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LE MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

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Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo sicuramente fatto parte di comitati di festeggiamenti, circoli culturali, politici o abbiamo donato il nostro tempo alle varie associazioni di volontariato denominate croce rossa, azzurra, verde, etc.; in pratica abbiamo donato il nostro tempo gratuitamente in iniziative a favore della collettività.
All’interno di queste organizzazioni, il problema principale che si respira è quello di reperire i fondi per “andare avanti”, per acquistare attrezzature o, semplicemente, per pagare le spese.
Spesso l’unico modo per autofinanziarsi è quello di organizzare manifestazioni di sorte locali come tombole, lotterie, pesche di beneficenza, in modo di reperire autonomamente le entrate necessarie per la gestione della propria attività, visto che ormai, stante la situazione economica nazionale, non è più possibile contare sui contributi comunali o su quelli di privati.

Le manifestazione di sorte locali possono essere promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e dalle Onlus, per far fronte a proprie esigenze finanziarie.
Prima dell’entrata in vigore della normativa di semplificazione (il regolamento dei concorsi e delle operazioni a premi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430) le tombole con premi non superiori ad € 1.549,37,  le pesche o banchi di beneficenza il cui ricavato non fosse stato superiore all’importo di € 7.746,85 – promosse in occasione di feste o sagre – erano soggette ad una autorizzazione rilasciata dalla Polizia amministrativa, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Diversa procedura era invece prevista per le altre manifestazioni di sorte locali, diverse da quelle appena menzionate, le quali necessitavano della domanda di autorizzazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
A partire dal 12 aprile 2002, data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, per effettuare le Tombole, le Pesche di beneficenza e le Lotterie locali occorre soltanto una comunicazione preventiva all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato (*) al Prefetto e al Sindaco.

Tutto ciò grazie al nuovo regolamento dei concorsi e delle operazioni a premi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, che ha notevolmente semplificato l’organizzazione delle manifestazioni locali.

(*) La comunicazione dev’esser presentata, o fatta pervenire, all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, per tutte le manifestazioni di sorte locali, prima dell’inoltro della comunicazione da inviare, a norma dell’art.14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, al Prefetto e al Sindaco almeno trenta giorni prima della manifestazione.Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Ispettorato, il nulla osta allo svolgimento della manifestazione si intende rilasciato.

Per manifestazioni di sorte locali si intendono:
1) le lotterie locali;
2) le tombole;
3) le pesche o i banchi di beneficenza.

La definizione di “lotterie locali”, “tombole” e “pesche di beneficenza”
Le lotterie locali sono manifestazioni di sorte che si effettuano nell’ambito di una provincia, con la vendita, fino ad un importo massimo di € 51.645, 69, di biglietti:
– staccati da registri a matrice;
– distinti da serie e numerazione progressiva;
– concorrenti ad uno o più premi.

E’ da evidenziare che in capo agli organizzatori vige ora l’obbligo di allegare alla preventiva comunicazione il regolamento riguardante la specifica lotteria, nel quale dovranno essere indicati:
a) la quantità e la natura dei premi messi in palio;
b) la quantità e il prezzo dei biglietti da vendere;
c) il luogo in cui vengono esposti i premi;
d) il luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai vincitori.

Le tombole sono manifestazione effettuate con l ‘utilizzo di cartelle con all’internouna data quantità di numeri, dall’ 1 al 90.
I premi sono assegnati alle cartelle nelle quali durante l’estrazione dei numeri si sono verificate per prime le combinazioni stabilite.
Anche se non c’è un  limite al numero delle cartelle che possono essere distribuite, i premi in palio non possono comunque  superare complessivamente la somma di € 12.911,42.
Anche in questo caso alla preventiva comunicazione dovrà essere allegato il regolamento riguardante la tombola, nel quale saranno specificati:
a) i premi;
b) il prezzo di ciascuna cartella.

La norma prevede che al regolamento dovrà inoltre essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto versamento di una cauzione finalizzata a garantire l’assegnazione dei premi promessi, calcolata in misura pari al valore complessivo dei premi, che dovrà essere prestata a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae.
Il Comune svolgerà la funzione di “garante” per il pagamento, incamerando la cauzione, se entro trenta giorni dall’estrazione non saranno consegnati i premi ai vincitori.
La cauzione potrà essere prestata mediante:
a) deposito in denaro;
b) titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale;
c) fideiussione bancaria;
d) fideiussione assicurativa.
Le fideiussioni dovranno essere in bollo.
La cauzione prestata avrà scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione.

E’ da evidenziare che le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole debbono essere pubbliche, e debbono essere portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione.
La legge prevede che prima dell’estrazione dovranno essere ritirati tutti i registri, i biglietti o le cartelle rimaste invendute, e prima dell’estrazione dovrà essere data comunicazione alpubblico dei biglietti o delle cartelle (nel caso di tombola) dichiarati nulli.

Le estrazioni delle lotterie locali e delle tombole debbono essere tenute alla presenza di un incaricato del Sindaco, al quale, al termine delle operazioni di estrazione, sarà consegnata una copia del relativo processo verbale; una seconda copia dovrà essere inviata al Prefetto.
Le pesche si effettuano con una vendita di biglietti (non a matrice), una parte dei quali è abbinata ai premi in palio, limitata al territorio comunale.

Per questo tipo di manifestazione – il cui ricavato non deve superare l’importo di € 51.645,69 – è previsto che gli enti organizzatori debbono indicare nella comunicazione preventiva anche il numero di biglietti che intendono emettere ed il relativo prezzo.

Relativamente ai premi messi in palio nelle lotterie locali e nelle pesche (o banchi di beneficenza), la legge in vigore prevede che  debbano consistere esclusivamente in servizi e in beni mobili.
Rimangono quindi esclusi i premi in denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe.

E’ da evidenziare che tale limitazione non è prevista per le tombole.

A chi compete il controllo di queste manifestazioni
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, il Comune è l’autorità competente a effettuare il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e a ricevere il rapporto e i proventi delle eventuali sanzioni.

Le sanzioni a carico dei contravventori
Per le violazioni in materia di manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973), da ultimo modificato dall’art. 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per i contravventori  è prevista una sanzione da  € 1.032 a € 10.329.

La pena pecuniaria è ridotta alla metà nel caso in cui l’operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
A colui, invece, che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni di cui sopra lasanzione amministrativa va da € 309,00 a € 3.098,00.
La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa oradio o televisione.

L’aspetto fiscale
Dal punto di vista fiscale è da dire che, ai sensi dell’ art. 2, comma 3, lett.a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, gli importi pagati dai partecipanti alle tombole, lotterie e pesche di beneficenza, sono esclusi da Iva.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP le entrate derivanti da lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza sono assoggettate a tali imposte, a meno che chi organizza non rientri nelle condizioni previste dall’art. 108, comma 2 bis, lett .a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che così recita:”non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (.) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione“.

In questo caso, sarà dovuta solo la ritenuta Irpef sul valore dei premi messi in palio prevista e disciplinata dall’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che: “l’aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza “.

Si evidenzia che la disciplina sin qui descritta riguarda le manifestazioni di sorte locale, rivolte al pubblico e organizzate da associazioni, enti morali ed ONLUS.

Le tombole effettuate dalle associazioni o da circoli associativi per i propri soci
Per quanto riguarda le tombole effettuate dalle associazioni e dai circoli associativi per i propri soci, per autofinanziarsi o per puro divertimento, è da dire che nulla è cambiato, che non occorre richiedere alcuna autorizzazione nè pagare alcuna imposta.

Piero Nuciari

Allegato:
Fac-simile comunicazione all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato
modello-1.pdf

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