Le problematiche del cartellino prezzi degli oggetti preziosi esposti in vetrina
Gli Agenti addetti ai controlli che seguono la materia da qualche anno, si saranno sicuramente resi conto che la normativa sui prezzi degli oggetti preziosi è sempre stata poco chiara e, ad avviso di chi scrive, continua ad esserlo tuttora.
Come i più anziani ricorderanno, il regolamento di esecuzione della L. 426/71, il D.M. 375/1988 – ora abrogato – all’art. 59, comma 1-ter, prevedeva che l’obbligo di indicazione del prezzo degli oggetti preziosi poteva essere assolto mediante cartellini posti in modo non visibile dall’esterno.
Questa disposizione fu considerata legittima dal Consiglio di Stato (Ad. Gen. 30.1.1991, n. 53/1991), visto che in tale modo si tutelavano sia i consumatori che la sicurezza dei negozianti.
Infatti, l’apparente valore elevato degli oggetti esposti, se confermato dal prezzo esposto mediante i cartellini visibili dall’esterno, poteva incentivare azioni criminose di malintenzionati.
Il Decreto Bersani (D.Lgs. 114/98), emanato in sostituzione della L.426/71, all’art. 14, comma 1, contrariamente alle previsioni, non ha invece escluso i commercianti di oggetti preziosi dall’obbligo di indicare – in modo chiaro e ben visibile – il prezzo di vendita dei preziosi esposti in vetrina.
Infatti, l’art. 14 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che:
“I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico”.
Per rimediare a questa dimenticanza, il Ministero dell’Industria, con la circolare n. 3467/C, del 28.5.1999, ha successivamente stabilito che per prevenire azioni criminose, nonostante che il D.Lgs. 114/98 non lo prevedesse espressamente, si poteva ritenere rispettato l’obbligo di esposizione dei prezzi dei preziosi esposti nelle vetrine esterne, mediante l’utilizzo di cartellini visibili soltanto dall’interno dell’esercizio.
Navigando in Internet, è possibile constatare che parecchie Camere di Commercio, rispondendo a quesiti formulati dagli operatori del settore, continuano ad affermare quanto stabilito dalla suddetta Circolare, ingenerando nei destinatari di tali chiarimenti, una falsa sicurezza.
Ad avviso di chi scrive, l’unico scopo raggiunto da questa circolare, è quello di complicare la vita degli addetti ai controlli commerciali visto che, come risaputo, per la gerarchia delle fonti del diritto, una circolare non può certo modificare il contenuto di una legge.
Nel nostro caso, quindi, quanto disposto dal Ministero dell’Industria non ha – di fatto – alcun valore di fonte sovraordinata e, pertanto, deve essere indubbiamente applicato il disposto dell’art. 14 del D.Lgs. 114/98, salvo, ovviamente, diversa disposizione regionale, in considerazione del fatto che le regioni hanno competenza legislativa in materia commerciale.
Piero Nuciari
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