La nuova Direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli
Sulla Gazzetta ufficiale Europea del 30 giugno 2009 è stata pubblicata la nuova direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009 che si occupa della libera circolazione e della sicurezza dei giocattoli nell’Unione Europea.
In sintesi i contenuti della nuova Direttiva.
L’art. 2 della Direttiva riscrive il concetto di giocattolo, definendolo come un prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco nella fascia di età tra 0 e 14 anni.
A tal fine nell’allegato 1 della Direttiva vengono elencati tutti gli oggetti che d’ora in poi non potranno più essere considerati giochi:
1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria: a) modelli in scala fedeli e dettagliati, b) kit di montaggio di dettagliati modelli in scala, c) bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d) repliche storiche di giocattoli, e e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;
4. biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità;
5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi;
7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. puzzle di oltre 500 pezzi;
9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 120 cm;
10. fuochi d’artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche;
12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati;
15. software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD;
16. succhietti per neonati e bambini piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini;
18. trasformatori per giocattoli; 19. accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.
Vengono invece inclusi nei giochi i gadget vari come portachiavi di peluche, matite e penne particolari (luminose, con pupazzi annessi, etc.), oltre agli zainetti e agli astucci a foggia di animale o personaggio dei cartoon.
Le sostanze chimiche utilizzate nella produzione dei giocattoli
L’allegato II della Direttiva descrive le proprietà chimiche che debbono possedere i giocattoli venduti nell’Unione Europea.
Oltre a completare e aggiornare le disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, viene precisato che i giocattoli debbono essere conformi alla normativa generale sui prodotti chimici, in particolare al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Degno di nota è il punto 11 dell’allegato II, laddove vengono elencate 55 fragranze allergizzanti vietate.
E’ da evidenziare che la direttiva contiene alcune deroghe, per le fragranze dalla 41 alla 55 elencate nell’allegato II, che si applicheranno ai giocattoli di cosmesi tipo rossetti, fard, etc. per bambine e per bambole, ai giochi olfattivi da tavolo ed ai giochi gustativi.
Tali eccezioni saranno possibili se i giochi saranno destinati a bimbi di più di 3 anni e se saranno garantiti specifici requisiti di etichettatura.
I giocattoli posti in commercio dovranno inoltre essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli di dimensioni tali bloccare le vie aeree interne, restando incastrati in naso, bocca o faringe. Questo varrà in tutti i tipi di giocattoli anche per le parti staccabili e per i componenti (tipo ovetti Kinder). Tutti i giocattoli che potenzialmente potranno causare soffocamento saranno considerati fuori legge.
Le nuove regole per i fabbricanti, gli importatori e i commercianti
In base a quanto previsto nella direttiva, i fabbricanti saranno responsabili della conformità dei loro giocattoli sul mercato, che dovranno avere il marchio CE, l’eventuale pittogramma che faccia capire l’inadeguatezza per la fascia di età tra 0 e 3 anni ed istruzioni ed avvertenze scritte in una lingua od in lingue facilmente comprese dai consumatori.
E’ previsto che i produttori dovranno effettuare le prove previste in tema di sicurezza, redigere la documentazione e conservarla per 10 anni.
Naturalmente dovranno garantire la sicurezza dei loro prodotti e la loro conformità per tutta la durata della produzione.
Altra importante incombenza prevista in capo ai fabbricanti è l’apposizione sui giocattoli di un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentissero, è previsto che le informazioni prescritte siano fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
Altra novità introdotta dalla Direttiva è la rintracciabilità dei fabbricanti che dovranno indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati.
Laddove ciò non sia possibile, tali indicazioni dovranno essere presenti sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.
L’indirizzo dovrà indicare un unico punto in cui il fabbricante potrà essere contattato.
Gli obblighi per gli importatori
La Direttiva prevede che gli importatori potranno immettere sul mercato comunitario soltanto giocattoli conformi, accertandosi che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità.
Altra incombenza assegnata agli importatori riguarda l’obbligo di verificare che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 5 e 6 (n. di lotto, denominazione della ditta, etc).
Gli obblighi per i distributori
Anche per i distributori la Direttiva prevede degli obblighi precisi, simili a quelli previsti per gli importatori.
La marcatura CE
L’art. 16 della Direttiva prevede l’obbligo di apposizione della marcatura CE su tutti i giocattoli posti in vendita.
Con la presenza di tale marchio viene “presunta” la conformità del giocattolo posto in vendita alle disposizioni della Direttiva.
E’ previsto che i giocattoli privi di marcatura CE potranno essere presentati solo all’interno di fiere ed esposizioni, a condizione che venga indicato in maniera chiara la mancanza di conformità con la Direttiva e l’avviso che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere resi conformi.
Finisce quindi l’era dei giocattoli cinesi sconosciuti, con il marchio CE contraffatto (China Export) realizzati con materiali tossici, dalle forme pericolose e privi di ogni genere di controlli.
Per i tempi di attuazione la Direttiva prevede che gli Stati membri dovranno adottarla entro il 20 gennaio 2011 ed applicarla entro il 20 luglio 2011.
In attesa della normativa italiana, che si spera dello stesso tenore della Direttiva europea, come genitore non posso non nascondere la soddisfazione per la lungimiranza che il legislatore europeo ha mostrato nella stesura di un atto teso alla tutela della salute dei nostri figli; una volta tanto gli interessi economici delle multinazionali sono passati in secondo piano rispetto al bisogno di tutela della salute dei soggetti più indifesi: i bambini.
Piero Nuciari
Il testo della Direttiva 2009/48/CE
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