Pratica operativa

La scadenza dei prodotti alimentari

Quando compriamo qualche prodotto destinato all’alimentazione, la prima cosa che in genere guardiamo è la data di scadenza.
Come tutti sapranno, la normativa in vigore prevede due diversi tipi di dicitura: “Da consumarsi entro…”, quando il produttore non garantisce la commestibilità del prodotto oltre il giorno indicato
e “Da consumarsi preferibilmente entro…” (quest’ultima non è una vera e propria data di scadenza, ma il “termine minimo di conservazione”, entro il quale il prodotto, se ben conservato, mantiene le sue proprietà, sapore, fragranza e aroma, se ben conservato).

Nota
La normativa in vigore prevede che per i prodotti che si conservano meno di tre mesi (come yogurt e mozzarella) devono essere specificati giorno e mese;  per i prodotti che durano fino a 18 mesi (ad esempio maionese, pasta all’uovo, merendine) il mese e l’anno; per gli alimenti  che possono superare i 18 mesi (come pasta, succhi di frutta, conserve e marmellate) deve essere indicato solamente l’anno.

 

Il D.Lgs. n. 109/92 prevede che a queste regole non debbono sottostare tutta una serie di alimenti, come frutta e verdura fresche, i vini e gli aceti, sale e zucchero, caramelle e gomme, il pane e la pasticceria fresca.
Relativamente ai prodotti preincartati – come i formaggi e i salumi venduti sfusi nel reparto gastronomia e poi confezionati all’interno dei supermercati – la legge non prevede indicazioni, ad esclusione delle modalità di conservazione (in genere da 0 a 4° centigradi).

La scadenza viene decisa dal produttore
Attualmente solo pochi alimenti hanno una scadenza prestabilita dalla legge: il latte fresco pastorizzato e il latte fresco pastorizzato di alta qualità (6 giorni), il latte microfiltrato fresco pastorizzato (10 giorni), quello a lunga conservazione (90 giorni), le uova (28 giorni).

Per tutti gli altri prodotti la durata  viene stabilita autonomamente dagli stessi produttori, in base ad una serie di fattori che vanno dal trattamento tecnologico alla qualità delle materie prime, dal tipo di lavorazione e di conservazione per finire con l’imballaggio.
Per quanto sopra, non è difficile, durante un controllo commerciale, vedere due prodotti simili ma di marchio differente con i tempi di scadenza differenti.

Come risaputo, grazie all’HACCP, il manuale di corretta prassi igienica aziendale, da alcuni anni il produttore e divenuto anche controllore di sè stesso; questa facoltà, però, ha successivamente lasciato spazio a comportamenti  non sempre corretti.

D’altra parte, è compito di ogni singola azienda effettuare prove di laboratorio sui propri prodotti, per misurare la crescita microbica e valutare dopo quanti giorni i valori organolettici e nutrizionali cominciano a modificarsi in modo sostanziale.

La data di scadenza diventa quindi una specie di patto tra il produttore -che garantisce una certa cosa – e il consumatore, che si fida di quanto stabilito dal primo. Da parte del consumatore l’unica “arma” utilizzabile è quella di scegliere prodotti di cui conosce la qualità, e che non abbiano mai fornito brutte sorprese.

Nota
…anche se al giorno d’oggi il famoso slogan “la fiducia è una cosa seria e si dà alle cose serie”, che per anni ha fatto la fortuna di una nota industria casearia, è  andato anch’esso a “farsi benedire” visto che quest’ultima è  rimasta coinvolta nel recente scandalo dei formaggi riciclati con prodotti scaduti da 20 anni!

L’azienda, nello stabilire la data di scadenza, tiene in genere anche conto di altri fattori, come gli eventuali sbalzi di temperatura durante il trasporto o la conservazione in banchi frigorifero a temperature più alte del dovuto. I prodotti più a rischio, in questo senso, sono i generi freschi, come formaggi, salumi, verdure e piatti pronti.

E’ risaputo, infatti, che latticini e formaggi freschi hanno una microflora che continua a svilupparsi anche se il prodotto viene conservato sotto i 4° centigradi richiesti: più ci si avvicina alla data di scadenza, più facile è quindi trovare prodotti che hanno sviluppato note aromatiche sgradevoli, anche se l’alimento non è deteriorato.

