La vendita di oggetti di antiquariato: le garanzie per il consumatore.
Girando per i mercatini dell’antiquariato, molto frequenti nella stagione estiva, a tutti noi sarà capitato, almeno una volta, di avere qualche dubbio sull’autenticità di un mobile o di un quadro…
La domanda più ricorrente, in questi casi, è infatti questa: “come si fa ad avere la garanzia che si tratta di una cosa autentica?”
Con i tempi che corrono, infatti, la truffa potrebbe essere sempre in agguato, per cui, conoscere quali sono i propri diritti… non fa mai male!Un aiuto per il consumatore viene dal decreto legislativo n. 42/2004, che ha raggruppato in un “testo unico” le varie norme emanate nel corso degli anni sui beni artistici e culturali.
Nota Il Decreto legislativo è molto complesso e articolato, visto che tratta principalmente della tutela dei beni paesaggistici, artistici e culturali. Gli articoli che interessano i consumatori sono il 63 e il 64, raggruppati nella sezione III relativa al commercio. |
L’articolo 64 del provvedimento prevede che chi vende opere artistiche di pittura, di scultura o di grafica oppure oggetti d’antichità o di interesse storico e archeologico, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità dell’opera o dell’oggetto o, almeno, deve consegnare la documentazione relativa alla probabile attribuzione e provenienza.Nell’ipotesi in cui il venditore non disponga della documentazione relativa all’autenticità vera o probabile dell’oggetto, è invece obbligato a rilasciare all’acquirente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.Il Decreto legislativo ha anche previsto l’obbligo, per tutti i commercianti di cose artistiche e/o di antiquariato, di dare comunicazione dell’attività all’autorità di pubblica sicurezza che, successivamente, trasmette copia della dichiarazione al Soprintendente e alla Regione.
L’art. 63, comma 2, infine, obbliga i soggetti interessati ad annotare giornalmente in un apposito registro tutte le operazioni eseguite di un determinato valore.
Piero Nuciari
D.Lgs n. 42/2004
Estratto
[omissis]
Sezione III
Commercio
Articolo 63
Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti
1. L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo.
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e’ obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica e’ svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell’articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell’ispezione e’ notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonche’ i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall’acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all’articolo 13.
5. Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.
Articolo 64
Attestati di autenticità e di provenienza
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’ antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, e’ apposta su copia fotografica degli stessi.
[omissis]
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