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Le farmacie dopo la legge Bersani del 2006

Come il lettore ricorderà, nell’estate 2006 avvenne una piccola rivoluzione commerciale ad opera dell’allora Ministro Bersani che con il D.L. n. 223/2006, convertito successivamente nella legge n. 248/2006, apportò consistenti modifiche in ambito nazionale  al settore del commercio.Tra i tanti settori interessati, la norma si occupò anche della distribuzione dei farmaci e della gestione delle farmacie, consentendo, peraltro, la nascita delle “parafarmacie” negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, dove i farmaci da banco potevano essere venduti esclusivamente alla presenza e con l’assistenza personale di un farmacista iscritto all’Albo.
Gli esercizi commerciali vennero individuati in base ai criteri previsti dal D.Lgs n. 114/98, interessando:

− gli esercizi di vicinato, ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
− le medie strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
− le grandi strutture di vendita, ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.

Nel Decreto legge n. 223/2006 era stato inoltre previsto che ciascun distributore potesse liberamente determinare lo sconto al pubblico sul prezzo dei medicinali SOP (tutti i medicinali che non hanno l’obbligo di prescrizione e possono essere acquistati privatamente) e OTC  (farmaci da banco che come i SOP non necessitano di prescrizione medica e si distinguono da questi ultimi per il fatto che ne è consentita la pubblicità).

Riguardo allo sconto per il pubblico è da evidenziare che il provvedimento soppresse le disposizioni contenute nel Decreto Legge  “Storace” (art. 1, co. 4, D.L. n. 87/2005, convertito nella legge 149/2005) che consentiva ai farmacisti di praticare, sui medicinali SOP e OTC, uno sconto fino al 20% sul prezzo massimo stabilito dall’azienda produttrice. Contestualmente, per i medicinali da banco (OTC) e comunque per tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (ivi compresi pertanto anche i medicinali SOP), venne previsto che:

− il prezzo sulla confezione di ogni farmaco avrebbe dovuto essere indicato dal produttore o dal distributore;
− lo sconto su tale prezzo avrebbe dovuto essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio e posto sulla confezione in modo leggibile e chiaro.

Relativamente alle società tra farmacisti, la nuova norma consentì loro la possibilità di essere titolari di non più di quattro farmacie nella stessa provincia e la possibilità che il farmacista potesse partecipare a più società.

Altra novità introdotta dal decreto legge Bersani fu  la soppressione dell’incompatibilità tra la gestione di farmacia e l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali, prevedendo l’obbligo, in capo ai grossisti, di rifornire di medicinali anche gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, nei quali venivano posti in vendita medicinali OTC e SOP.

Successivamente, in fase di conversione del decreto legge, vennero introdotte ulteriori novità – rispetto al testo originario – dietro la pressione, a detta delle malelingue, della lobby dei farmacisti con il preciso scopo di complicare l’esistenza ai “nuovi concorrenti”.

Venne infatti introdotta, per gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che intendevano vendere i medicinali SOP e OTC, la “previa comunicazione” al Ministero della Salute e alla Regione in cui aveva sede l’esercizio, oltre all’obbligo di effettuare la vendita dei suddetti medicinali alla presenza e con l’assistenza personale di un farmacista abilitato.
Riguardo agli eredi venne ufficializzata a due anni l’elevazione del termine per la cessione da parte degli eredi, privi dei titoli per diventare titolari o soci, della titolarità o della partecipazione societaria acquisite a titolo di successione.
Riguardo alle società tra farmacisti venne confermata la possibilità  della titolarità dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia ove la società aveva la sede legale.

Dal punto di vista economico, forse per placare le proteste dei farmacisti che con le parafarmacie vedevano i loro guadagni leggermente ridimensionati, la legge Bersani apportò un’innovazione a dir poco rivoluzionaria  sul fronte delle farmacie cosiddette “ufficiali”, disponendo l’abrogazione della disposizione previste dall’art. 100, comma 2, del DLgs 219/2006 che prevedeva l’incompatibilità tra le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia (art. 5, co.7, del Decreto legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006).

Per favorire ulteriormente la nuova attività “da grossista” delle farmacie, venne soppresso l’obbligo – originariamente previsto per i commercianti all’ingrosso di medicinali per uso umano – di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) relativamente ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del SSN, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso qualsiasi grossista.

Il mercato all’ingrosso dei farmaci: ecco come funziona

La norma di riferimento è il D.Lgs. n. 219/2006, avente come oggetto “Codice comunitario dei medicinali per uso umano”.
L’ art. 105 della suddetta norma prevede che il titolare di un’AIC (Autorizzazione Immissione in Commercio) di un medicinale e i distributori di tale medicinale hanno l’obbligo di assicurare forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
L’art. n. 103, dello stesso D.Lgs. n. 219/2006, prevede che la fornitura dei medicinali alle farmacie e/o agli altri soggetti autorizzati da parte del distributore, deve avvenire con la massima sollecitudine entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell’ambito territoriale indicato nell’autorizzazione alla distribuzione.    Pertanto, i grossisti hanno l’obbligo di rifornire di medicinali tutti i soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie nei quali siano posti in vendita medicinali SOP e OTC.
Nell’ipotesi di immotivato rifiuto alla fornitura, l’art. 148 del D.Lgs. n. 219/2006, prevede una pesante sanzione da tremila a diciottomila euro.

Altra novità importante dal punto di vista dei consumatori introdotta dalla legge Bersani è l’obbligo di informazione sulle liste di trasparenza.
In pratica la norma obbliga il farmacista ad informare il consumatore  – nel caso di presentazione di ricetta medica riguardante farmaci della fascia c) – della presenza in commercio di farmaci meno costosi, sulla base delle liste di trasparenza elaborate dall’AIFA.

Conclusione

In Italia, come tutti sappiamo, chi comanda veramente e detta le regole per la collettività non sono i politici, ma le varie lobby (avvocati, medici, industriali, farmacisti, etc).
Ad un’attenta analisi delle norme che quotidianamente vengono sfornate dal Parlamento, spesso è possibile notare, leggendole con attenzione, quali figure sono le vere destinatarie dei provvedimenti.
Il decreto Bersani era ufficialmente indirizzato a tutelare i consumatori, questo almeno veniva sbandierato sui media; nella realtà, ad un’attenta analisi della norma – lavoro che pochi hanno fatto – è risultato che i cittadini sono stati gli unici soggetti ad aver ricevuto scarsi benefici. Nella realtà i veri beneficiari del provvedimento sono state le lobby della grande distribuzione, dei farmacisti e,  in altri settori toccati dal provvedimento, le grandi organizzazioni che operano in campo nazionale.

Piero Nuciari

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