La nuova Ordinanza sul latte fresco
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 Gennaio 2009 è stata pubblicata l’Ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali relativa al latte fresco.
Il provvedimento è stato emanato a seguito delle note vicende di qualche settimana fa, quando alcuni bambini, a seguito del consumo di latte fresco non bollito acquistato nei distributori automatici, sono stati ricoverati per gravi problemi ai reni a causa di un batterio contenuto nell’alimento.
Come si ricorderà, il fenomeno della vendita diretta del latte crudo si è diffuso in Italia fra il 2004 e il 2005, amplificato dai distributori automatici e reso interessante sia dal costo contenuto che dalla preferenza degli italiani per gli alimenti naturali. In merito alla commercializzazione di questo prodotto il regolamento UE 853 ha stabilito che devono essere gli Stati membri a decidere se proibire o regolamentare la vendita di latte crudo.
Allo stato attuale in Italia non esiste nessuna normativa che disciplina la materia e quindi tale vendita è legale.
Nota Secondo una circolare del Ministero del Welfare, il consumo di latte crudo in Italia è a rischio di infezione causata dal batterio Escherichia coli O157, che e’ un ospite inoffensivo dell’intestino dei ruminanti (… e in quanto tale non fa parte degli agenti patogeni sottoposti a controllo negli allevamenti visto che nei bovini non provoca alcun problema) ma che diventa molto pericoloso all’interno dell’organismo umano. Negli adulti, infatti, può provocare infezioni intestinali gravi, come la colite emorragica. Se ingerito dai bambini, aumenta ulteriormente la sua pericolosità, visto che il batterio puo’ provocare la sindrome emolitico uremica (Seu), che provoca blocco renale e puo’ costringere alla dialisi. La malattie e’ provocata dalla tossina che l’ Escherichia coli O157 produce una volta ingerito l’alimento, la quale puo’ attraversare la mucosa ed entrare nella circolazione sanguigna colpendo i reni. |
In sintesi l’ordinanza del 10 dicembre scorso ha lo scopo di tutelare la popolazione dai pericoli insiti nel consumo di latte crudo senza bollitura.
All’articolo 1, infatti, stabilisce che le macchine erogatrici debbono riportare sul frontale la dicitura
“prodotto da consumarsi dopo bollitura” scritta in rosso e con caratteri di almeno 4 centimetri.
Inoltre deve essere indicata da parte del produttore, mediante appositi cartelli, la data di scadenza del latte posto in vendita che non può superare i 3 giorni dalla data di messa a disposizione.
Se insieme al latte vengono vendute le bottiglie sterili, è previsto che queste debbano riportare le suddette indicazioni sull’etichetta, con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
Non sarà più consentito ai produttori di mettere a disposizione contenitori per il consumo del prodotto sul posto e laddove il latte crudo venga venduto direttamente al consumatore finale (nelle stalle), il produttore avrà l’obbligo di avvisare a voce l’acquirente dell’obbligo della bollitura prima del consumo.
Sino ad ora, dal 2007 al 2008, sono 9 i bambini ricoverati nel nostro Paese per malattia renale dovuta al batterio Escherichia coli O157, causata dal consumo di latte crudo non bollito; per il futuro non ci rimane che sperare che grazie a questa Ordinanza, sintetica ma completa, il numero dei malati non subisca ulteriori incrementi.
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Sanzioni:
Erogatore di latte crudo che non ha esposto in modo visibile al consumatore la dicitura: “prodotto da consumarsi solo dopo bollitura”
Norma violata: Art. 15/2 del D.Lgs. 109/92
Sanzione: da € 600,00 a € 3.500,00
Pagamento in misura ridotta: € 1.166,67
Autorità competente: Regione(*)
(*) Verificare se la propria regione ha delegato la materia ai comuni
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Piero Nuciari
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 10 dicembre 2008
Misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana. (GU n. 10 del 14-1-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante «attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore»;
Vista l’Intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana, del 25 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 febbraio 2007, n. 36;
Considerato che alcune regioni e province autonome non hanno provveduto all’emanazione dei provvedimenti attuativi della suddetta Intesa del 25 gennaio 2007;
Considerata la segnalazione di alcuni casi di sindrome emolitico uremica che potrebbero essere riconducibili al consumo di latte crudo;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 dicembre 2008;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini» registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;
Ritenuto pertanto necessario introdurre disposizioni urgenti in materia di produzione e commercializzazione di latte crudo destinato al consumo umano;
Ordina:
Articolo 1
1.Le macchine erogatrici di latte crudo devono riportare in rosso la seguente indicazione chiaramente visibile: «prodotto da consumarsi dopo bollitura». Tale indicazione deve essere apposta su frontale della macchina erogatrice ed avere caratteri di almeno 4 centimetri.
2.La data di scadenza del latte crudo da indicarsi a cura del produttore non puo’ superare i 3 giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore.
3.Nel caso in cui l’erogatore del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, detti contenitori dovranno riportare in etichetta l’indicazione di cui ai commi 1 e 2 con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso.
4.E’ vietata la commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo.
5.Il responsabile della macchina erogatrice deve escludere la disponibilità di contenitori destinati al consumo in loco del prodotto.
Articolo 2
1.In caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore e’ tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.
Articolo 3
1.E’ vietata la somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva comprese le mense scolastiche.
Articolo 4
1.E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare le disposizioni di cui all’Intesa tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana, del 25 gennaio 2007 nelle more dell’emanazione dei provvedimenti regionali attuativi.
Articolo 5
1.La presente ordinanza ha validità di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2008
p. il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
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