La nuova disciplina europea dei prodotti alimentari funzionali
I prodotti alimentari funzionali, come risaputo, sono dei prodotti alimentari artificialmente arricchiti di varie sostanze nutrienti, come ad esempio i cereali o il latte, ai quali vengono aggiunte vitamine, fermenti lattici od altro. Questi prodotti, venduti a prezzi nettamente più elevati rispetto ai prodotti alimentari di base, stanno facendo la fortuna delle imprese agroalimentari che hanno fiutato una nicchia di mercato particolarmente remunerativa, cavalcando un crescente bisogno di benessere.
L’antico motto “noi siamo quello che mangiamo”, è diventato il cavallo di battaglia di queste imprese che investono vere e proprie fortune in campagne pubblicitarie tendenti a convincere il consumatore che ad esempio il latte arricchito di vitamine faccia sicuramente molto meglio di quello normale o che i corn flakes con ferro contribuiscano a rafforzare le difese immunitarie dei bambini.
Gli scaffali vanno sempre di più riempiendosi di questi prodotti, senza però che i consumatori si accorgano di quella che è anche una tendenza di marketing, anche se rimane da provare che a migliorare sia la salute dei consumatori oltre che quella delle aziende produttrici.
Nota Esempi di alcuni cibi funzionali o di derivati di cibi funzionali reperibili in commercio: frutta e verdura di tutte le varietà, tè nero e verde, succo di mirtillo, aglio e cipolla, funghi commestibili, latticini arricchiti con fermenti, allilsolfati, antiossidanti, capsacina, flavonoidi, fruttosio ed altri oligosaccaridi, genistein, glucosamina, glicirrizina, indoli, luteina, lycopene, frazione D dei funghi maitake, polifenoli, resveratrolo, sulforafano. |
Contrariamente alle aspettative dei dietologi, la popolazione italiana sta diventando molto sensibile all’idea di cibi che migliorino la salute ed è sempre più interessata ad approfondire tali conoscenze al fine di procurare benefici a lungo termine per la propria salute.
Implicito nella diffusione dei cibi funzionali è il concetto di “cibo come medicina”, un’intuizione che risale addirittura a Ippocrate, e che ha sicuramente un fondo di verità.
Nella realtà, la gran parte di questi prodotti alimentari (yogurt da bere con fermenti lattici, reclamizzati come capaci di aumentare le capacità immunitarie dell’organismo, bevande arricchite con omega 3, omega 6, fibre, calcio, etc) può essere tuttavia considerata superflua, soprattutto se si considera che ad acquistarli sono persone del mondo occidentale che non hanno un tenore di vita tale da andare incontro a carenze nutrizionali seguendo la abituale alimentazione, se si eccettuano le persone anziane o le donne incinte.
Al fine di regolamentare il mercato di questi alimenti, che sta registrando da anni un forte trend di espansione, il 30 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il Regolamento CE 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sui prodotti alimentari. Si tratta di una svolta “epocale” per la comunicazione pubblicitaria del settore alimentare, in quanto interviene sul sistema lacunoso e tendenzialmente inadeguato finora utilizzato, tutelando il consumatore da affermazioni false e fuorvianti sulle proprietà dei prodotti.
A livello europeo, infatti, vengono spesso utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni che fanno riferimento a sostanze i cui effetti benefici non sono stati ancora dimostrati scientificamente, che hanno il solo scopo di incrementare le vendite e di creare dipendenza psicologica nel consumatore.
Come risaputo, il settore degli alimenti funzionali – sino ad oggi – non era stato ancora regolamentato da una normativa armonica in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, con i risultati che tutti conosciamo.
Questa “latitanza” del legislatore aveva lasciato spazio a varie interpretazioni della normativa esistente in materia di etichettatura; nel nostro Paese, come il lettore sicuramente saprà, il principio fondamentale a cui i messaggi pubblicitari si devono attenere è contemplato nell’articolo 2 del D.Lgs. 109/92.
Nota Per un agile raffronto, riportiamo il contenuto dell’art. 2, D.Lgs. 109/92, citato: ”Art. 2. P u b b l i c i t a’ 1. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita’, sulla qualita’, sulla composizione, sulla quantita’, sulla durabilita’, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso. 2. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprieta’ atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne’ accennare a tali proprieta’ che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti iprodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.” |
Dopo aver letto i contenuti del suddetto articolo, non può non venire in mente la pubblicità televisiva che a ritmo martellante reclamizza determinate marche di yogurt che aiuterebbero a “sgonfiare” la pancia e a regolarizzare l’intestino o l’acqua minerale che aiuta la diuresi e migliora la digestione o i corn flakes che regolarizzano l’intestino facendoci diventare più scattanti.
Nota Esistono profonde differenze fra rivendicazioni attribuibili ad un farmaco e quelle attribuibili agli alimenti. Un farmaco ha la funzione di trattare, prevenire o curare una malattia, da cui deriva la possibilita’ di usare termini quali: prevenire, riparare, eliminare, controllare, normalizzare, rinforzare. Per esempio e’ possibile asserire: “L’acido folico puo’ prevenire difetti nel tubo neurale”.Tali termini non dovrebbero essere consentiti nella comunicazione alimentare. Un’affermazione salutistica relativa agli alimenti potrebbe solo dare informazioni circa gli effetti del loro consumo.Per esempio:– comporta specifici benefici alla salute;– riduce il rischio di malattia;– reca pregiudizio alla salute.Essa e’ basata su un consenso nella comunita’ scientifica riguardante un ben stabilito e generalmente accettato rapporto dieta/salute. Questa rivendicazione può essere usata per qualsiasi prodotto che soddisfi certi criteri di composizione. In genere le affermazioni salutistiche si basano su conoscenze emerse da prove scientifiche presenti in letteratura e/o su raccomandazioni emesse da organizzazioni pubbliche, nazionali o internazionali, quali FDA, EU SCF, etc.Una classica affermazione salutistica è:“Le proteine della soia possono aiutare nel ridurre l’LDL colesterolo”, oppure “Le fibre dietetiche possono aiutare nel mantenere l’intestino in buona salute”.In base all’art. 10 del nuovo Regolamento Europeo, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali previsti nel capo II e IV dello stesso regolamento. E’ invece consentito, ma a determinate condizioni in base al comma 3 del suddetto articolo, indicare i benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva. |
Considerato che il D.Lgs. n. 109 è in vigore dal 1992, e che nel frattempo per gli alimenti funzionali nulla è cambiato, fa specie notare come, con il beneplacito degli organismi nazionali e locali addetti ai controlli, i contenuti del succitato articolo 2 siano stati e vengano elegantemente ignorati da tutti, a discapito dei consumatori.
Visto che in linea di principio bere parecchia acqua aiuta comunque la diuresi, che mangiare corn flakes e crusca oppure bere yogurt con fermenti lattici aiuta inevitabilmente l’intestino e che in fondo le ditte produttrici che ne pubblicizzano i benefici sulle confezioni non fanno altro che scrivere una cosa scontata (approfittando spesso della scarsa educazione alimentare collettiva), ad esclusivo vantaggio del loro business e a discapito dei consumatori, ben venga il regolamento europeo 1924/2006 che, finalmente, fissa per tutti delle regole pubblicitarie ben precise.
Piero Nuciari
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