Le macellerie islamiche
La religione musulmana e quella ebraica prevedono che la carne, per potere essere lecitamente consumata dai propri fedeli, debba provenire da un animale macellato secondo alcune regole precise: bovini, ovini e caprini debbono essere uccisi tramite iugulazione, cioè per dissanguamento con un taglio della gola, senza il preventivo stordimento dell’animale. Un rituale inaccettabile per la nostra cultura, venuto alla ribalta proprio con “l’invasione” musulmana di questo ultimo decennio, che vuole sottolineare il significato sacro che accompagna l’uccisione di ogni essere vivente e che, almeno in passato, serviva ad assicurare il rispetto di alcune essenziali condizioni igienico sanitarie.
Per ottenere la carne “halal” (animali uccisi secondo il rito musulmano) la bestia viene immobilizzata in una macchina che consente solo alla testa di uscire dal box di contenzione, la si rovescia sul dorso, posizionandola in direzione della Mecca e si procede al taglio della gola con un coltello affilatissimo (lo stesso che purtroppo tutti abbiamo visto in TV quando venivano decapitati gli ostaggi in Iraq). (La foto proviene dal sito www.progettogaia.it) Per la cronaca… chissà che fine ha fatto la proposta di legge n. 5236 del 21.9.1998 “Disposizioni per il divieto delle macellazioni effettuate secondo riti religiosi”, che abolirebbe questa inaccettabile barbarie… |
In seguito alla recisione del nervo diapragmico il muscolo si paralizza e l’animale, appeso con la testa in basso, non può più respirare e soffoca nel proprio sangue (vi risparmio i particolari relativi alla durata dell’agonia della povera bestia!).
Questa “macellazione rituale” che -per il rispetto di “regole religiose” comporta un accrescimento delle sofferenze dell’animale- è divenuta, di recente , oggetto di polemiche e dibattiti soprattutto da parte di associazioni animaliste, di ambientalisti ed esponenti di partiti pseudo nazionalisti.
Ci si chiede se sia giusto, di fronte all’ennesima inconciliabilità tra la nostra cultura e quella islamica (non solo per quanto riguarda le usanze, ma soprattutto per ciò che concerne il rispetto della legge italiana), che lo Stato italiano continui a mantenere in vigore il decreto del Ministero della Sanità dell’ 11/6/1980; quest’ultimo, come si ricorderà, autorizza la macellazione secondo il rituale islamico, senza imporre il preventivo stordimento dell’animale ed alla luce del palese contrasto di detto decreto con i divieti imposti tassativamente dall’articolo 727 del Codice Penale (maltrattamento degli animali).
Il principio di rispetto e tutela dei riti religiosi islamico ed ebraico, il quale sta alla base della deroga prevista dal decreto del Ministero della Sanità del 11/6/1980, contrasta con la circostanza che chiunque, indipendentemente dalla propria fede religiosa, possa acquistare liberamente tale carne; nei fatti, non si può più parlare di “deroga”, ma di un provvedimento che interessa potenzialmente tutti i cittadini residenti nel territorio della Repubblica.
Nazioni come la Svizzera, la Germania, l’Olanda, la Svezia e l’Austria hanno imposto per legge l’obbligo dello stordimento di tutti gli animali prima della macellazione per tutti gli animali, senza alcuna eccezione. E’ stata resa, di fatto, inapplicabile la macellazione ebraica e mussulmana limitando implicitamente ‘per legge’ la libertà religiosa di chi professa culti minoritari. In Italia alcune regioni tra cui il Piemonte, già da tempo hanno stabilito che sul proprio territorio si utilizzino “metodi di macellazione che, nel rispetto dei riti e delle tradizioni delle minoranze religiose, comportino, mediante lo stordimento preventivo, minori sofferenze per gli animali”.
Alla luce delle considerazioni illustrate viene spontaneo chiedersi da che parte stia la ragione.
E’ più giusto che uno Stato limiti la libertà religiosa di una parte dei suoi cittadini (anche se <<ospiti>>) costringendoli al rispetto delle proprie leggi, oppure è più importante che conceda delle deroghe alle proprie normative benché in contrasto con quelle fondamentali della Repubblica?
Nella civiltà europea l’“ospite”, di norma , è chiamato a rispettare le regole e le abitudini del c.d. “padrone di casa”.
Sarebbe utile conoscere il numero di europei ai quali siano state concesse deroghe per l’apertura di birrerie, per la vendita di altri alimenti vietati dalla legge islamica o, in generale, da leggi in vigore nei paesi arabi.
Con molta probabilità, nessuno!
Ma torniamo alla macellazione islamica.
In Gran Bretagna, una organizzazione governativa denominata “Consiglio per il benessere degli animali domestici” ha chiesto di impedire la macellazione di che trattasi perché effettuata “in maniera repellente”. Secondo il Farm Animal Welfare Council – che raccoglie accademici, veterinari e proprietari di fattorie – gli animali sgozzati soffrirebbero troppo perché perderebbero conoscenza dai 14 secondi ai 2 minuti seguenti alla macellazione.
