La pubblicazione dei prezzi dei carburanti (articolo 51, della legge n. 99 del 2009)
Dal 16 settembre 2013, è divenuto obbligatorio per i gestori di tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell’intera rete stradale, comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l’intero orario di apertura), ai fini della loro pubblicazione sul sito osservaprezzi carburanti (https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/) , gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale incombenza è stata prevista dalla legge sviluppo (articolo 51, della legge n. 99 del 2009) e dai relativi provvedimenti attuativi (DM 15 ottobre 2010 e DM 17 gennaio 2013), dopo il periodo iniziale di applicazione ai soli impianti della rete autostradale.
Lo scopo, inutile dirlo, è la trasparenza per il consumatore che in questo modo potrà conoscere in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati nell’intero territorio nazionale.
Dal punto di vista pratico i gestori di tutti gli impianti di distribuzione, a partire dal 16 settembre 2013, avrebbero dovuto iscriversi al portale del Ministero (https://carburanti.mise.gov.it) e comunicare, con cadenza settimanale, obbligatoria anche in assenza di variazioni ed entro l’ottavo giorno dall’ultima trasmissione, i prezzi praticati, nonché provvedere alla comunicazione di ogni variazione in aumento ancorché antecedente l’ordinaria decorrenza settimanale.
I controlli
Dai dati reperibili in internet risulta che al 23 Febbraio 2015 si sono registrati circa 20.000 impianti sui 24.000 presenti sull’intero territorio nazionale.
Data l’importanza della materia, la sanzione prevista dalla norma per gli inadempienti (mancata iscrizione, comunicazioni non veritiere, etc.) è particolarmente pesante.
Infatti è previsto che nell’ipotesi di mancato aggiornamento dei prezzi o di reiterata comunicazione di un prezzo inferiore rispetto a quello praticato, la Direzione Generale del Ministero, previ relativi avvisi al gestore tramite la casella imp.ricevutacarburanti@pec.sviluppoeconomico.gov.it, comunichi l’inadempienza al Comune competente per territorio, che a sua volta potrà irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs n. 114/1998 e ss. modificazioni.
La PG potrà invece controllare autonomamente la registrazione al portale ministeriale dei gestori degli impianti di carburanti o/e la veridicità dei prezzi comunicati, attraverso l’app sviluppata dal MISE in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, denominata “osservaprezzi”, scaricabile da App Store e da Google Play, che consente ai consumatori di acquisire informazioni utili per la selezione del distributore di carburante economicamente più conveniente.
Dal punto di vista sanzionatorio è da evidenziare che secondo il MISE, il gestore resta unico responsabile della determinazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell’obbligo di trasmissione degli stessi, a prescindere dalle modalità di invio delle informazioni sui prezzi (piattaforma di terzi o accesso diretto alla piattaforma del Ministero) e dalla facoltà di delegare l’attività di trasmissione del dato.
Piero Nuciari
Allegati:
Il testo della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/01/2014
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