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Le nuove norme di commercializzazione dell’olio di oliva

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Sulla G.U. n. 12, del 16-01-2010, è stato pubblicato il Decreto 10 Novembre 2009, avente come oggetto “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva”

In sintesi le novità introdotte dal decreto:

1)      il codice alfanumerico – che doveva essere richiesto dalle aziende che volevano confezionare extra vergine con la designazione d’origine “made in Italy” – viene sostituito da un’iscrizione in un apposito elenco del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) effettuata d’ufficio per quanti già dispongono del codice alfanumerico.

2)      viene abrogata la dicitura “olio prodotto da olive coltivate ed estratte in Italia” con il Decreto De Castro che la partorì nel 2008.
(Questa dicitura, come si ricorderà, suscito diversi attriti con l’Unione europea)

Continuerà a rimanere in vigore l’obbligo per le aziende di registrare “le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio di oliva vergine”.
Il Decreto manda in pensione i registri cartacei visto che è previsto che le registrazioni  dovranno essere tenute con modalità telematica in base alle disposizioni ICQ e AGEA.
Ancora più drastiche sono le novità introdotte dal decreto riguardo agli olivicoltori, visto che sparisce praticamente tutto o quasi.

Con l’art. 7, comma 3, spariscono di fatto il codice identificativo e i registri.

La norma citata infatti prevede che “per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l’obbligo di cui al comma 1 (la tenuta registri) si intende assolto dall’insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico Gis, nel Sian, nonché di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del DM 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.”

In pratica le aziende olivicole avranno la sola incombenza di comunicare annualmente la loro produzione.

Il nuovo decreto risulta essere invece molto preciso riguardo alle  procedure per l’identificazione e la tracciabilità degli oli in azienda e al momento della spedizione.

E’ previsto infatti che dovrà figurare su ogni tino d’olio la designazione d’origine, eventuali diciture facoltative (una di queste: l’estrazione a freddo), la capacità di stoccaggio e un numero identificativo del tino che dovrà essere fornito obbligatoriamente di un dispositivo di misurazione della quantità dell’olio contenuto.
E’ da evidenziare che l’obbligo del dispositivo di misurazione previsto dalla legge è tassativo, visto che verrebbero inevitabilmente considerati non conformi alla norma i tini da 50 o 100 litri che mancassero del “dispositivo di misurazione dell’olio contenuto”, attualmente quasi tutti.

E’ stato inoltre previsto che le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, dovranno essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltative.

Infine i documenti di trasporto (DDT), oltre alla categoria e alla quantità dell’olio, alla data di emissione, nominativo e all’indirizzo dello speditore e del destinatario, dovranno riportare l’indicazione d’origine e le eventuali diciture facoltative previste all’articolo 5, lettere a) e b), del Reg. 182/09.

Riguardo alle sanzioni a carico degli inadempienti, la norma prevede che fino a quando non verranno adottate sanzioni specifiche, fermo restando le disposizioni penali vigenti,  si adotteranno,  ove  applicabili,  le  sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dal  decreto   legislativo   30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.109 e successive modifiche.
Piero Nuciari

 

 

DECRETO 10 novembre 2009

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva.
(GU n. 12 del 16-1-2010 )

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l’art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,recante  «Disposizioni  per   adempimento   di   obblighi   derivanti dall’appartenenza  dell’Italia  alle  Comunità   europee   –   legge comunitaria per il 1990» e successive modificazioni;

Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell’amministrazione centrale» e successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  recante«Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le  erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art.  11  della  legge  15  marzo1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante«Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto  il  decreto-legge  22  ottobre   2001,   n.   381,   recante«Disposizioni urgenti concernenti  l’Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura,  l’Anagrafe  bovina  e  l’ente  irriguo  umbro-toscano»,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»,  convertito,con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,  n.  233,  ed  in particolare l’art. 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in  applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.129, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art.  74  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,della legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del  29settembre 2003, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di sostegno  diretto  nell’ambito  della  politica  agricola  comune   e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001,  (CE)  n.1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.  1868/94,  (CE)  n.  1251/1999,(CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE)  n.  2358/71  e  (CE)  n.2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre2007,  recante  organizzazione  comune   dei   mercati   agricoli   e disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l’altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento CE n. 865/2004;

Visto il regolamento (CEE) n.  2568/91  della  Commissione  dell’11luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonche’ ai  metodi  ad  essi  attinenti,  come modificato  da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.   640/2008   della Commissione del 4 luglio 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche  e  delle indicazioni d’origine dei prodotti alimentari e agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002  della  Commissione  del  13giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione  dell’olio  di oliva;

Visto il regolamento  (CE)  n.  182/2009  del  6  marzo  2009,  che modifica il regolamento (CE) n.  1019/2002  relativo  alle  norme  di commercializzazione dell’olio di oliva;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109  e  successive modificazioni  ed   integrazioni,   relativo   all’attuazione   delle direttive 89/395/CEE e  89/396/CEE  concernenti  l’etichettatura,  la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Ritenuto necessario assicurare l’attuazione nazionale  delle  nuove disposizioni comunitarie;   Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  nella  seduta  del  29 ottobre 2009;

