Le nuove regole degli alimenti per l’infanzia
Sulla G.U. Serie Generale n. 155, del 7 luglio 2009, è stato pubblicato il Decreto 9 aprile 2009, n.82 che ha letteralmente rivoluzionato le modalità di commercializzazione degli alimenti per l’infanzia, fissando precise regole riguardo alla produzione, composizione, etichettatura e pubblicità di tali prodotti.
In pratica viene stabilito che a partire dal 22 luglio 2009 gli alimenti per bambini fino a un anno di età (lattanti) e gli alimenti di proseguimento destinati alla prima infanzia, posso essere messi in commercio solo se conformi alle disposizioni fissate dal suddetto decreto emanato dal ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, in attuazione della direttiva 2006/141/CE.
Al fine di esaurire le scorte, è stato previsto che gli alimenti non in regola con il decreto potranno essere posti in vendita fino al 31 Dicembre 2009.
La norma prevede, inoltre, un’attività di monitoraggio da parte dei Ministeri sui prezzi di vendita degli alimenti per lattanti – che dovranno essere resi pubblici a tutela dei consumatori – e una campagna sulla corretta alimentazione dei più piccoli, tesa anche a tutelare e valorizzare l’allattamento al seno.
Degno di nota è l’articolo 9 del Decreto, con il quale il legislatore ha fissato le denominazioni di vendita dei vari prodotti che dovranno essere obbligatoriamente utilizzate dai produttori.
D’ora in avanti sulle confezioni il consumatore troverà diciture come “Alimento per lattanti” e “alimento di proseguimento” e i “consigli” e le “raccomandazioni” che obbligatoriamente dovranno essere aggiunte alle indicazioni già previste dal D.Lgs. 109/92, con l’evidente scopo di favorire l’allattamento al seno e l’uso responsabile di tali alimenti.
Nello stesso articolo il legislatore interviene anche sul campo pubblicitario, al fine di impedire gli effetti “psicologici” che la pubblicità può esercitare nell’individuo, stabilendo che l’etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti nè altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l’uso del prodotto.
Le uniche illustrazioni grafiche consentite sono quelle atte a facilitare l’identificazione del prodotto e a spiegarne i metodi di preparazione.
Con il successivo art. 10 viene stabilito – tassativamente – che la pubblicità degli alimenti per lattanti è vietata in qualunque modo, in qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi medici, nonché convegni, congressi, stand ed esposizioni ad eccezione delle pubblicazioni scientifiche specializzate in puericultura destinate a professionisti dell’ambito pediatrico e nutrizionale.
Vengono introdotte nuove regole anche per gli alimenti di proseguimento al fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa con l’allattamento al seno.
Viene infatti previsto che la pubblicità di tali alimenti dovrà evidenziare che l’uso del prodotto e’ indicato su consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove non disponibile il latte materno, e non dovrà indurre a far ritenere il prodotto equivalente al latte materno.
Per impedire il business “post-parto” la norma prevede che non possano più essere dati in omaggio, al momento della dimissione dai reparti maternità, prodotti e materiali in grado di interferire con l’allattamento al seno.
Per tutelare la salute dei nuovi nati, la norma vieta, inoltre, ogni forma di pubblicità, anche occulta, e tutti i comportamenti che sconsigliano il ricorso al latte materno.
A tale scopo l’articolo 15 del decreto prevede che il materiale informativo e didattico – da chiunque predisposto e in qualunque modo diffuso – destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie ed a tutti gli interessati nel settore dell’alimentazione dei lattanti e della prima infanzia, non deve contenere dati, affermazioni o illustrazioni dalle quali sia possibile dedurre che l’allattamento artificiale sia uguale o equivalente a quello naturale.
Viene infatti rimarcato, nei commi successivi, che l’allattamento al seno, per la superiorità e i benefici che offre rispetto all’allattamento artificiale, va promosso come pratica di alimentazione esclusiva nei primi sei mesi di vita e che l’introduzione, prima del sesto mese di vita, di sostituti del latte materno o di altri alimenti può avere effetti negativi sull’allattamento al seno.
Il Decreto 9 aprile 2009, n.82, in conclusione, risulta essere una buona legge dai contenuti non ambigui, capace, finalmente, di tutelare i consumatori.
Piero Nuciari
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