Diverso è il discorso per l’elaborazione della data di scadenza  degli yogurt.
Per questi prodotti, infatti, la data di scadenza viene elaborata in base alla presenza dei fermenti lattici contenuti: in questo caso, prima il prodotto viene consumato e più alta sarà la concentrazione di questi preziosi organismi.

E’ da evidenziare, tuttavia, l’esistenza di una metodologia commerciale non proprio corretta, adottata da alcuni produttori, che grazie al tipo di alimenti prodotti e alla loro struttura commerciale sono coscienti di poter contare su uno smercio rapido degli stessi  (che vengono quindi consumati prima della data di scadenza); il “trucco” adottato è quello di  indicare come termine ultimo una data che va al di là di quella reale, oltre la quale le capacità organolettiche vengono meno.

Nota
In pratica le indicazioni “da consumarsi entro il…” o “da consumarsi preferibilmente entro il…”, alla luce di quanto sopra esposto,  assumono di fatto un valore relativo, perché in molti casi sulle esigenze dei consumatori prevalgono gli interessi industriali o commerciali, che spingono a prolungare la vita del prodotto.

Ecco alcuni esempi di “prolungamenti artificiali” della data di scadenza indicati dal dipartimento di Scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche dell’università di Milano:

Prosciutto cotto affettato: se confezionato in una vaschetta di plastica non dovrebbe superare i 20 giorni, mentre alcune aziende fissano date di scadenza persino di due mesi.
Olio d’oliva extra vergine: alcune aziende ne consigliano il consumo entro 6 mesi, altre superano i 18, con il rischio di perdere le caratteristiche nutrizionali e di gusto.
Caffè: alcuni produttori fissano la data di conservazione tra i 16 e i 18 mesi; solo se tenuto in lattine di metallo sottovuoto, può arrivare a 12 mesi senza perdere l’aroma.
Yogurt: dura 1 mese. Un prolungamento di 10-20 giorni non altera l’alimento, ma riduce il numero dei microrganismi vivi.
Pomodori pelati: quasi tutte le confezioni riportano scadenze di 2 anni, ma il processo produttivo garantisce la qualità sensoriale di questi prodotti soltanto per 6-9 mesi.

A questo punto viene  spontaneo chiedersi se esiste un metodo empirico (ma attendibile) per stabilire la freschezza del prodotto in base alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Il metodo c’è, ed è il seguente:
– se la data è  espressa in giorno, mese e anno: l’alimento dura al massimo 3 mesi.
– se  viene indicata  in giorno e mese: il prodotto può rimanere in commercio da 3 mesi a 18 mesi (vedasi ad esempio le merdendine, i biscotti, etc).
– se è indicato solo l’anno, occorre tener presente che il prodotto si conserva a lungo, più di un anno e mezzo (esempio: tonno sott’olio, piselli in scatola, etc).

Quando la data non è obbligatoria

Come dicevamo all’inizio, non tutti gli alimenti hanno l’obbligo di riportare la data di scadenza sull’etichetta. La legislazione ne ha infatti individuati alcuni che non sono tenuti a indicarla: aceto, vino (tranne quello in brik), alcolici con gradazione maggiore del 10%, zucchero, sale, caramelle, gomme da masticare, gelati monodose, ortofrutticoli freschi (anche confezionati, purché non lavorati) e prodotti di panetteria e pasticceria normalmente consumati entro le 24 ore.

Non devono riportare la data di scadenza nemmeno i prodotti alimentari venduti sfusi, come la frutta e la verdura.

Casi particolari

Può capitare di comperare al supermercato dei prodotti in vaschetta (formaggio, fette di salume) e non trovare alcuna data di scadenza, mentre sulle porzioni confezionate vendute con il marchio dell’azienda produttrice, la scadenza c’è.

Nota
In questo caso al commerciante non può essere addebitata alcuna violazione di legge, perché la normativa sull’etichettatura alimentare prevede due tipi di prodotti: il “preincartato” e il “preimballato”.

Preimballato
II preimballato è confezionato dalla ditta produttrice, è venduto come tale e deve riportare la data di scadenza ( mentre la data di confezionamento è facoltativa).