In Italia, il problema della sofferenza sopra descritta, è stato superato, come al solito, per legge.
Il menzionato decreto n. 168 del 1980, infatti, già autorizzava la macellazione senza preventivo stordimento a condizione che venissero “adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio“.
La parte del decreto riportata tra virgolette, è a dir poco assurda e –ad avviso di chi scrive- non fa onore al legislatore italiano il quale, in altre occasioni, si è distinto a livello europeo per la lungimiranza delle varie normative licenziate.
In altri termini, è come se il Ministero interessato avesse scritto: “mentre sgozzate e fate dissanguare l’animale – cosciente – dentro quell’infernale macchina precedentemente descritta, fate in modo che non soffra molto”.
Il decreto n. 168/80 non è il solo atto normativo emanato dal legislatore italiano a favore di questa procedura cruenta; la nostra legislazione vanta anche il Decreto Legislativo 1° settembre 1998 n. 333, in attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, il quale stabilisce che “lo stordimento dell’animale prima della macellazione o l’abbattimento istantaneo non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi“.
Per consentire al lettore di avere una visione completa dell’argomento trattato dal punto di vista normativo, si riporta una breve cronistoria delle leggi in materia che si sono succedute nel tempo.
La normativa di riferimento, il R.D. 21 luglio 1927, n. 1586, stabiliva, all’articolo 9, che la macellazione degli animali dovesse essere adottata con procedimenti finalizzati alla rapidità della morte dell’ animale mediante uso di apparecchi esplodenti a proiettile captivo, o a mezzo enervazione (cioè la recisione del midollo allungato), cui seguiva la recisione dei grossi vasi sanguigni del collo per l’ ottenimento della dissanguazione. Tutte le operazioni descritte venivano eseguite da personale di sicura abilità e debitamente autorizzato.
Nel 1974, la Comunità europea, per evitare disparità di trattamento, intervenne con la Direttiva n. 577, stabilendo un criterio generale per definire limitazioni a comportamenti crudeli nei confronti degli animali attraverso lo stordimento obbligatorio, da effettuarsi prima della macellazione.
Già allora, vennero previste deroghe allo stordimento (articolo 4) per tipologie di macellazione rituale, dettate da prescrizioni derivanti dal culto.
Il Parlamento italiano si adeguava alla Direttiva, ricalcandone il contenuto delle disposizioni, con la Legge n. 439 del 1978.
Due anni dopo, anche le deroghe riguardanti i metodi rituali vennero recepite dal Governo attraverso il tristemente noto Decreto Ministeriale 11 Giugno 1980, stranamente innovativo, visto che il nostro territorio non era ancora stato preso d’assalto dall’immigrazione musulmana.
Il titolo del Decreto Ministeriale era: “ autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”.
Quelle di seguito riportate sono le deroghe previste da tale Decreto:
“Articolo 1
Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità.
Articolo 2
La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.Articolo 3
Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio” . Pur tralasciando le problematiche politiche, etiche e morali delle procedure descritte, ci piacerebbe sapere come le stesse si conciliano dal punto di vista igienico, con tutte le direttive europee relative all’igiene (HACCP) da adottarsi nei confronti dei capi in procinto di essere abbattuti.
E’ risaputo che nelle visite veterinarie “ante mortem” alle quali vengono sottoposti ad esempio i bovini, molta importanza riveste il controllo dello stress subito dall’animale durante il trasporto. Detto stress, in base alla letteratura veterinaria, è in grado di scatenare letteralmente i batteri intestinali dei poveri animali, che si veicolano in tutte le parti del corpo delle bestie.
In questi casi, il veterinario ordina la sospensione della macellazione, facendo riposare la povera bestia per qualche giorno. Resta alquanto difficile pensare che un bovino od un agnello destinati alla macellazione per dissanguamento e senza stordimento, secondo i metodi islamici, non subiscano stress e quindi le carni non possano essere potenzialmente attaccate dai batteri intestinali.
Dal 1980 al 1986, ho svolto funzioni di polizia veterinaria presso il mattatoio del comune dove prestavo servizio come vigile urbano. Senza ombra di dubbio posso dire che gli animali condotti al macello percepiscono chiaramente la loro sorte: in più di un’occasione ho visto giovani tori o capretti defecare per la paura mentre venivano spinti dal personale nella sala di macellazione. Mi resta alquanto difficile, quindi, pensare che la macellazione islamica non produca stress all’animale e le conseguenti problematiche igieniche che si potrebbero poi trasmettere al consumatore finale. E’ infatti scientificamente documentato che lo stress pre-macellazione produce nell’animale un aumento dell’attività adrenalinica la quale provoca una riduzione del livello del glicogeno nel sangue; in tutti questi casi si rischia che la carenza di glicogeno impedisca la diminuzione del PH della carne, con conseguente pericolo di contaminazioni.(*).