Decreta:
Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1.  Il  presente  decreto  disciplina  le   modalità   applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il  regolamento  (CE)n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio  di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell’origine.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)  «regolamento»,  il  regolamento  (CE)  n.   1019/2002   della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal  regolamento  (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009;
b) «frantoio», l’impresa che  esercita  l’attività  di  molitura delle olive;
c)  «impresa  di  condizionamento»,  l’impresa  che  procede   al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di  oliva vergini;
d) «ICQRF», Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della  tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
e)   «Ufficio    dell’ICQRF»,    l’Ufficio    del    Dipartimento dell’Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualità  e   della repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   competente   per territorio;     f) «AGEA», AGEA – Coordinamento;
g)  «zona  geografica»,  il  nome  geografico  di  un  territorio corrispondente ad uno o piu’ Stati membri, alla Comunità, ad  uno  o piu’ Paesi terzi;
h) «origine», l’indicazione della  zona  geografica  nella  quale sono state raccolte le olive e in cui  e’  situato  il  frantoio  nel quale e’ estratto l’olio.

Art. 3
Imballaggi
1. Gli oli di oliva e  gli  oli  di  sansa  di  oliva  commestibili destinati al consumatore finale sono  presentati  preconfezionati  in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore  a cinque litri.
2. Gli oli di cui al comma 1 del presente articolo  destinati  alla preparazione dei  pasti  nei  ristoranti,  ospedali,  mense  o  altre collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti  di capacità massima non superiore a venticinque litri.
3. Gli oli preconfezionati, di cui ai commi 1 e 2,  sono  provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo  la  prima utilizzazione.

Art. 4
Designazione dell’origine

1. La designazione dell’origine degli «oli extra vergini di  oliva»e degli  «oli  di  oliva  vergini»  figura  attraverso  l’indicazione sull’etichetta del nome  geografico  di  uno  Stato  membro  o  della Comunità o di un Paese terzo  secondo  le  disposizioni  di  cui  al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell’art. 4 del regolamento.
2. La designazione dell’origine, ai sensi dell’art. 4, paragrafo  1 del regolamento, non puo’ essere utilizzata  per  «olio  di  oliva  – composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini»  e  per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell’origine di cui al comma 1,  in  conformità dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 4 del regolamento, nel caso di  miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non  estratti  in  un unico  Stato  membro  o  Paese  terzo,  figura  a  seconda  dei  casi attraverso l’indicazione sull’etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari.
La  stessa  indicazione   deve   essere   riportata   anche   sulla documentazione di accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere  sostituite  con  altri   riferimenti   che   forniscono   una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista  di piu’ Stati membri o Paesi terzi, un nome di  una  regione  geografica piu’ grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell’art. 4, paragrafo 4 e  5 del regolamento.
5. La designazione dell’origine di cui al comma 3 non  deve  trarre in inganno il  consumatore  e  deve  corrispondere  alla  reale  zona geografica nella quale le olive sono  state  raccolte  e  in  cui  e’ situato il frantoio nel quale e’  stato  estratto  l’olio,  ai  sensi dell’art. 4, paragrafo 5, del regolamento.

Art. 5
Iscrizione SIAN

1. Per la tutela delle indicazioni dell’origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 4 del presente decreto, per  le  imprese  di condizionamento e’ fatto obbligo registrarsi in un  apposito  elenco,nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Fatte salve le disposizioni nazionali  e  locali  relative  alla gestione delle attività di confezionamento degli oli  di  oliva,  e’ fatto obbligo alle imprese registrate nell’elenco di cui al  comma  1 di comunicare al SIAN l’inizio  e  la  cessazione  dell’attività  di confezionamento.
3. Le imprese riconosciute ai sensi del  regolamento  n.  1019/2002 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  confluiscono automaticamente nell’elenco di cui al comma 1.
4.  Per  l’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente decreto, i frantoi devono essere registrati nel  Sistema  informativo agricolo nazionale – SIAN – ai sensi dell’art. 3 del decreto 4 luglio2007.
5. L’Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  –  AGEA,  quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento  (CE)n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno  2005,  definisce,  d’intesa con l’ICQRF, la  disciplina  delle  informazioni  che  devono  esserefornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli  altri  operatori  di filiera interessati in relazione alle finalità del presente decreto, nonche’ le modalità di registrazione e di controllo  delle  medesime informazioni nel SIAN.   6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all’ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la  gestione  dell’elenco  delle  imprese registrate, nonche’ i dati e le informazioni contemplate all’art. 7 e 8 del presente decreto.
7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate  concernenti  l’attività  delle imprese registrate.
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività  produttive, registro n. 4, foglio n. 247

