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Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024. La nuova legge che ingessa i controlli della PG e minaccia i diritti dei consumatori

Dopo le limitazioni ai controlli del Decreto Campolibero, dopo la riforma Cartabia che doveva alleggerire l’apparato giudiziario (ottenendo esattamente il contrario!), ora è arrivato il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 che mette i paletti ai controlli svolti dalla PG al fine di tutelare i consumatori.
Leggendo la norma è impossibile non notare l’incompetenza di chi ha redatto la Legge.
Le limitazioni ai controlli riguardano tutte le attività economiche anche se in questo articolo tratteremo dei controlli commerciali e annonari.
L’obiettivo dichiarato della legge è non far perdere tempo alle attività economiche; tuttavia nel corso di circa quarant’anni di controlli, non mi è mai capitato che un commerciante protestasse per una presunta perdita di tempo. Al contrario, queste verifiche rappresentavano uno stimolo a restare sempre in regola con le norme vigenti, dato che, salvo rare eccezioni, si trattava di controlli a scopo preventivo.

Ora le cose sono cambiate, come spiegherò più in avanti e sono rimasti fuori dalla programmazione prevista dal Decreto Legislativo i controlli per la Sicurezza pubblica e difesa nazionale,  i Controlli sanitari e per la sicurezza alimentare, le  ispezioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro, le verifiche fiscali e doganali e, infine i controlli in materie di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie.
Per questo genere di controlli nulla è stato cambiato.
Sembrerà paradossale ma i controlli appena elencati e  che sono stati esclusi, sono quelli che  effettivamente possono creare, se ripetuti, una grande perdita di tempo alle varie attività. Un controllo finanziario, infatti, può durare giorni interi!
I controlli annonari, da sempre, non costituiscono un intralcio per le attività commerciali, poiché gli agenti non hanno alcuna necessità di sottrarre il commerciante alle sue occupazioni. Il loro intervento è rapido: entrano, si presentano, verificano la situazione e, se tutto è in regola, richiedono la firma sul verbale di ispezione. Il tempo effettivamente speso dal commerciante? Non più di un minuto, giusto quello per apporre la firma.
Evidentemente chi ha redatto la legge, queste cose non le conosceva!

Il risultato è che da ora in avanti si potrà fare un solo controllo ogni 10 mesi o, addirittura un anno!
Ad avviso di chi scrive è letteralmente indecente che un Governo danneggi in questo modo i consumatori!
Pensate all’Ispettore metrico (ma anche alla Polizia Annonaria) che deve effettuare un controllo di polizia metrica presso un distributore di carburanti. Lo potrà fare solo una volta ogni 10 mesi o all’anno e poi, il commerciante disonesto avrà carta bianca nel truffare i consumatori.
In questo settore gira talmente tanto denaro che il rischio vale la candela!
Pensate a un alimentarista che non applica il peso netto. Superato il controllo annuale, potrà liberamente non mettere la bilancia in piano falsando la pesata anche del 15%.
Per carità se scoperto è frode in commercio, ma anche qui  il rischio vale la candela visto che si calcola che un alimentarista che non fissa la tara guadagli 8-9000 euro l’anno senza vendere nulla!
Un pasticcere addirittura 12.000!
E potrei continuare per parecchio (compro oro, cartellonistica dei pubblici esercizi, etc etc).
Una volta superato il primo e unico controllo annuale (perché di fatto sarà così!) potranno fare tutti quello che vogliono a discapito degli interessi dei consumatori!

La norma, ideata per “semplificare” e “sburocratizzare” i procedimenti di controllo sulle attività economiche, di fatto introduce significative limitazioni ai poteri ispettivi degli enti preposti, rischiando di lasciare i consumatori senza adeguate tutele.
La nuova legge, nelle intenzioni del legislatore, nasce dalla volontà di sostenere le imprese in un periodo di difficoltà economica, riducendo gli oneri e le ispezioni ritenute “eccessive”. In sintesi, il testo prevede:

  1. Riduzione della frequenza delle visite ispettive: I controlli presso le attività commerciali saranno condotti con cadenza più diradata o solo su segnalazione di potenziali irregolarità “gravi”.
  2. Limiti alle modalità d’ispezione: Gli ispettori potranno esaminare un numero più ristretto di documenti e dovranno fornire alle aziende un preavviso più lungo prima di qualsiasi accesso.
  3. Nuove fasce di sanzioni: Per le infrazioni “di minore entità” sono previste penalità ridotte, con l’obiettivo dichiarato di “non affossare” le piccole imprese in difficoltà.

Le critiche dei consumatori

Le associazioni a tutela dei cittadini stanno lanciando l’allarme: limitare gli strumenti e la presenza degli enti di controllo potrebbe favorire l’insorgere di situazioni poco trasparenti o addirittura illecite. In un contesto economico in cui la fiducia è alla base dei rapporti commerciali, ridurre i controlli significa mettere potenzialmente a rischio la sicurezza di prodotti e servizi.