(*) http://www.regione.piemonte.it “ Applicazione del sistema HACCP e dei sistemi di qualità nelle strutture di macellazione dei bovini”
La bestia stressata, inoltre, elimina salmonella con le feci che, in caso di errori di eviscerazione, di scuoiatura o di contatto con pelle, pedane o abiti, può contaminare la carcassa, l’ambiente, le attrezzature, le carni e, potenzialmente, anche i successivi animali che verranno macellati (*).
(*)http://www.regione.piemonte.it “L’igiene della macellazione”
In conclusione: dal 1° gennaio 2006 entreranno in vigore i nuovi regolamenti europei concernenti l’igiene dei prodotti alimentari (Regolamento 852/2204), l’igiene per gli alimenti di origine animale (Regolamento 853/2004), le norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Regolamento 854/2004), i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi ed alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Regolamento 882/2004).
Alla luce di queste nuove disposizioni, tendenti a tutelare igienicamente in tutti i settori i cittadini europei, appariranno alquanto anacronistiche e “ipocrite”, le deroghe concesse dalla normativa italiana alle macellazioni rituali dal punto di vista igienico, morale e soprattutto umano.
Tutti ci auguriamo che i nostri governanti possano giungere a questo appuntamento con una nuova normativa che regoli la materia, capace di affermare il primato dell’uomo, della ragione e, in sintesi, della nostra civiltà occidentale.
Piero Nuciari
LA NORMATIVA RELATIVA ALLA MACELLAZIONE RITUALE
DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.
Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico.
IL MINISTRO DELLA SANITA’ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la direttiva C.E.E. n. 74/577/C.E.E. relativa allo stordimento degli animali prima della
macellazione;
Vista la legge 2 agosto 1978, n. 439, che recepisce la suddetta direttiva
Accertato che la Unione delle Comunità israelitiche italiane con nota n. 21 novembre 1979
prot. N. 1834/50, indirizzata al Ministero dell’interno ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico;
Accertato che il Centro islamico culturale d’Italia con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità Islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico;
Visto che le Comunità israelitiche e il Centro islamico sono stati riconosciuti enti morali, la prima con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712;
Atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall’Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale;
Considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico;
Ritenuto pertanto di aderire alle richieste ed alle esigenze di cui in premessa, in conformità dell’art. 4 della ripetuta legge 2 agosto 1978, n. 439;
Decreta:
Art. 1.
Si autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed
islamico da parte delle rispettive comunità.
Art. 2.
La macellazione deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali.
L’operazione dovrà essere effettuata mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo.
Nel corso della operazione debbono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quanto tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio.
Può essere autorizzata la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo il rito islamico nei macelli riconosciuti idonei all’esportazione di carni ai sensi dell’art 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 264 a condizione che:
I) la macellazione avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
2) i titolari di detti macelli ne facciano espressa richiesta, ai fini dell’esportazione nei Paesi
islamici al Ministero della sanità, che, previo sopralluogo, procederà ad accertare che esistono le
condizioni a che gli ani mali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3.
Roma, addì 11 giugno 1980
Il Ministro della sanità ANIASI;
Il Ministro dell’interno ROGNONI . (5928)
Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1998, n. 226)
Art. 1
Il presente decreto si applica al trasferimento, alla stabulazione, all’immobilizzazione, allo stordimento, alla macellazione ed all’abbattimento degli animali allevati detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonche’ all’abbattimento degli animali a fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffusive.
Ferme restando le vigenti disposizioni contro il maltrattamento degli animali, il presente decreto non si applica:
a) alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attivita’ di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell’autorita’ competente;
b) agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive;
c) alla selvaggina abbattuta conformemente all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e successive modifiche.
Art. 2
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura, comprese le attrezzature per il trasferimento e la stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione a fini commerciali degli animali di cui all’articolo 5, comma 1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle, recinti o spazi coperti, nonche’ aree aperte utilizzati nei macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali per facilitare uno stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato sugli animali, determina rapidamente uno stato di incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca la morte dell’animale;
g) macellazione: l’uccisione dell’animale mediante dissanguamento;
h) autorita’ competente: il Ministero della sanita’, il servizio veterinario della regione o provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l’autorita’ competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi e’ l’autorita’ religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto la responsabilita’ del veterinario ufficiale per le altre disposizioni contenute nel presente decreto.
I titolari degli stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi comunicano all’autorita’ sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanita’, di essere in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3
Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Art. 4
La costruzione, gli impianti e l’attrezzatura dei macelli, nonche’ il loro funzionamento devono essere tali da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.
Art. 5
I solipedi, i ruminanti, i suini, i conigli e i volatili da cortile, trasportati nei macelli ai fini della macellazione, devono essere:
a) trasferiti e, se necessario, stabulati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato A;
b) immobilizzati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato B; c) storditi prima della macellazione o abbattuti istantaneamente conformemente alle disposizioni di cui all’allegato C;d) dissanguati conformemente alle indicazioni di cui all’allegato D.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
Gli stabilimenti che beneficiano delle deroghe di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1996, n. 286, e successive modifiche, nonche’ agli articoli 4 e 12 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, purche’ siano comunque rispettate le disposizioni di cui all’articolo 3, possono derogare:
a) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per i bovini;
b) alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nonche’ ai procedimenti di stordimento ed abbattimento prescritti all’allegato C, per i volatili da cortile, i conigli, i suini, gli ovini e i caprini.
