che che delle stesse siano preventivamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

(Art. 4, comma 2, DPR 571/82)

Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all’autorità indicata nel primo comma dell’art. 18 della legge 689/81, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l’autenticità.
Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente.
Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

(Art. 6, commi 1-2-3-4, DPR 571/82)

CONFISCA

Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.

(art. 11 comma 8 – Legge 615/96)

Chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.(art. 8 – com.1 – L. 689/81)

Normativa di riferimento

Legge 18 ottobre 1977, n° 791 – Direttiva 73/23 CEE

D. Legs. 25 novembre 1996, n° 626 – Direttiva 93/98/CEE

D. Legs. 31 luglio 1997, n° 277 – Direttiva 93/68/CEE

Nota
Come detto precedentemente, il marchio CE, trattandosi di un’autocertificazione, può non essere attendibile nel caso in cui il costruttore non sia serio e affidabile (non c’è una reale garanzia che il prodotto sia sicuro).I prodotti marcati CE che hanno anche il marchio di sicurezza, essendo controllati da un ente terzo indipendente, di provata competenza e serietà, offrono quindi maggiori garanzie.
Ad esempio il marchio IMQ è riconosciuto in tutti i Paesi industrializzati, viene posto direttamente sul prodotto (è immediatamente riconoscibile dal consumatore) e viene rilasciato prima dell’immissione sul mercato.
Costituisce anche una salvaguardia per i costruttori e per i rivenditori, in quanto in sede di giudizio per responsabilità da prodotto, un marchio di conformità alle norme tecniche, rilasciato da un ente terzo, può essere un utile mezzo di prova per l’esonero delle responsabilità del produttore.

Prontuario: Tabella sanzioni giocattoli (Fonte: Camera di Commercio di Perugia)
Piero Nuciari

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