  • Minore trasparenza: Con verifiche meno frequenti, alcune aziende potrebbero lasciar passare inosservate pratiche commerciali scorrette, come etichettature poco chiare, inganni sui prezzi o mancato rispetto degli standard di qualità.
  • Rischio di concorrenza sleale: La riduzione delle sanzioni e la possibilità di sfuggire più facilmente alle ispezioni potrebbe spingere le imprese meno scrupolose ad aggirare le regole, penalizzando quelle oneste.
  • Erosione dei diritti: I consumatori, già spesso in una posizione di debolezza rispetto alle grandi realtà commerciali, vedono ulteriormente ridotta la propria tutela se gli organismi di vigilanza non possono agire in modo efficace e tempestivo.

Ma vediamo in dettaglio i contenuti della norma

Secondo il Legislatore, il Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 rappresenterebbe un importante strumento di riforma nel panorama dei controlli amministrativi. La legge sarebbe nata dall’esigenza di semplificare i processi di verifica delle attività produttive, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni, e allo stesso tempo garantendo una tutela adeguata degli interessi pubblici fondamentali.

( A tal proposito ricordo lo scandalo dei formaggi scaduti e riciclati di circa 15/20 anni fa, scoperto casualmente dalla Guardia di Finanza. Scandalo messo in atto con la connivenza di alcuni dirigenti ASL… per cui ad avviso di chi scrive, le sovrapposizioni dei controlli sono di fatto una garanzia per i consumatori e non devono assolutamente essere considerati una perdita di tempo!)

Finalità della legge:

  • Creare un sistema di controlli più trasparente ed efficiente.
  • Digitalizzare la gestione della documentazione attraverso il “fascicolo informatico d’impresa”.
  • Ridurre il carico burocratico sulle imprese, favorendo la crescita economica.

Criticità evidenziate: Sebbene l’obiettivo della semplificazione sia condivisibile, la normativa introduce alcune difficoltà operative, in particolare:

  • Maggiore complessità nella programmazione dei controlli.
  • Limitazione delle verifiche non programmate, che potrebbero compromettere la prevenzione e la tutela dei consumatori.

Attività Interessate dai Controlli

Le attività economiche interessate dalla normativa includono:

  • Commercio al dettaglio e all’ingrosso.
  • Pubblici esercizi, come bar, ristoranti e locali notturni.
  • Industrie manifatturiere e artigianali.
  • Imprese agricole, zootecniche e agroalimentari.
  • Attività di servizi, incluse quelle professionali e di consulenza.

Secondo l’articolo 1, i controlli si applicano a tutte le attività economiche definite dalla normativa, comprese le imprese che operano in settori a rischio elevato.

Fascicolo Informatico d’Impresa

L’articolo 4 stabilisce la creazione del fascicolo informatico d’impresa, uno strumento digitale gestito dalla Camera di Commercio, ma accessibile agli uffici SUAP e ad altre autorità competenti.

Il fascicolo contiene:

  • Documenti amministrativi come autorizzazioni, licenze e SCIA.
  • Verbali di controllo e ispezioni precedenti.
  • Altre informazioni necessarie per l’attività ispettiva.

L’obiettivo è evitare duplicazioni nei controlli e fornire una visione chiara dello stato normativo delle imprese.

Figure Escluse dalla Programmazione Obbligatoria

Gli Articoli 7 e 8 specificano le figure e gli ambiti esclusi dall’obbligo di programmazione:

  • Tecnici della prevenzione delle ASL, che possono effettuare controlli in materia sanitaria e sicurezza alimentare.
  • Autorità giudiziarie, per indagini e verifiche straordinarie.
  • Forze dell’ordine, incluse polizia economica, polizia di Stato e carabinieri, per controlli antimafia, sicurezza pubblica e ordine economico-finanziario.
  • Organi di vigilanza sui luoghi di lavoro, per verifiche di conformità alle norme di sicurezza.
  • Dogane e Monopoli, per il commercio internazionale e le accise.

Polizia Locale e Controlli sull’Igiene Alimentare

L’articolo 13, comma 4, L. 689/81 e il D.Lgs n. 27/2021 art. 2 comma 12, consentono alla polizia locale di effettuare controlli in materia di igiene alimentare. L’articolo 13, comma 4. L. 689/81, in particolare, consente alla PL di effettuare tutti i controlli attribuiti alla figure specializzate di cui al comma 1 del suddetto articolo. Conseguentemente, per i controlli in materia di sicurezza alimentare, la polizia locale non è vincolata alla programmazione alla pari dei tecnici della prevenzione.

Nota
Tale deduzione si ricava dall’art. 13, comma 4 della L. 689/81 e non risultano allo scrivente circolari ministeriali in merito che sostengano il contrario.
Conseguentemente le attività alimentari, ad avviso di chi scrive, salvo nuove eventuali circolari che stabiliscano il contrario, potranno essere controllate senza programmazione dalla PG ma solo in materia di sicurezza alimentare.