Art. 6
Gli strumenti, il materiale per l’immobilizzazione, le attrezzature e gli impianti per lo stordimento o l’abbattimento devono essere progettati, costruiti, conservati ed utilizzati in modo da assicurare lo stordimento o l’abbattimento rapido ed efficace, in conformita’ alle disposizioni del presente decreto; l’accertamento della loro conformita’ ed idoneita’ ad assicurare tali esigenze specifiche e’ effettuato dal veterinario ufficiale che ne controlla anche regolarmente il buono stato.
Nel luogo di macellazione devono essere disponibili, per casi di emergenza, adeguati strumenti e attrezzature di ricambio opportunamente conservati e sottoposti a regolare controllo da parte del veterinario ufficiale.
Art. 7
Le operazioni di trasferimento, stabulazione, immobilizzazione, stordimento, macellazione o abbattimento di animali possono essere effettuate solo da persone in possesso della preparazione teorica e pratica necessaria a svolgere tali attivita’ in modo umanitario ed efficace.
L’autorita’ competente si accerta dell’idoneita’, delle capacita’ e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione.
Art. 8
L’ispezione e la sorveglianza dei macelli per accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto sono effettuati dall’autorita’ competente in qualsiasi momento anche in occasione di ispezioni rivolte ad altri fini.
Art. 9
Le disposizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell’articolo 5, comma 1, si applicano anche nei casi in cui gli animali, ivi indicati, vengono macellati in luogo diverso dal macello.
In deroga a quanto previsto al comma 1, nei casi di macellazione a domicilio da parte di privati di volatili da cortile, conigli, suini, ovini e caprini per consumo familiare, le prescrizioni fissate nelle lettere b), c) e d) dell’articolo 5, comma 1, non si applicano, purche’ siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 3 e gli animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina siano stati storditi in precedenza.
Art. 10
La macellazione e l’abbattimento, a fini di profilassi, degli animali di cui all’articolo 5, comma 1, devono avvenire in conformita’ delle disposizioni di cui all’allegato E.
Gli animali da pelliccia devono essere abbattuti, in conformita’ delle disposizioni di cui all’allegato F.
I pulcini di un giorno, come definiti all’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e gli embrioni in eccedenza negli incubatoi, da eliminare, sono abbattuti il piu’ rapidamente possibile, in conformita’ delle disposizioni di cui all’allegato G.
Art. 11
Le disposizioni previste agli articoli 9 e 10 non si applicano agli animali che devono essere abbattuti immediatamente per motivi d’emergenza.
Art. 12
Gli animali feriti o malati devono essere macellati o abbattuti sul posto; il veterinario ufficiale puo’, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o l’abbattimento purche’ cio’ non comporti ulteriori sofferenze.
Art. 13
Le autorita’ competenti assicurano la necessaria collaborazione ed assistenza agli esperti della Commissione europea incaricati di effettuare controlli per verificare l’applicazione delle norme previste nel presente decreto.
Art. 14
Il certificato sanitario che accompagna le carni provenienti da un paese terzo deve essere completato dall’attestazione che le carni stesse sono state ottenute dagli animali di cui all’articolo 5, macellati nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.
Art. 15
Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle prescrizioni indicate all’articolo 5, comma 1, all’articolo 6, all’articolo 7, comma 1, nonche’ agli articoli 9 e 10 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
Le regioni che hanno stabilito sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base alla delega contenuta all’articolo 5 della legge 14 ottobre 1985, n. 623, per i casi di inosservanza alle prescrizioni poste a tutela degli animali destinati all’abbattimento, adeguano i contenuti delle leggi regionali disciplinanti la materia ai principi del presente decreto, nonche’ ai limiti minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai commi 1 e 2.
Art. 16
E’ abrogata la legge 2 agosto 1978, n. 439.
Allegato A
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a)
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASFERIMENTO
E ALLA STABULAZIONE DEGLI ANIMALI NEI MACELLI I. Disposizioni generali. 1. I macelli predisposti per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto devono disporre di tali impianti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli animali devono essere scaricati il piu’ presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata.
3. Gli animali che rischiano di ferirsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell’eta’ o dell’origine devono essere tenuti separati.
4. Gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidita’, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati.
5. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono essere controllati almeno ogni mattina e ogni sera.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo VI dell’allegato I della direttiva 64/433/CEE, gli animali che hanno accusato sofferenze o dolori durante il trasporto o fin dal loro arrivo al macello e gli animali non svezzati devono essere macellati immediatamente. Qualora cio’ non sia possibile, essi devono essere separati dagli altri e macellati quanto prima e comunque entro le due ore successive. Gli animali che non sono in grado di camminare non devono essere trascinati fino al luogo di macellazione, ma abbattuti sul posto oppure, se cio’ e’ possibile e non comporta alcuna inutile sofferenza, trasportati su un carrello o su una piattaforma mobile fino al locale per la macellazione di emergenza.
