Novità legislative

La nuova disciplina sulle vendite dirette a domicilio e piramidali – Legge 17.08.2005 n° 173 , G.U. 02.09.2005 . Articolo di approfondimento

Sulla G.U. 02.09.2005 è stata finalmente pubblicata la Legge 17.08.2005 n° 173, avente come oggetto: “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali”.

Come descritto nell’articolo apparso qualche tempo fa su questo portale, la legge interviene sulle cd. vendite piramidali, in cui l’incentivo economico dipende dal mero reclutamento di nuovi soggetti. Infatti, per le previsioni dell’art. 5, “Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”.
Il secondo comma dello stesso articolo, vietata altresì “la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo”.

In base a quanto scritto dai relatori nella legge nella relazione introduttiva, lo scopo della normativa è quello di tutelare il consumatore facendo chiarezza nella materia delle vendite dirette al domicilio dei consumatori, al fine di evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing e le vere e proprie forme di truffa costituite dalle vendite piramidali.

Differenza tra multilevel marketing  (MLM) e vendite piramidali

Le ditte di multilevel marketing fabbricano il prodotto o lo comprano direttamente dal fabbricante. Gli utenti finali, i cosiddetti distributori, lo comprano direttamente dalla compagnia MLM. Non esiste quindi nessuna vendita all’ingrosso, negozi al dettaglio, etc., e sono gli stessi distributori a fare pubblicità, con notevole risparmio per la stessa compagnia  MLM. Con questi risparmi ottenuti, vengono pagati i distributori secondo la progettazione di marketing della compagnia.

Altra caratteristica importante è che il multilevel marketing e’ indipendente dalla data di inizio attività, nel senso che i distributori che si aggiungono più tardi hanno la stessa esatta opportunità di quelli presenti da molto tempo, perché le commissioni guadagnate sono direttamente riferite all’ammontare del venduto, della propria attivita’ promozionale e dell’affare generato.

Nel multilevel marketing, se un distributore introduce nuovi adepti nell’organizzazione, di fatto genera affari e profitti per loro; più gente introduce, più grande diventa l’affare. Così la ditta lo ricompensa con una percentuale del profitto sui suoi clienti di primo livello; a seconda del giro di affari generato, l’introito diviene più o meno consistente.

Il  multilevel marketing (MLM), in sintesi, è un’attività seria, un modo nuovo di concepire il commercio ed un sistema onesto  per guadagnare cospicui compensi.

 

Ben diverse sono le vendite piramidali.

Nel sistema delle vendite piramidali, nessun prodotto viene mosso e perciò non si ottiene una parte del profitto generato con il proprio marketing e lavoro. Il solo beneficio che si ottiene dopo aver pagato ingenti somme per entrare, è il diritto di arruolare altre persone che a loro volta pagano. Quando, per ovvi motivi, non ci sarà più nessuno disposto ad entrare nell’organizzazione, il sistema piramidale crolla. Coloro che hanno aderito nelle prime fasi , ne escono con i soldi di quelli che hanno aderito successivamente e questo è l’esatto motivo per cui simili schemi sono illegali.

Un tipico schema piramidale coinvolge alcuni individui in cima che arruolano partecipanti i quali, a loro volta, arruolano altri partecipanti ad offrire qualche cosa di valore all’organizzazione (in genere denaro, in alcune circostanze il tempo). Ai nuovi adepti, vengono successivamente promesse grandi somme di denaro se riescono a portare altri che pagano per unirsi alla piramide.

Quindi lo schema piramidale si focalizza sullo scambio di denaro ed assunzione di altre persone.

In genere il sistema viene mascherato come un gioco, organizzazioni di investimento, clubs di acquisto, lettere a catena , operazioni di ordinativi per corrispondenza, etc.
Di solito, i prodotti che la ditta ufficialmente asserisce di  commercializzare, in realtà non vengono mai venduti perché servono come copertura nei confronti del fisco e da “specchio per le allodole” nei confronti dei potenziali nuovi adepti.

 

In sintesi:
nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sulla acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell’organizzazione. L’investimento iniziale è obbligatorio non per l’acquisto della merce (operazione di “pura facciata”), ma quale prezzo per entrare nell’organizzazione.

Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.

 

Come difendersi  dalle organizzazioni di vendite piramidali.

Nel momento in cui un cittadino viene avvicinato da un componente dell’organizzazione piramidale con la proposta di entrare nell’organizzazione, è possibile presumere che sussista un’operazione o una struttura di vendita vietata, ai sensi dell’art. 5, quando ricorrono uno dei seguenti casi:

 

  1. obbligo in capo al nuovo adepto di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
  2. eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
  3. eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

  


Come viene gestito questo problema all’estero (dalla scheda di presentazione della legge).

