La truffa delle bilance: le tasse occulte che i consumatori pagano ogni giorno
Il 20 Settembre scorso sono stato invitato in qualità di esperto alla trasmissione televisiva di Rai 3 “Geo&Geo”, per approfondire alcune problematiche relative alle truffe che quotidianamente i consumatori subiscono dai commercianti disonesti che non applicano il peso netto.
Per la verità nell’intervento programmato dovevo parlare anche della “truffa legalizzata” che quotidianamente i consumatori subiscono dai benzinai, ma, purtroppo, non c’è stato tempo.
Avrei sicuramente sollevato un bel vespaio visto che i dati che avevo, naturalmente ignorati dai media e dalle associazioni dei consumatori, avrebbero sicuramente lasciato tutti di stucco.
Ma andiamo per ordine…
L’obbligo di indicazione del peso netto
Come tutti sapranno, questo obbligo è previsto dalla Legge 441/81, che all’articolo 1 recita:
” La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. [omissis]”.
Il successivo articolo 2, al primo comma, stabilisce che: “Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono
consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l’acquirente.”
In base a questa legge i commercianti sono obbligati a fissare la tara davanti al cliente in modo chiaro e ben visibile, senza prodotti alimentari esposti sul bancone a copertura del display dell’apparecchio misuratore.
A monte di tutto questo, però, la bilancia deve aver subìto la verifica periodica (ogni 3 anni) da parte dell’Ispettore metrico della Camera di Commercio competente, documentata da una fascetta adesiva di colore verde, incollata sull’apparecchio, riportante l’anno e il mese della successiva verifica.
Per chi non lo ha mai visto, la verifica periodica di una bilancia avviene nel seguente modo:
l’Ispettore metrico, dotato di pesi campione ufficiali di varie dimensioni, dopo aver controllato la regolarità dei bolli di verifica prima, inseriti dal fabbricante dell’apparecchio, prova i pesi ufficiali al centro e ai lati del piatto dell’apparecchio per verificare se il valore registrato dalla macchina è regolare; se la prova è positiva, incolla su di un lato dello strumento la fascetta verde che ha la caratteristica di essere inamovibile.
Se la verifica della bilancia viene effettuata a domicilio del proprietario, verifica anche che la bolla che attesta la perfetta messa in piano dell’apparecchio sia centrata, ovvero che la bolla d’aria figuri all’interno del cerchio disegnato sulla bolla di vetro.
Se invece l’apparecchio viene portato dal commerciante presso la sede della Camera di Commercio per la verifica periodica, è sua responsabilità, una volta reinstallato sul bancone del negozio, fare in modo che la bolla sia centrata e la macchina in piano.
E’ bene evidenziare che una bilancia con la bolla non centrata, falsa la pesatura anche del 10% e che ruotando i piedini dell’apparecchio si può fare in modo che l’errore sia a favore del cliente o del commerciante.
La bolla può essere decentrata agendo sui piedini ma anche inserendo degli spessori sotto questi ultimi, come a volte avviene – sfacciatamente – nei mercati della frutta, dove il cliente va di fretta.
Ma quanto può guadagnare un alimentarista che non applica la tara durante la vendita dei prodotti freschi da banco?
Anche se a prima vista 6 grammi di carta per avvolgere sembrano pochi, giocando sulla quantità di clienti “truffati”, le cifre che vengono fuori sono veramente consistenti.
Prendiamo ad esempio la vendita di prosciutto di qualità dal costo di 25 euro al Kg.
Il conto da fare è il seguente:
0,025 (prezzo al grammo del prosciutto) x 6 (peso in g della carta per avvolgerlo) x 200 (clienti che quotidianamente acquistano il prodotto in un supermercato avviato) x 26 (i giorni lavorativi del negozio) x 12 (i mesi dell’anno) = euro 9.360,00
Niente male per vendere solo carta!
Ma i conti potrebbero essere anche peggiori.
Dal gelataio
Costo del gelato al kg: euro 14
Le vaschette utilizzate hanno un peso variabile da 23 g per il gelato da ½ Kg a 40 g per il gelato da 1 Kg.
In genere i gelatai difficilmente sottraggono la tara.
Prendendo ad esempio la vaschetta da 1 kg di gelato (g 40) il calcolo da fare è il seguente:
0,040 (costo al grammo del gelato) x 40 (peso del contenitore) x 20 (clienti che giornalmente acquistano il gelato da kg) x 6 (giorni lavorativi) x 90 giorni (il periodo estivo) = 17.280 euro
Dal pasticciere
I vassoi possono arrivare a pesare anche 190 g e difficilmente la tara viene sottratta.
Prendendo ad esempio un vassoio medio del peso di 145 g, i conti sono i seguenti:
Costo della pasticceria: 20 euro al kg
0,020 (prezzo al g) x 145 (peso del vassoio) x 100 (clienti che acquistano il prodotto alla Domenica) x 4 (le domeniche del mese) x 12 ( i mesi dell’anno) = euro 13.920
Gli stessi calcoli possono essere fatti per i prodotti acquistati in macelleria, nei negozi di pasta fresca, dal fornaio, etc.
Mentre i commercianti incassano cifre da capogiro senza vendere nulla, il consumatore subisce un salasso che va, in media, da 140 a 180 euro annui, calcolati sicuramente per difetto.
Un malcostume tutto italiano, che sarebbe ora di far cessare!
Purtroppo in Italia, ad eccezione delle grandi città dove vigilano i nuclei annonari della Polizia Municipale, questo malcostume è tollerato se non ignorato dalle Forze dell’Ordine, visto che è divenuto ormai un luogo comune pensare che il controllo delle bilance sia una competenza esclusiva delle Camere di Commercio.