Preincartato
Come  tutti sapranno, il supermercato o il piccolo esercizio alimentare, possono rifornirsi di prodotti interi (per esempio salumi), per poi tagliarli, confezionare le porzioni e venderle al consumatore.
In questo caso,  le confezioni vengono definite “preincartati” e, per legge, debbono riportare la denominazione di vendita e l’elenco degli ingredienti (se necessario*), mentre la data di confezionamento e/o quella di scadenza sono facoltative **

E’ da evidenziare che  il preincarto può essere realizzato solo dal venditore nel suo esercizio e non può essere  realizzato da aziende commerciali che hanno più punti di vendita, se non nel punto di vendita specifico.
Gli obblighi di etichettatura che gravano sui prodotti preincartati sono quelli previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/92.
Nulla vieta tuttavia all’esercente di indicare tutte le menzioni obbligatorie sui propri prodotti.

* N.B. (1)
Qualora sia realizzato alla presenza dell’acquirente, il preincartato può anche non riportare alcuna indicazione, in quanto l’acquirente riceve le informazioni prescritte direttamente attraverso il cartello e, per quanto riguarda la quantità, dalla lettura della bilancia.

Se poi lo stesso è esposto per vendita a libero servizio, in quanto realizzato in assenza dell’acquirente, sull’involucro devono figurare le indicazioni prescritte dall’articolo 16, qualora non riportate sul cartello. Infatti, se sul cartello figurano già la denominazione di vendita del prodotto, l’elenco degli ingredienti dove previsto, il prezzo unitario, nonché eventuali altre indicazioni previste per casi specifici , non rimane che riportare sul preincarto la quantità netta ed il prezzo di vendita.

**N.B. (2)
Sempre a proposito dell’annoso problema del preincartato, si riporta una interessante nota dell’Unione Nazionale Consumatori, del 14 Gennaio 2003:

” Con il termine “preincartato” si intende un alimento confezionato nel punto di vendita (in pratica nei supermercati); secondo il decreto legislativo n. 109/1992 questi prodotti non devono riportare sull’etichetta la data di scadenza, obbligatoria invece per i prodotti “preconfezionati” dal produttore. L’Unione Nazionale Consumatori sottolinea che il prodotto “preincartato” non è previsto dalle norme comunitarie; nella circolare del ministero dell’Industria n. 165/2000 si legge che la definizione è stata introdotta in Italia “allo scopo di precisare gli adempimenti di etichettatura conseguenti all’attività   di confezionamento negli esercizi di vendita per la consegna diretta all’acquirente o per la vendita a libero servizio”. Dalla stessa circolare – che anticipa alcune novità   contenute nel decreto legislativo che introdurrà   il “testo unico” sull’etichettatura alimentare, in attuazione della Direttiva 2000/13/CE – non emerge alcuna modifica della disciplina del prodotto “preincartato”, anzi si ribadisce che non viene considerato prodotto “preconfezionato” anche se è ermeticamente chiuso e sigillato, quindi non deve riportare la data di scadenza in quanto non prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 109/1992. L’Unione Nazionale Consumatori considera quella del prodotto “preincartato” una “stranezza normativa” e cita la sentenza n. 13412/2002 della Corte di Cassazione, con cui è stata confermata la sanzione che l’UPICA di Lodi aveva inflitto ad un ipermercato che vendeva carne macinata confezionata presso lo stesso punto di vendita in vassoi ricoperti da pellicola trasparente. Si trattava quindi di un prodotto “preincartato” e non riportava la data di scadenza, ma l’UPICA aveva inflitto ugualmente la multa. La sanzione era stata impugnata dall’ipermercato ed è arrivata fino alla Corte di cassazione, che l’ha confermata, sostenendo che la differenza tra prodotto alimentare preconfezionato e preincartato, ai fini dei conseguenti obblighi di etichettatura, va individuata in relazione alle caratteristiche dell’imballaggio e non in ragione del luogo (punto di vendita) nel quale avviene il confezionamento. Ora, secondo l’Unione Nazionale Consumatori, l’emanando “testo unico” sull’etichettatura alimentare non potrà   ignorare la sentenza, ma la definizione di prodotto “preincartato” si è complicata.”

 

In base a quanto appena descritto, è facile quindi dedurre che  se una confezione di preaffettati o preporzionati riporta sull’etichetta la scadenza significa che arriva direttamente dal produttore; altrimenti, se questa indicazione non c’è, vuole dire che è stato frazionato dal supermercato o dal negozio.

Conclusione
In conclusione è da dire che se le date di scadenza di tutti gli alimenti venissero stabilite per legge, non si verificherebbero più le problematiche e le incertezze sopra descritte, si eviterebbero tanti prelievi ed analisi di campioni da parte del personale preposto della ASL, con conseguente risparmio per le regioni e, soprattutto, il consumatore sarebbe più tutelato.

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