II. Disposizioni relative agli animali consegnati mediante mezzi di trasporto diversi dai contenitori. 1. I macelli dotati di dispositivi previsti per lo scarico degli animali devono avere un pavimento antisdrucciolevole e, ove occorra, essere muniti di protezioni laterali. Ponti, rampe e passerelle devono essere provvisti di pareti laterali, ringhiere o altri mezzi di protezione che evitino la caduta degli animali. Le rampe di uscita o di accesso devono avere la minima inclinazione possibile.
2. Durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente.
3. Gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltanto per tenere gli animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino piu’ di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori.
4. Gli animali non devono essere percossi, ne’ subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, ne’ afferrarne gli occhi. E’ vietato colpire o prendere a calci gli animali.
5. Gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione.
6. Fatte salve le deroghe concesse in virtu’ delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva 64/433/CEE, i macelli devono disporre di un numero sufficiente di stalle e recinti per l’adeguata stabulazione degli animali, in modo che gli stessi non siano esposti al maltempo.
7. Oltre che ottemperare altre norme comunitarie in materia, i locali di stabulazione devono essere dotati di:
R- pavimenti tali da ridurre al minimo il rischio che gli animali sdrucciolino e subiscano lesioni;
R- adeguata ventilazione, tenendo conto delle temperature minime e massime e del grado di umidita’ prevedibili. In caso di impiego di mezzi meccanici di ventilazione, devono essere previsti dispositivi di emergenza per far fronte a guasti eventuali;
R- illuminazione di intensita’ sufficiente a consentire l’ispezione di tutti gli animali in qualsiasi circostanza; ove necessario dovra’ essere disponibile un adeguato sistema di illuminazione artificiale sostitutivo;
R- eventualmente, attrezzi per legare gli animali;
R- qualora sia necessario, opportuno materiale da lettiera per tutti gli animali che di notte siano collocati nei locali di stabulazione.
8. Qualora, oltre ai locali di stabulazione menzionati piu’ sopra, i macelli dispongano anche di aree di stabulazione aperta, non dotate di ripari o di zone ombrose, occorre provvedere a un’adeguata protezione dal maltempo. Le aree di stabulazione aperta vanno mantenute in condizioni tali da non esporre gli animali a rischi di carattere fisico, chimico o di altro genere.
9. Gli animali che, al loro arrivo, non sono immediatamente condotti nel luogo di macellazione, devono sempre poter disporre di acqua potabile mediante dispositivi adeguati. Gli animali non macellati entro dodici ore dal loro arrivo devono essere alimentati; successivamente devono essere loro somministrati moderati quantitativi di foraggio, ad intervalli appropriati.
10. Gli animali che restano nel macello dodici ore o piu’ devono essere lasciati nei locali di stabulazione, ove occorra legati, ma con la possibilita’ di coricarsi senza difficolta’. Se non sono tenuti legati, gli animali devono essere alimentati in modo da poter mangiare indisturbati.
III. Disposizioni relative agli animali consegnati in contenitori. 1. I contenitori nei quali sono trasportati gli animali devono essere maneggiati con cura e non devono essere gettati o lasciati cadere a terra o rovesciati. Se possibile, essi devono essere caricati e scaricati in posizione orizzontale mediante mezzi meccanici.
2. Gli animali consegnati in contenitori a fondo flessibile o perforato devono essere scaricati con particolare attenzione, in modo da evitare lesioni. Se del caso, gli animali devono essere scaricati individualmente dai contenitori stessi.
3. Gli animali che sono stati trasportati in contenitori devono essere macellati il piu’ presto possibile; in caso contrario, se necessario, occorre fornire loro acqua e foraggio, conformemente alle disposizioni del punto II.9. Allegato B
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b)
IMMOBILIZZAZIONE DEGLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE STORDITI, MACELLATI O ABBATTUTI 1. Gli animali devono essere immobilizzati nel modo idoneo a risparmiare loro dolori, sofferenze, agitazioni, ferite o contusioni evitabili.
Tuttavia, in caso di macellazione rituale, e’ obbligatoria l’immobilizzazione degli animali della specie bovina prima della macellazione con metodo meccanico per evitare qualsiasi dolore, sofferenza e eccitazione, nonche’ qualsiasi ferita o contusione agli animali.
2. Gli animali non devono essere legati per le zampe ne’ devono essere sospesi prima di essere storditi o abbattuti. Tuttavia i volatili da cortile e i conigli possono essere sospesi per essere macellati, purche’ vengano prese le appropriate misure affinche’, quando stanno per essere storditi, siano in uno stato di rilassamento tale che l’operazione possa effettuarsi efficacemente e senza inutili indugi.
D’altra parte, il fatto di bloccare un animale in un sistema di contenzione non puo’ essere considerato in nessun caso come una sospensione.
