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La prescrizione “a priori” prevista dalla legge n. 88/2009

Il D.Lgs. 155/97, avente come oggetto “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”, come tutti ricorderanno, ha disciplinato per circa 10 anni l’HACCP in Italia fino alla sua abrogazione avvenuta nel Novembre 2007.
Questa legge aveva una caratteristica a livello sanzionatorio che la distingueva dalle altre, visto che in caso di contestazione di una violazione amministrativa, veniva concesso al contravventore un determinato periodo di tempo (120 gg) per adeguarsi alle prescrizioni dell’Autorità sanitaria; se il contravventore ottemperava la sanzione veniva annullata, altrimenti era costretto al pagamento della stessa.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 193/2007, il D.Lgs. 155/97 venne abrogato ed il sistema sanzionatorio subì un consistente incremento  delle sanzioni (art. 6) con contestuale eliminazione della possibilità per il contravventore di vedere archiviato il verbale dopo aver ottemperato alle prescrizioni dell’Autorità sanitaria.

Mentre sul fronte degli organi accertatori l’innovazione venne accolta favorevolmente, visto che una norma senza il deterrente di una sanzione reale non viene quasi mai rispettata, dal punto di vista delle attività alimentari la novità suscitò non pochi problemi e preoccupazioni, vista la pesantezza delle sanzioni previste.

La reintroduzione della prescrizione a “priori”, prevista dalla Legge n. 88/2009, fa seguito alle pressioni esercitate sull’Italia dal Parlamento europeo e dal Consiglio, contrari al nuovo dispositivo sanzionatorio introdotto dal Governo italiano, in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore.
Con la Legge n. 88/2009, l’allora Governo Berlusconi si era anche impegnato a licenziare – entro il 29 luglio 2011 – il decreto di attuazione e una norma contenente le  sanzioni a carico degli OSA che non avessero ottemperato alle prescrizioni impartite dall’Autorità competente, entro un termine congruo correlato all’entità del problema riscontrato.

Allo stato attuale non risulta allo scrivente che sia mai stato pubblicato nulla del genere e, di conseguenza, le prescrizioni “a priori” sono destinate a rimanere ancora lettera morta con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 193/2007, nonostante i “buoni propositi” previsti dal D.Lgs. n. 88/2009.
E’ bene comunque evidenziare che la prescrizione “a priori”, applicabile non appena verrà emanato il decreto di attuazione, è riferita solo per le normative comunitarie e non per quelle nazionali.
Secondo il parere di esperti del settore, dovrà essere sempre adottata quando il requisito di conformità è parzialmente rispettato; nel caso di ipotesi più gravi come la totale mancanza del requisito, in base all’articolo 54, del Reg. 882/2004, oltre alla sanzione dovrà essere previsto un provvedimento coattivo.

Piero Nuciari

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