In realtà questo genere di controlli competono a tutti coloro che rivestono la qualifica di Agente/Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in base all’articolo 13, comma 4, della Legge n. 689/81.
Il mio intervento nella trasmissione televisiva di Rai 3 “Geo&Geo” di martedì 20/09/2011
Le potenziali truffe dei negozi “Compro Oro”
Negli ultimi tempi, con la crisi economica, in Italia sono sorti come funghi i negozi del “Compro Oro”.
Anche se le bilance utilizzate da queste attività risultano regolari dal punto di vista delle verifica periodica da parte dell’Ispettore metrico della Camera di Commercio, è della massima importanza verificare che la bolla degli apparecchi risulti centrata, visto che queste imprese lavorano con i millesimi di grammo.
Se la bolla d’aria risulta fuori dal cerchio, considerato che l’attività acquista oro e non vende al pubblico, ricorrono gli estremi di truffa.
Ma quello della bolla decentrata non è l’unico trucco di questi commercianti, perché ne esistono altri e molto più sofisticati.
Il commerciante potrebbe aver messo ad esempio una sottile spugna sotto il piatto in modo di alleggerire il peso dell’oggetto anche della metà, oppure, se dispone di una bilancia con i pesetti (in genere per queste attività vengono preferiti questi tipi di apparecchi perché sono anche oggetto di arredo), dopo la verifica periodica dell’Ispettore metrico, potrebbe averli sostituiti con altri falsati.
Nell’ipotesi in cui un consumatore dovesse vendere un oggetto in oro a questi esercizi commerciali, sarebbe consigliabile che prima di entrare in negozio lo facesse pesare da un altro orefice, magari di quelli che non acquistano oro usato, per avere un margine di sicurezza al fine di evitare la truffa.
Altro modo di tutelarsi è quello di vedere se la bolla dell’apparecchio, che in genere è posta nella parte posteriore della bilancia o di fianco, ma sempre davanti al cliente, risulti centrata.
Se non lo è può richiedere che venga aggiustata prima di procedere alla pesatura, altrimenti è consigliabile cambiare negozio.
E’ inutile dire che per stroncare in una qualsiasi città questo mercato truffaldino, occorre solo che le Forze dell’Ordine, dopo aver verificato il peso esatto di un oggetto in oro, si rechino in borghese presso tutti gli orefici e i negozi di “Compro oro” esistenti e verifichino il peso rilevato.
Laddove dovessero riscontrarsi incongruenze di una certa rilevanza con il peso reale dell’oggetto, la denuncia è d’obbligo.
Piero Nuciari
Queste le sanzioni per la vendita a peso lordo delle merci (*):
(*) il mini prontuario di seguito riportato proviene dal sito della camera di Commercio di Pistoia
AMMINISTRATIVO
Violazione all’art. 2, Legge 441/81
Sanzione: art. 5, comma 1, Legge 441/81
Da Euro 154,94 a Euro 516.46 – Pagamento Misura Ridotta Euro 172,15
Nota per i venditori all’ingrosso deve essere applicato anche il comma 2, per cui:Violazione all’art. 2, Legge 441/81 Sanzione: art. 5, commi 1 e 2, Legge 441/81 Da Euro 309,88 a Euro 1032,92 – Pagamento Misura Ridotta: Euro 344,30 |
PENALE
Frode nell’esercizio del commercio:
Violazione all’ Art. 515 C.P.
Il suddetto articolo recita testualmente:
“Chiunque nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile, per origine, qualità, provenienza
o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito qualora il fatto non
costituisca più grave reato con:
la reclusione fino ad anni 2
o con la multa fino ad Euro 2065,82”.
Arresto: non consentito
Fermo di indiziato di delitto: non consentito
Autorità competente: Pretore
Provvedibilità: d’ufficio
Se ricorre l’ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all’art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell’art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta” …[omissis].
Altre violazioni:
Utilizzo di bilancia che non ha superato la verifica metrica o di bilancia bloccata
per riparazione:
Violazione agli artt. art. 12, RD 7088/1890, art. 7, comma 2, DM 182/2000 e art.
10, commi 1 e 2, D.lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza della marcatura CE o marcatura CE non conforme:
Violazione all’art. 3, comma 1 D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza delle indicazioni sul nome del fabbricante
Mancanza delle indicazioni della portata massima:
Violazione all’art. 3, comma 1 D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Mancanza del numero di identificazione dell’organismo certificatore CE
Mancanza del contrassegno “M”
Mancanza dell’indicazione della classe di precisione
Mancanza delle indicazioni della portata minima
Mancanza delle indicazione sulla divisione di verifica (e=)
Mancanza delle ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta la marc. CE
Mancanza del numero di serie:
Violazione all’art. 3, comma 1, e Allegato IV, punto 1, D.Lgs 517/92
Sanzione: art. 13, comma 1, D.Lgs 517/92
Da Euro 516,46 a Euro 1549,37 – Pagamento Misura Ridotta Euro 516,46
Sanzione accessoria obbligatoria: sequestro dello strumento metrico.
Bilancia priva del dispositivo di tara o con dispositivo di tara guasto
Violazione all’art. 2, Legge 441/81
Sanzione: art. 5, Legge 441/81
Da Euro 154,94 a Euro 516,46 – Pagamento Misura Ridotta Euro 172,15
Sanzione accessoria: ordine di aggiustamento se possibile, o sequestro dello strumento Metrico
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