3. Gli animali che vengono storditi o abbattuti con mezzi meccanici o elettrici che agiscono sulla testa, devono essere presentati in una posizione tale che lo strumento possa essere applicato e manovrato senza difficolta’, in modo corretto e per la durata appropriata. Per i solipedi e i bovini l’autorita’ competente puo’ tuttavia autorizzare il ricorso a strumenti appropriati per limitare i movimenti della testa.
4. I dispositivi elettrici di stordimento non devono essere usati per bloccare o immobilizzare gli animali o per farli muovere. Allegato C
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera c)
STORDIMENTO E ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DIVERSI DAGLI ANIMALI DA PELLICCIA I. Metodi ammessi.
A. Stordimento:
1) pistola a proiettile captivo;
2) commozione cerebrale;
3) elettronarcosi;
4) esposizione al biossido di carbonio. B. Abbattimento:
1) pistola o fucile a proiettile libero;
2) elettrocuzione;
3) esposizione al biossido di carbonio. C. L’autorita’ competente puo’ tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l’impiego del “cassone a vuoto” come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreche’ siano osservate le disposizioni dell’articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato. II. Disposizioni specifiche per lo stordimento.
Lo stordimento non deve essere praticato se non e’ possibile l’immediato dissanguamento degli animali.1. Pistola a proiettile captivo:a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale. In particolare per i bovini e’ proibito sparare il colpo dietro le corna nello spazio tra le orecchie.
Per gli ovini e i caprini il colpo puo’ essere sparato nel punto suddetto qualora le corna impediscano di accedere alla parte alta della fronte. In tal caso il colpo deve essere sparato immediatamente al di sotto della base delle corna, in direzione della bocca; il dissanguamento deve iniziare entro i 15 secondi che seguono;
b) quando si usa uno strumento a proiettile captivo, l’operatore deve controllare che il proiettile ritorni effettivamente in posizione dopo ogni colpo. In caso contrario lo strumento non puo’ essere riutilizzato fino a che sia stato riparato;
c) gli animali non devono essere sistemati in un box per lo stordimento se l’operatore incaricato di stordirli non e’ pronto a operare fin dal momento in cui l’animale vi e’ introdotto. Un animale non deve avere la testa immobilizzata finche’ l’operatore non e’ pronto a stordirlo.
2. Percussione:a) questo metodo e’ ammesso soltanto se si utilizza uno strumento a funzionamento meccanico che procuri una scossa al cervello. L’operatore accerta che lo strumento sia posto in posizione corretta e che venga applicata la cartuccia avente la forza adeguata, secondo le istruzioni del fabbricante, per produrre un colpo efficace senza frattura del cranio;
b) tuttavia nel caso di piccole quantita’ di conigli, qualora li si colpisca al cranio in modo non meccanico, l’operazione deve essere effettuata in maniera che l’animale passi immediatamente ad uno stato di incoscienza perdurante fino alla morte e nel rispetto delle disposizioni generali dell’articolo 3.
3. Elettronarcosi:A. Elettrodi:1) gli elettrodi devono essere posti intorno al cervello in modo da consentire alla corrente di attraversarlo. Occorre inoltre prendere le misure appropriate per ottenere un corretto contatto elettrico e segnatamente rimuovere il vello in eccedenza o umidificare la pelle;
2) se gli animali sono storditi individualmente, l’apparecchio deve:
a) essere munito di un dispositivo che misuri l’impedenza del carico ed impedisca il funzionamento dell’apparecchio se la corrente elettrica minima prescritta non puo’ essere trasmessa;
b) essere munito di un dispositivo acustico o luminoso che indichi la durata della sua applicazione ad un determinato animale;
c) essere collegato ad un dispositivo, collocato in modo perfettamente visibile all’operatore, che indichi il voltaggio e l’intensita’ di corrente utilizzata.
B. Bagni d’acqua:1) qualora si utilizzi il metodo di stordimento con bagni d’acqua per i volatili da cortile, il livello dell’acqua deve essere regolabile in modo da consentire un corretto contatto con la testa degli stessi.
L’intensita’ e la durata della corrente utilizzata in questo caso sono determinate dall’autorita’ competente in modo da garantire che l’animale passi immediatamente a uno stato di incoscienza persistente fino alla morte;
2) qualora i volatili da cortile siano storditi in gruppo in un bagno d’acqua, sara’ mantenuto un voltaggio sufficiente a produrre una corrente che abbia un’intensita’ efficace per garantire lo stordimento di ciascuno dei volatili;
3) occorre prendere le misure appropriate per garantire un buon passaggio della corrente e segnatamente un contatto corretto e l’umidificazione di detto contatto tra le zampe e i ganci di sospensione;
4) i bagni d’acqua per i volatili da cortile devono presentare dimensioni e profondita’ appropriate per il tipo di volatili da macellare, e non devono traboccare al momento dell’entrata. L’elettrodo immerso nell’acqua deve avere la lunghezza della vasca;
5) se necessario deve essere possibile un intervento manuale diretto.
