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Le ispezioni congiunte fra ASL e le varie Forze di Polizia nel campo della Sicurezza Alimentare

Circa un mese fa, il mio Comando ha ricevuto la telefonata di un commerciante in sede fissa che si lamentava di un mercatino degli agricoltori che vendeva alimenti omettendo di rispettare norme igieniche, commerciali e annonarie.

Nel giro di pochi minuti abbiamo richiesto l’intervento dei tecnici della prevenzione della ASL, per un sopralluogo congiunto, che si è concluso con la stesura di diversi verbali a carico del contravventore.
Debbo dire che in 32 anni di servizio non avevo mai visto tante infrazioni tutte assieme!
Siamo comunque intervenuti prontamente e nonostante non conoscessi i TDP del Servizo veterinario, c’è stata subito sintonia e l’esperienza è stata un arricchimento professionale per entrambi gli uffici che hanno operato in base alle rispettive competenze.

In alcune province della Romagna  questo genere di collaborazione è ormai divenuta normale, e chi se ne avvantaggia sono i consumatori che possono contare in controlli molto più accurati a tutela dei loro interessi economici e di igiene alimentare.

In campo nazionale, soprattutto nel 2010, si è assistito, invece, ad una sorta di disputa tra il Ministero della Salute e quello dell’Interno; il primo, come si ricorderà, sosteneva che i controlli di natura igienica competessero esclusivamente alle autorità elencate nell’articolo 2, del D.Lgs. 193/2007 (ASL, Nas e a poche altre figure), mentre il secondo, evidenziando i contenuti dell’articolo 13, comma 4, della Legge n. 689/81, estendeva le competenze anche alla Polizia Giudiziaria.

Su queste problematiche il Ministero della Salute, in data 03 Febbraio 2012, ha emanato una nota indirizzata agli assessorati alla Sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, avente come oggetto le richieste di collaborazione da parte di organi esterni al S.S.N.

Nella circolare viene anticipata la creazione di un tavolo tecnico tra la Direzione Generale del Ministero della Salute e le Amministrazioni che a livello centrale impartiscono direttive agli organi di controllo in materia di igiene alimentare, con l’intento di pervenire ad un accordo che consenta di individuare i precisi limiti di azione di ciascuna Autorità e le possibili modalità di collaborazione tra le stesse.
Viene inoltre aggiunto che nelle more della definizione di tale accordo, rimane allocata in capo alle regioni la potestà di prevedere, attraverso il proprio piano integrato, gli strumenti atti a garantire, ove necessario, forme di controllo congiunto.

Fino a questo punto, la circolare sembrerebbe far sperare in una svolta finalmente positiva su quanto sostenuto fino ad oggi da tutte le Forze di Polizia, ma come si dice dalle mie parti, che “il peggio viene sempre dopo”, nel foglio successivo vengono precisati alcuni concetti che azzerano letteralmente l’ottimismo fino a qui anticipato, visto che il Direttore generale, Dott. Borrello, precisa che “[omissis] …in assenza di una pianificazione delle attività da svolgere sul territorio preventivamente concordata in sede regionale con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, non si ritengono giustificati interventi da parte delle autorità del S.S.N. su richiesta occasionale di organi diversi (Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di porto, etc.), a supporto dell’espletamento di controlli che non siano stati oggetto di una formale programmazione”.

Il Dott. Borrello, in pratica, sostiene che se una pattuglia di una qualsiasi Forza di Polizia, si trovasse nella necessità di dover effettuare un controllo riguardante l’igiene alimentare e chiedesse per questo l’ausilio dei tecnici della prevenzione della ASL, questi non dovrebbero prestare assistenza se l’intervento non è stato precedentemente programmato in ambito regionale!Nel paragrafo successivo è possibile invece notare una contraddizione del Direttore del Ministero, che in un primo momento fa salvo il principio della leale collaborazione istituzionale tra tutte le amministrazioni al fine di tutelare l’interesse pubblico collettivo oltre all’obbligo di intervento su istanza dell’Autorità Giudiziaria, ma subito dopo aggiunge che “[omissis] …nessun ente è legittimato ad agire al di fuori del proprio ambito di competenza e oltre i limiti delle azioni programmate tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie disponibili e dei vincoli di bilancio esistenti”.

Che dire?
Peccare è umano, ma perseverare è diabolico!

Il lettore sicuramente ricorderà lo “scontro” istituzionale avvenuto nel 2010 tra il Ministero della Salute nella persona del Dott. Borrello, che nel parere al Comune di Rimini del 19 Novembre 2009, sosteneva l’incompetenza della PG ad effettuare controlli in materia di igiene alimentare e il Ministero dell’Interno, nella persona del Direttore dell’Ufficio Studi e Ricerche, Dott.ssa Maria Forte, che nella risposta del 26 Maggio 2010 al Comune di Teramo, sosteneva esattamente il contrario.
In quell’occasione il Ministero dell’Interno fissò dei “paletti giuridici” che ancora una volta il Ministero della Salute vuole disattendere, non in forza di una norma ma nell’ignoranza della stessa.

Il Dott. Borrello, infatti, continua ad ignorare i contenuti dell’articolo 13, comma 4, della L. 24/11/81 n. 689, che testualmente recita:
“All’accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di  prova,  a  perquisizioni  in luoghi diversi dalla privata dimora, previa   autorizzazione   motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le perquisizioni  stesse  dovranno  essere  effettuate.  Si applicano le disposizioni  del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.”

Nella frase, come avrete sicuramente notato, ho sottolineato “oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi”; se andiamo ad analizzare il contenuto del primo comma, è possibile constatare che alla Polizia Giudiziaria competono anche poteri che la normativa in vigore attribuisce a determinate figure professionali specializzate come gli ispettori (TDP) delle ASL (SIAN o Servizio veterinario), ispettori metrici, etc.

Altra norma che (non si sa perché!) viene ignorata, è l’articolo 55 del Codice di procedura penale, che al primo comma stabilisce che: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati (347), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (348) e raccogliere quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326). [omissis]”.

Alla luce di quanto sopra esposto, affermare in una circolare che “…nessun ente è legittimato ad agire al di fuori del proprio ambito di competenza e oltre i limiti delle azioni programmate tenuto conto anche delle risorse umane e finanziarie disponibili e dei vincoli di bilancio esistenti”, equivale ad ignorare che viviamo in uno Stato di Diritto dove tutti, compresi gli Organi dello Stato, sono assoggettati alla Legge.
…C’è da sperare che non siamo arrivati al capolinea della nostra democrazia!

Piero Nuciari

La nota del Ministero della Salute
nms-3-2-2012-competenze-controlli.pdf

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