Titolo II

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 6
Controlli

1.  Al  fine  di  consentire   la   verifica   della   designazione dell’origine degli oli extra  vergini  e  vergini  di  oliva  di  cui all’art. 4 del presente decreto e delle  indicazioni  facoltative  di cui  all’art.  5  del  regolamento,  gli  operatori   della   filiera interessati rispettano le misure stabilite  nel  presente  titolo  ed adottate ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1 del regolamento.
2. Ai controlli previsti dal regolamento provvede l’ICQRF  mediante la predisposizione di uno specifico piano annuale dei  controlli  che riguarda tutte le fasi della filiera.
3. I controlli sono effettuati a campione, sulla base  dell’analisi del rischio che tiene conto dei criteri previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 e degli ulteriori elementi informativi acquisibili  dalle banche dati AGEA.
4. L’ICQRF, in ordine alle verifiche di cui all’art.  8,  paragrafo2,  del  regolamento,  provvede   all’espletamento   delle   relative procedure nei confronti dei soggetti previsti alle lettere a),  b)  e c) del citato paragrafo, nonche’ alla trasmissione delle informazioni di cui all’art. 10 del regolamento stesso.

Art. 7
Registri

1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di  condizionamento e i commercianti di olio sfuso  sono  obbligati  alla  tenuta  di  un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell’olio extra  vergine  di oliva e dell’olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono  tenuti  da  chi  procede  materialmente  alla lavorazione.
2. Gli obblighi di cui al comma  1  per  gli  oli  assoggettati  al sistema  di  controllo  delle  DOP/IGP  si  intendono  assolti  dagli adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  510/2006  e  dalle relative disposizioni nazionali applicative.
3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso e/o  confezionato,  purche’  ottenuto  esclusivamente   dalle   olive provenienti da  oliveti  della  propria  azienda,  molite  presso  il proprio frantoio o di terzi, l’obbligo di cui al comma 1  si  intende assolto  dall’insieme  delle  informazioni  disponibili  nel  sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche’  di  quelle  desumibili dalla relativa documentazione commerciale  ed  amministrativa,  fermo restando quanto disposto  dall’art.  2  del  decreto  ministeriale  4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione.
4. I registri  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere  tenuti  con modalità telematiche nell’ambito dei servizi del  SIAN,  secondo  le disposizioni che saranno stabilite dall’ICQRF d’intesa con AGEA.   5. In attesa dell’attivazione dei  servizi  telematici  di  cui  al comma 4,  i  registri  sono  tenuti  secondo  le  modalità  indicate nell’allegato 1 del presente decreto.
In tal caso,  i  registri  sono soggetti  alla  vidimazione  da  parte  dell’ufficio   dell’ICQRF   o dell’ufficio regionale competente, ove e’ ubicato lo  stabilimento  o deposito.

Art. 8
Altri adempimenti

1.  In   attesa   dell’attivazione   dei   servizi   telematici   e dell’individuazione delle modalità  di  comunicazione  che  verranno stabilite ai sensi dell’art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano  in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto – sia  allo stato sfuso che confezionato – una delle indicazioni  facoltative  di cui  all’art.  5,  lettere  a)  e  b)  del  regolamento,  trasmettono all’Ufficio dell’ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:
a) il nome o la ragione sociale, il codice  fiscale,  la  partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi;
b) l’indicazione se l’impianto e’ utilizzato per l’ottenimento dioli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo;
c)  la  descrizione  del  tipo  di  impianto,  del   sistema   di rilevamento   e   registrazione   della   temperatura   adottato    e l’indicazione  della  fase  in  cui  avviene  il  rilevamento   della temperatura.
3.  E’  fatto  obbligo  agli  operatori,   per   l’utilizzo   delle indicazioni di cui all’art. 5, lettere c) e d)  del  regolamento,  di esibire agli organi di controllo,  idonea  documentazione  attestante l’effettuazione dell’esame organolettico o  dell’analisi  chimica,  a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare,conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n.  2568/91  e successive modifiche.

Art. 9
Identificazione delle partite

1. La categoria dell’olio di oliva e le  indicazioni  di  cui  agli articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano  in  maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l’indicazione della capacità totale e di un numero identificativo ed  e’  munito  di  un  dispositivo  di misurazione per la valutazione della quantità dell’olio contenuto.
2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la designazione dei  prodotti  compresa  quella  dell’origine   e   delle   eventuali indicazioni facoltative di cui all’art. 5 del regolamento.
3. I documenti utilizzati per la movimentazione  degli  oli,  oltre alla categoria e alla quantità dell’olio, alla  data  di  emissione,nominativo  e  all’indirizzo  dello  speditore  e  del  destinatario, riportano le indicazioni di cui all’art. 4 e, se  utilizzate,  quelle di cui all’art. 5, lettere a) e b), del regolamento.

Art. 10
Sanzioni

1. Fino all’adozione di  disposizioni  sanzionatorie  specifiche  e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le  violazioni  di cui al presente decreto si adottano,  ove  applicabili,  le  sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  dal  decreto   legislativo   30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.109 e successive modifiche.

Art. 11
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003;
il decreto 29 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedella Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004;
il decreto 4 giugno  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficialedella Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004;
il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007;
il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008.
Il presente decreto sarà inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione ed entrerà in vigore il  giorno  successivo  a  quello della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009                                                      Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività  produttive, registro n. 4, foglio n. 247

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