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L’attività di vendita nelle sale cinematografiche

Quando eravamo ragazzi, 30 se non 40 anni fa, il massimo del divertimento era andare la Domenica al cinema parrocchiale per vedere un film western con John Wayne.
Spesso la pellicola si spezzava e il “tecnico parrocchiale”, in genere il vice parroco o un seminarista, doveva riattaccarla avvolgendo “a mano” la grande bobina.
Nel complesso erano bei tempi e si trascorrevano bellissimi pomeriggi godendo di quel grande ritrovato tecnologico che era il proiettore cinematografico super8 che ci faceva vedere il nostro attore preferito mentre impallinava il cattivo di turno.

Qualche anno più tardi, ormai adolescenti, venimmo attratti dai cinema che ogni Domenica ci attiravano al loro interno come una calamita, grazie all’enorme schermo, ai films di ogni genere che potevamo vedere e, soprattutto, ai quintali di patatine, noccioline e popcorn che  potevamo acquistare all’ingresso della sala cinematografica o all’interno, durante l’intervallo della proiezione.

All’epoca conoscevo un bidello che alla Domenica arrotondava il suo stipendio vendendo questi prodotti agli spettatori, per conto del gestore del cinema.

Anche se allora le confezioni costavano solo qualche centinaio di lire, evidentemente la vendita di patatine e popcorn doveva essere sufficientemente remunerativa visto che questo signore era disposto a sacrificare la Domenica libera per guadagnare qualche extra.

Oggi i tempi sono cambiati visto che il 60-70% dei cinema hanno chiuso e il loro posto è stato preso dalle “multisala”, dove all’interno, oltre ad un discreto numero di films da vedere, è possibile acquistare tantissimi prodotti.
Non so se sia vero, ma a detta di molti, queste grandi strutture si reggono non con gli introiti provenienti dal costo del biglietto di ingresso, ma con il commercio che avviene all’interno.

Viene quindi spontaneo chiedersi in base a quale normativa tale commercio sia consentito e quali sono le regole che debbono essere rispettate.

Per prima cosa è da dire che la possibilità di effettuare l’attività di vendita nei cinema e nei teatri – durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori – era espressamente prevista dall’art. 34 della legge 11 giugno 1971,  n. 426  e dall’art. 53, comma 7, del D.M. 4.8.1988, n. 375 ( regolamento di esecuzione).

In particolare l’art. 53, comma 7, stabiliva che:
“Ai  fini  dell’applicazione dell’articolo  34  della  legge,  la disposizione di cui al  comma 6 si  applica  anche  per  la  vendita  dei  prodotti effettuata  all’interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l’art. 8, comma  3,  e  l’art. 28  del  presente  decreto;  per  la  vendita dei prodotti, compresi  gli  accessori  e  i  prezzi  di   ricambio   per automotoveicoli,effettuata  nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli  utenti; per   la  vendita  effettuata  all’interno  delle  stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti;  per  la  vendita  effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri  e  riproduzioni  audiovisive  strettamente  attinenti  allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori“.

Successivamente la materia  venne ulteriormente regolamentata dal Ministero dell’Industria  che con il Decreto 30 Ottobre 1996, n. 683, emanato in applicazione dell’art. 9, comma 4, del D.L. 14/11/94, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1/03/94, n. 153,  stabilì  l’elenco dei prodotti che potevano essere posti in vendita e somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo e a favore dei soli spettatori.

Come è possibile constatare, l’elenco è consistente e comprende:

–  stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzati con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;

–  articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al  film proiettato o a film di recente o di prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;

–  dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivanti da sfarinati, diversi dal pane e dalle  paste alimentari; pastigliaggi;

–  bevande.

E’ da evidenziare che la vendita di questi prodotti prescinde, di fatto, dalla disciplina del commercio, per il disposto dell’art. 9 del succitato Decreto Legge, successivamente convertito in legge, il quale stabilisce che:

“L’autorizzazione per l’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, di concerto con l’autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana”

Ulteriore prova di quanto sopra asserito è che il D.Lgs. n. 114/98, meglio conosciuto come “Decreto Bersani”, non ha abrogato il predetto decreto n. 683/96, che continua quindi a far valere i suoi effetti.

Dal punto di vista operativo, anche se la vendita di tali prodotti è prevista da una normativa specifica diversa da quella del commercio, per i controlli valgono le stesse regole in vigore per tutte le attività commerciali del settore alimentare e non.
In fase di sopralluogo occorre quindi verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 109/92, dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005),  dalla L.n. 283/62, dal DPR n. 327/80 e da tutte le altre normative igienico/annonarie attualmente in vigore.

Piero Nuciari

 

Il testo attualmente in vigore

DECRETO 30 ottobre 1996, n. 683
Regolamento riguardante la disciplina di commercio nelle sale cinematografiche. (GU n. 9 del 13-1-1997 )

IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA  DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON  LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Visto l’art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.  26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

Vista  la  legge  11  giugno  1971,  n.  426,  recante  norme sulla disciplina del commercio;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante  norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;

Vista   la   legge   25   agosto   1991,   n.  287,  recante  norme sull’insediamento e sull’attivita’ dei pubblici esecizi;

Udito  il  parere  n.  1523/95  del  Consiglio  di  Stato  espresso nell’adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista  la  comunicazione  fatta  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A parziale modifica di quanto previsto nell’articolo  53,  comma 7,  del  decreto  ministeriale  4  agosto  1988,  n.  375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati,  durante  lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti:

a)   stampe,   libri   ed   altre  pubblicazioni  realizzate  con procedimenti tipografici o di  altro  genere,  audiovisivi  compresi,concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale;

b)   articoli   di   vestiario,   giocattoli   ed  altri  oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o  a  film  di recente  o  prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;

c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi  dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi;

d) bevande.

2.  La  vendita  di  prodotti  e  la somministrazione di alimenti e bevande possono essere  effettuate  esclusivamente  in  favore  degli spettatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1996

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato

BERSANI

Il Ministrodelegato dello spettacolo

VELTRONI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

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