4. Esposizioni al biossido di carbonio:1) la concentrazione di carbonio per lo stordimento dei suini non deve essere inferiore al 70% in volume;
2) la cella nella quale i suini sono esposti al gas e i dispositivi utilizzati per convogliarvi gli animali devono essere concepiti, costruiti e mantenuti in condizioni tali da evitare che gli animali si possano ferire o possano subire compressioni al petto e da permettere loro di restare in piedi prima di perdere i sensi. Il meccanismo di instradamento e la cella devono essere adeguatamente illuminati, in modo che un suino possa vedere altri suini o l’ambiente circostante;
3) la cella deve essere munita di dispositivi di misurazione della concentrazione di gas nel punto di massima esposizione. Essi emetteranno un segnale di allarme perfettamente visibile ed udibile se la concentrazione di biossido di carbonio scende al di sotto del livello dovuto;
4) i suini devono essere disposti in recinti o in contenitori in modo tale che un suino possa vedere altri suini ed essere convogliato nella cella contenente gas entro trenta secondi dal momento dell’entrata nell’impianto. Essi devono essere convogliati il piu’ rapidamente possibile dalla soglia al punto di massima concentrazione di gas ed essere esposti al gas per un tempo sufficiente per rimanere in stato di incoscienza fino a che la morte sopraggiunga.
III. Disposizioni specifiche per l’abbattimento. 1. Pistola o fucile a proiettili liberi.
Questi metodi che possono essere impiegati per l’abbattimento di varie specie e segnatamente per la grossa selvaggina d’allevamento e i cervidi, sono subordinati all’autorizzazione dell’autorita’ competente che dovra’ in particolare assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni generali dell’articolo 3 della presente direttiva.
2. Decapitazione e dislocazione del collo.
Questi metodi, utilizzati unicamente per l’abbattimento di volatili da cortile, sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’autorita’ competente che dovra’ segnatamente assicurarsi che vengano utilizzati da personale abilitato a farlo e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 3.
3. Elettrocuzione e biossido di carbonio.
L’autorita’ competente puo’ autorizzare l’abbattimento di varie specie mediante tali metodi sempreche’ siano rispettate, oltre alle disposizioni dell’articolo 3, le disposizioni specifiche di cui ai punti 3 e 4 del punto II del presente allegato; a tal fine, essa fissa inoltre l’intensita’ e la durata della corrente utilizzata, nonche’ la concentrazione di biossido di carbonio e la durata di esposizione ad esso.
4. Cassone a vuoto.
Questo metodo, riservato all’abbattimento senza dissanguamento di taluni animali da consumo appartenenti a specie di selvaggina da allevamento (quaglie, pernici e fagiani) e’ subordinato all’autorizzazione dell’autorita’ competente che si accerta, oltre che dell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 3:
R- che gli animali siano posti in un cassone a tenuta stagna nel quale viene raggiunto rapidamente il vuoto mediante una potente pompa elettrica;
R- che la depressione d’aria sia mantenuta fino alla morte degli animali;
R- che gli animali siano sottoposti a contenzione in gruppo, in contenitori da trasporto inseribili nel cassone a vuoto, di dimensioni proporzionate allo scopo. Allegato D
(previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d)
DISSANGUAMENTO DEGLI ANIMALI 1. Per gli animali che sono stati storditi, l’operazione di dissanguamento deve iniziare il piu’ presto possibile dopo lo stordimento, in modo da provocare un dissanguamento rapido, profuso e completo. Il dissanguamento deve essere effettuato prima che l’animale riprenda coscienza.
2. Il dissanguamento degli animali deve essere ottenuto mediante recisione di almeno una della due carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono.
Dopo la recisione dei vasi sanguigni, non vanno effettuate altre operazioni sugli animali ne’ alcuna stimolazione elettrica prima della fine del dissanguamento.
3. Il responsabile dello stordimento, impastoiamento, carico e dissanguamento degli animali, deve eseguirle consecutivamente su un solo animale prima di passare a un altro animale.
4. Se i volatili da cortile vengono dissanguati mediante decapitazione eseguita automaticamente, dev’essere possibile l’intervento manuale diretto, in modo che, in caso di mancato funzionamento del dispositivo, l’animale possa essere macellato immediatamente. Allegato E
(previsto dall’articolo 10, comma 1)
METODI DI ABBATTIMENTO NEL QUADRO DELLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE Metodi ammessi. Qualsiasi metodo ammesso conformemente alle disposizioni dell’allegato C e che garantisca la morte certa.
L’autorita’ competente, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 3, puo’ autorizzare l’utilizzazione di altri metodi di abbattimento degli animali sensibili assicurandosi segnatamente che:
R- qualora si ricorra a metodi che non causano morte immediata (ad esempio l’uso della pistola a proiettile captivo), siano prese le misure appropriate per abbattere gli animali il piu’ presto possibile e ad ogni modo prima che riprendano conoscenza;
R- nessun’altra operazione venga iniziata sugli animali finche’ essa non ne abbia constatato la morte. Allegato F
(previsto dall’articolo 10, comma 2)
METODI DI ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA I. Metodi ammessi. 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello.
