L’attività di vendita nelle sale cinematografiche
Quando eravamo ragazzi, 30 se non 40 anni fa, il massimo del divertimento era andare la Domenica al cinema parrocchiale per vedere un film western con John Wayne.
Spesso la pellicola si spezzava e il “tecnico parrocchiale”, in genere il vice parroco o un seminarista, doveva riattaccarla avvolgendo “a mano” la grande bobina.
Nel complesso erano bei tempi e si trascorrevano bellissimi pomeriggi godendo di quel grande ritrovato tecnologico che era il proiettore cinematografico super8 che ci faceva vedere il nostro attore preferito mentre impallinava il cattivo di turno.
Qualche anno più tardi, ormai adolescenti, venimmo attratti dai cinema che ogni Domenica ci attiravano al loro interno come una calamita, grazie all’enorme schermo, ai films di ogni genere che potevamo vedere e, soprattutto, ai quintali di patatine, noccioline e popcorn che potevamo acquistare all’ingresso della sala cinematografica o all’interno, durante l’intervallo della proiezione.
All’epoca conoscevo un bidello che alla Domenica arrotondava il suo stipendio vendendo questi prodotti agli spettatori, per conto del gestore del cinema.
Anche se allora le confezioni costavano solo qualche centinaio di lire, evidentemente la vendita di patatine e popcorn doveva essere sufficientemente remunerativa visto che questo signore era disposto a sacrificare la Domenica libera per guadagnare qualche extra.
Oggi i tempi sono cambiati visto che il 60-70% dei cinema hanno chiuso e il loro posto è stato preso dalle “multisala”, dove all’interno, oltre ad un discreto numero di films da vedere, è possibile acquistare tantissimi prodotti.
Non so se sia vero, ma a detta di molti, queste grandi strutture si reggono non con gli introiti provenienti dal costo del biglietto di ingresso, ma con il commercio che avviene all’interno.
Viene quindi spontaneo chiedersi in base a quale normativa tale commercio sia consentito e quali sono le regole che debbono essere rispettate.
Per prima cosa è da dire che la possibilità di effettuare l’attività di vendita nei cinema e nei teatri – durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori – era espressamente prevista dall’art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall’art. 53, comma 7, del D.M. 4.8.1988, n. 375 ( regolamento di esecuzione).
In particolare l’art. 53, comma 7, stabiliva che:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all’interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l’art. 8, comma 3, e l’art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i prezzi di ricambio per automotoveicoli,effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all’interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori“.
Successivamente la materia venne ulteriormente regolamentata dal Ministero dell’Industria che con il Decreto 30 Ottobre 1996, n. 683, emanato in applicazione dell’art. 9, comma 4, del D.L. 14/11/94, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1/03/94, n. 153, stabilì l’elenco dei prodotti che potevano essere posti in vendita e somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori.
Come è possibile constatare, l’elenco è consistente e comprende:
– stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzati con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;
– articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o di prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;
– dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;
– bevande.
E’ da evidenziare che la vendita di questi prodotti prescinde, di fatto, dalla disciplina del commercio, per il disposto dell’art. 9 del succitato Decreto Legge, successivamente convertito in legge, il quale stabilisce che:
“L’autorizzazione per l’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con l’autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana”
Ulteriore prova di quanto sopra asserito è che il D.Lgs. n. 114/98, meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, non ha abrogato il predetto decreto n. 683/96, che continua quindi a far valere i suoi effetti.
Dal punto di vista operativo, anche se la vendita di tali prodotti è prevista da una normativa specifica diversa da quella del commercio, per i controlli valgono le stesse regole in vigore per tutte le attività commerciali del settore alimentare e non.
In fase di sopralluogo occorre quindi verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 109/92, dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), dalla L.n. 283/62, dal DPR n. 327/80 e da tutte le altre normative igienico/annonarie attualmente in vigore.
Piero Nuciari
Il testo attualmente in vigore
DECRETO 30 ottobre 1996, n. 683
Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche. (GU n. 9 del 13-1-1997 )
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
Visto l’art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull’insediamento e sull’attivita’ dei pubblici esecizi;
Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. A parziale modifica di quanto previsto nell’articolo 53, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:
a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi,concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;
b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;
c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;
d) bevande.
2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 ottobre 1996
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
BERSANI
Il Ministrodelegato dello spettacolo
VELTRONI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
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