Novità legislative

Le nuove regole per la vendita di latte crudo

L’art.2 del D.P.R. 54/97, ora abrogato dal D.Lgs. 193/2007, definiva il latte crudo come “il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di vacca (…) non sottoposto ad una temperatura superiore a 40° C né ad un trattamento avente effetto equivalente”.

I nostri nonni, contadini e ignoranti, sapevano benissimo che il latte appena munto, prima di essere consumato, doveva essere bollito per evitare malattie.
Oggi, nonostante che viviamo nell’era di Internet, l’ignoranza dal punto di vista igienico regna sovrana ed i risultati, purtroppo,  li leggiamo quotidianamente sulla stampa.

Il Latte crudo può essere venduto nel nostro Paese a seguito dell’intesa Stato regioni del 25 gennaio 2007, successiva all’entrata in vigore del Regolamento dell’Unione Europea n. 853 del 2004, con il quale era stata concessa agli Stati membri la possibilità di “vietare o limitare l’immissione sul mercato di latte crudo”. In assenza di specifiche disposizioni nazionali, la vendita di questo alimento venne consentita nel rispetto dei requisiti del regolamento stesso.

Nessuna indicazione era data per i distributori automatici. Successivamente, tenuto conto del proliferare di tali distributori su tutto il territorio nazionale e delle decine di cittadini finiti in ospedale dopo aver consumato latte crudo senza bollitura,  il Governo fu costretto ad emanare Ordinanze al fine di disciplinare la produzione e commercializzazione di questo alimento.

Il pericolo che si intendeva arginare, venne evidenziato in una circolare del Ministero del Welfare, nella quale veniva precisato come il consumo di latte crudo in Italia è a rischio di infezione causata dal batterio Escherichia coli O157, che è un ospite inoffensivo dell’intestino dei ruminanti (… e in quanto tale non fa  parte degli agenti patogeni sottoposti a controllo negli allevamenti visto che nei bovini non provoca alcun problema) ma che diventa molto pericoloso all’interno dell’organismo umano.

Negli adulti, infatti, può provocare infezioni intestinali gravi, come la colite emorragica. Se ingerito dai bambini, aumenta ulteriormente la sua pericolosità, visto che il batterio può provocare la sindrome emolitico uremica (Seu), che provoca blocco renale e può costringere alla dialisi. La malattie è provocata dalla tossina che l’ Escherichia coli O157 produce una volta ingerito l’alimento,  la quale  può attraversare la mucosa ed entrare nella circolazione sanguigna colpendo i reni.

All’epoca, nel 2007, vennero segnalati 3 ricoveri a Rimini, Padova, Mantova e nel 2008 addirittura 7 a Bolzano, Ancona, Bologna, Cremona, Mantova,Verona e Torino.
La prima Ordinanza del Ministero della Salute risale al 10 Dicembre 2008 e la successiva venne pubblicata il 14/01/2009; in entrambe vennero dettate regole per la vendita e il consumo di questo alimento.

Alla fine, anziché procedere di anno in anno a colpi di ordinanze, il Governo Monti ha deciso di intervenire sulla problematica con un’apposita legge, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale n. 24, del 29/01/13, un decreto di attuazione  della Legge n. 189/2012, meglio conosciuta come Legge Balduzzi, che fissa tra l’altro le nuove regole per la vendita di latte e crema crudi.

Analizzando il provvedimento è possibile constatare come le nuove disposizioni interessano soprattutto i distributori automatici.

L’articolo 1, del decreto 12 Dicembre 2012, prevede che l’operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, deve riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta la dicitura: “prodotto da consumarsi previa bollitura”.

Riguardo ai distributori automatici di latte crudo, viene inserito l’obbligo di indicare sul frontale dell’apparecchio, in maniera chiara e ben visibile, con caratteri di almeno 4 centimetri di colore rosso, la dicitura: «prodotto da consumarsi previa bollitura».

Deve inoltre essere indicata, sempre in maniera chiara e visibile, la data di mungitura del latte e la data di scadenza, che non deve superare i tre giorni dalla data di mungitura.

Al fine di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori, il decreto vieta di mettere a disposizione della clientela contenitori destinati al consumo sul posto del prodotto.

Nel caso in cui il distributore di latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, i contenitori dovranno riportare in etichetta le indicazioni «prodotto da consumarsi previa bollitura», la data di mungitura e quella di scadenza con caratteri di almeno un centimetro, di colore rosso.

Piero Nuciari

Il Decreto di attuazione

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