2. Iniezione della dose letale di una sostanza avente proprieta’ anestetiche.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
4. Esposizione al monossido di carbonio.
5. Esposizione al cloroformio.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
L’autorita’ competente decide del metodo piu’ appropriato di abbattimento per le varie specie in questione nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 3.
II. Disposizioni specifiche. 1. Strumenti a funzionamento meccanico con penetrazione nel cervello:
a) gli strumenti devono essere posizionati in modo che il proiettile penetri nella corteccia cerebrale;
b) tale metodo e’ ammesso soltanto se immediatamente seguito da dissanguamento.
2. Inoculazione della dose letale di una sostanza avente proprieta’ anestetiche.
Possono essere utilizzati soltanto gli anestetici che causano immediata perdita di conoscenza seguita da morte e unicamente se somministrati nelle dosi e con i metodi di inoculazione appropriati.
3. Elettrocuzione seguita da arresto cardiaco.
Gli elettrodi devono essere disposti in modo da colpire il cervello ed il cuore, restando inteso che il livello minimo dell’intensita’ di corrente deve comportare la perdita immediata della conoscenza e causare l’arresto cardiaco. Tuttavia per quanto riguarda le volpi, in caso di applicazione degli elettrodi in bocca e nel retto, occorre applicare per almeno tre secondi una corrente di intensita’ media pari a 0,3 A.
4. Esposizione al monossido di carbonio:
a) la cella in cui gli animali sono esposti ai gas deve essere concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali devono essere introdotti nella cella soltanto quando in essa sia stata raggiunta una concentrazione di monossido di carbonio almeno dell’1% in volume, proveniente da una fonte di monossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas prodotto da un motore specialmente adattato all’uopo puo’ essere utilizzato per l’abbattimento dei mustelidi e dei cincilla’ purche’ i test abbiano dimostrato che il gas utilizzato:
R- e’ stato raffreddato in maniera appropriata;
R- e’ stato sufficientemente filtrato;
R- e’ esente da qualsiasi materiale o gas irritante;
R- che gli animali possono essere introdotti soltanto quando la concentrazione di monossido di carbonio raggiunge almeno l’1% in volume;
d) quando viene inalato, il gas deve produrre anzitutto un’anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
e) gli animali devono restare nella cella finche’ non siano morti.
5. Esposizione al cloroformio.
L’esposizione al cloroformio puo’ essere impiegata per l’abbattimento dei cincilla’ purche’:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto se questa contiene un composto saturo cloroformio/aria;
c) quando viene inalato, il gas provochi anzitutto un’anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche’ non siano morti.
6. Esposizione al biossido di carbonio.
Il biossido di carbonio puo’ essere utilizzato per l’abbattimento dei mustelidi e dei cincilla’ purche’:
a) la cella in cui gli animali sono esposti al gas sia concepita, costruita e mantenuta in condizioni tali da evitare che gli animali possano ferirsi e da consentire la loro sorveglianza;
b) gli animali siano introdotti nella cella soltanto qualora l’atmosfera presenti la massima concentrazione possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
c) il gas, quando viene inalato, provochi anzitutto un’anestesia generale profonda e, infine, morte sicura;
d) gli animali restino nella cella finche’ non siano morti. Allegato G
(previsto dall’articolo 10, comma 3)
ELIMINAZIONE DI PULCINI E EMBRIONI IN ECCEDENZA NEGLI INCUBATORI E DA ELIMINARE I. Metodi autorizzati di abbattimento dei pulcini. 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida.
2. Esposizione al biossido di carbonio.
3. L’autorita’ competente puo’ tuttavia autorizzare l’utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche’ rispettino le disposizioni dell’articolo 3.
II. Disposizioni specifiche. 1. Utilizzazione di un dispositivo meccanico che produca una morte rapida:
a) gli animali devono essere abbattuti mediante un dispositivo munito di lame a rapida rotazione o protuberanze di spugna;
b) la capacita’ del dispositivo deve essere tale che tutti gli animali, anche se numerosi, vengano direttamente uccisi.
2. Esposizione al biossido di carbonio:
a) gli animali devono essere posti in un’atmosfera contenente la concentrazione massima possibile di biossido di carbonio proveniente da una fonte di biossido di carbonio alla concentrazione del 100%;
b) gli animali devono restare nell’atmosfera sopra definita finche’ non siano morti.
III. Metodi ammessi per l’eliminazione di embrioni.
1. Per l’uccisione istantanea di tutti gli embrioni vivi, tutti i rifiuti dei centri di incubazione devono essere trattati mediante il dispositivo meccanico descritto al punto II.1.
2. L’autorita’ competente puo’ tuttavia autorizzare l’utilizzazione di altri metodi di abbattimento scientificamente riconosciuti, purche’ rispettino le disposizioni dell’articolo 3.
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