 

Diffida Amministrativa

L’articolo 6 introduce la diffida amministrativa, una misura volta a favorire la compliance normativa senza ricorrere immediatamente a sanzioni. Le caratteristiche principali includono:

  • Applicabile per violazioni con sanzioni amministrative inferiori a 5.000 euro
    (dal divieto di fumo nei PE alla mancanza di cartelli dei prezzi) accertate la prima volta in un quinquennio e che siano sanabili.
  • Il trasgressore ha fino a 20 giorni per sanare la violazione (il tempo viene concesso dall’accertatore…20 giorni è il tempo massimo che può essere concesso!).
  • Esclusa per infrazioni che comportano rischi per salute pubblica, sicurezza o ambiente.
  • In caso di inottemperanza della diffida, la contestazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Controlli Programmati e d’urgenza

L’Articolo 5 disciplina i due tipi di controlli:

  • Controlli programmati:
    • Notificati con almeno 10 giorni di anticipo.
    • Richiedono una comunicazione formale contenente l’elenco dei documenti necessari.
  • Controlli d’urgenza:
    • Possono essere eseguiti senza preavviso in caso di rischi gravi e imminenti o segnalazioni specifiche da parte di autorità.

Controlli Esclusi dalla Normativa

L’articolo 5, comma 3 precisa che alcune attività ispettive non rientrano nelle limitazioni del decreto e possono essere effettuate liberamente:

  • Sicurezza pubblica e difesa nazionale.
  • Controlli sanitari e sicurezza alimentare.
  • Ispezioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Verifiche fiscali e doganali.
  • Materie di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie.

Considerazioni Aggiuntive dall’Analisi del Decreto

Un’analisi approfondita del Decreto Legislativo 103/2024 evidenzia ulteriori aspetti:

  1. Schema standardizzato per il censimento dei controlli (Art. 2):
    • Entro il 1 ottobre 2024, deve (doveva!) essere creato uno schema standardizzato per censire i controlli. (Nota: alla data odierna non risulta che questa parte sia stata ancora attuata!)
    • Entro il 30 giugno 2025, verrà pubblicato un rapporto triennale sullo stato dei controlli.
  2. Classificazione del rischio basso (Art. 3):
    • Introduzione di un sistema volontario di autocontrollo per ottenere la classificazione di rischio basso.
    • Le imprese certificate come a rischio basso saranno soggette a meno controlli (una volta l’anno).
  3. Principi generali del procedimento di controllo (Art. 5):
    • Minimizzazione delle richieste documentali.
    • Esenzione dai controlli per 10 mesi per le imprese conformi (dopo un controllo).
    • Necessità di coordinamento e programmazione tra enti.
  4. Utilizzo di tecnologie avanzate (Art. 9):
    • Promozione dell’utilizzo di intelligenza artificiale e strumenti digitali per rendere i controlli più efficienti.
  5. Analisi dei benefici e delle criticità (Analisi dell’ultimo documento caricato):
    • I benefici includono una maggiore uniformità nei controlli e una semplificazione per le imprese certificate.
    • Le criticità si concentrano sull’adattamento iniziale da parte degli enti locali, che necessitano di formazione specifica e investimenti in tecnologie adeguate.

Diagramma di Flusso per i Controlli

  1. Consultazione del fascicolo informatico: Accedere al sistema della Camera di Commercio.
  2. Pianificazione del controllo: Verificare se il controllo rientra nella programmazione annuale.
  3. Notifica al soggetto controllato: Comunicare il controllo programmato con un preavviso minimo di 10 giorni.
  4. Esecuzione del controllo: Effettuare la verifica sul campo, compilando il verbale secondo le linee guida.
  5. Conclusione: Depositare gli esiti nel fascicolo informatico d’impresa e notificare eventuali sanzioni o diffide amministrative.

Conclusioni

Il Decreto Legislativo 103/2024, pur ispirato da buone intenzioni, al pari della Riforma Cartabia e del Decreto “Campo libero”, finisce per introdurre, sotto vari aspetti, un’ulteriore rigidità burocratica a carico degli operatori addetti ai controlli, con ricadute inevitabili sui consumatori che ne risulteranno meno tutelati.

Sarà dunque demandato alla sensibilità di ogni Comando il proseguimento di tali controlli, i quali richiederanno personale più qualificato, poiché di fatto si potrà effettuare un solo intervento programmato ogni dieci mesi o, al massimo, una volta l’anno.
Ne consegue la necessità di verifiche molto più approfondite e multidisciplinari: per questo motivo gli operatori dovranno possedere competenze anche in materia di sicurezza alimentare.

Rimane in ogni caso fermo, a giudizio di chi scrive, che i controlli in materia di sicurezza alimentare effettuati dalla Polizia Giudiziaria restano invariati, in virtù dell’articolo 13, comma 4, della Legge 689/1981.

Piero Nuciari

D.Lgs 103_2024 

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