”In Belgio vige il divieto di esercitare la vendita a catena.
Secondo quanto viene stabilito dalla legge, per vietare un tipo di vendita è necessario che concorrano i seguenti fattori: 1) pagamento per accedere alla struttura di vendita; 2) rischio di perdita di quel pagamento; 3) incentivi in denaro per reclutare altri partecipanti (onorario per il reclutamento). Anche in Francia vige il divieto di esercitare la vendita a catena.
La vendita a catena è definita come una tecnica di vendita nella quale il cliente è associato alla commercializzazione del prodotto. Egli riceve i prodotti gratis o ad un prezzo inferiore in cambio della collocazione di tagliandi o biglietti, o di reclutamento di nuovi clienti. Sono inoltre vietate le tecniche di vendita particolari chiamate “catena di lettere”.
In Germania viene punita dalla legge qualsiasi persona che nel corso di un’attività commerciale induce, direttamente o indirettamente, il consumatore, non commerciante, ad acquistare un prodotto in cambio di determinati benefìci o del suo impegno a indurre altre persone a concludere transazioni di tipo simile, assicurando il godimento degli stessi benefìci.
Nel Portogallo vi è il divieto di esercitare la promozione e la vendita a catena o piramidale.
E’ vietato offrire a persone beni e servizi gratis o ad un prezzo ridotto in cambio dell’impegno del cliente a trovare altri clienti o a raggiungere un alto volume di vendite.
In Austria esiste un divieto di esercitare la vendita a catena.
Con l’espressione “sistema di vendita a catena” s’intende un accordo di vendita in cui al cliente è garantito un determinato prezzo per beni e servizi a condizione che questi recluti nuovi clienti che entrino in un rapporto contrattuale simile con il venditore.
Anche per la Svizzera vige il divieto di esercitare la vendita a catena.
Viene così definita la vendita di beni e servizi a condizioni vantaggiose per il cliente a patto che lo stesso trovi altri clienti disposti a svolgere la stessa attività. Il divieto è esteso anche alle lotterie di qualsiasi genere in cui i partecipanti debbano pagare una “tassa” e il cui profitto dipenda dal volume di gradimento.”

In America le vendite piramidali sono considerate reato di classe A, punite con 1 anno di prigione ed un’ammenda di 1000 dollari.

In Italia, prima dell’entrata in vigore della Legge  17.08.2005 n° 173, è stato tollerato dai nostri governanti nonostante abbia creato non pochi problemi ai cittadini. Tutti ricorderanno le trasmissioni di Striscia la Notizia dello scorso inverno, delle inchieste sui sistemi truffaldini messi in piedi dai soliti furbi e dello stato di sudditanza psicologica al quale venivano assoggettati i nuovi adepti.
Con questa nuova legge si è voluta fermare questa piaga sociale che, soprattutto negli ultimi anni, ha portato parecchia gente alla rovina.

 

                                                                                                              Piero Nuciari

 

  
Di seguito si riporta il testo della legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2-9-2005

LEGGE 17 agosto 2005, n.173

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.

(GU n. 204 del 2-9-2005)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
(Definizioni e ambito di applicazione della legge)

1. Al fini della presente legge si intendono:
a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per “impresa” o “imprese”, l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:
a) prodotti e servizi finanziari;
b) prodotti e servizi assicurativi;
c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

ART. 2.
(Esercizio dell’attivita’ di vendita diretta a domicilio)

1. Alle attivita’ di vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonche’ le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

ART. 3.
(Attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio)

1. L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, e’ soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e puo’ essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo’ essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.
3. L’attivita’ di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo’ essere altresi’ esercitata, senza necessita’ di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attivita’ in maniera abituale, ancorche’ non esclusiva, o in maniera occasionale, purche’ incaricati da una o piu’ imprese.
4. La natura dell’attivita’ di cui al comma 3 e’ di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attivita’, non superiore a 5.000 euro.
5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

ART. 4.
(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato)

1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.
2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve essere provato per iscritto e puo’ essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato e’ tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso e’ subordinato all’integrita’ dei beni e dei materiali restituiti.
4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non puo’ essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attivita’ che per tipologia e quantita’ sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attivita’ commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attivita’ svolta.
5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 1, e’ ritirato.
6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio e’ in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.
7. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalita’ e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso contrario, egli e’ responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalita’ e alle condizioni di cui al primo periodo.
8. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facolta’ di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori ne’ di concedere sconti o dilazioni di pagamento.
9. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione e’ costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalita’ di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

ART. 5.
(Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene)

1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attivita’ e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacita’ di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E’ vietata, altresi’, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilita’ di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

ART. 6.
(Elementi presuntivi)

1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantita’ di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entita’ e in assenza di una reale controprestazione;
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attivita’ commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attivita’ svolta.

ART. 7.
(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita’ o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 5, anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o piu’ soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalita’ di cui all’articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All’impresa che non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi’ 17 agosto 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2542):

Presentato dall’on. Bulgarelli ed altri il 20 marzo 2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive), in sede referente, il 16 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003; il 3 luglio 2003; il 13 novembre 2003; il 21 gennaio 2004; il 24 marzo 2004; il 13, 26 maggio 2004;
il 27 luglio 2004; il 29 settembre 2004; il 20 ottobre 2004.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita’ produttive), in sede legislativa, il 17 dicembre 2004 con pareri delle commissioni I, II e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 12 gennaio 2005 ed approvato il 19 gennaio 2005 in un Testo unificato con atti n. 3008 (on. Ruzzante ed altri), n. 3325 (on. Pezzella ed altri); n. 3484 (on. Vernetti); n. 3492 (on. D’Agro’ ed altri); n. 4555 (on. Didone).

Senato della Repubblica (atto n. 3263):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione l’8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 1°, 9 marzo 2005 ed approvato, con modificazioni, il 14 giugno 2005.

Camera dei deputati (atto n. 2542-3008-3325-3484-3492-4555/B):

Assegnato alla X commissione (Attivita’ produttive), in sede referente, il 17 giugno 2005 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6, 13, 20 e 21 luglio 2005.
Assegnato nuovamente alla X commissione (Attivita’ produttive), in sede legislativa, il 26 luglio 2005 con pareri delle commissioni I e II.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, ed approvato il 26 luglio 2005.

   

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