Legge 28 Luglio 2016, n. 154 – Le novità in materia di filiere produttive
Il 25 Agosto 2016 è entrata in vigore la legge 28 Luglio 2016, n. 154, avente come oggetto:
“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale “.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016)
Il provvedimento, composto da 42 articoli, suddivisi in 6 Titoli, contiene una serie di deleghe al Governo per la semplificazione, la tutela del reddito, il ricambio generazionale e una migliore organizzazione.
In sintesi i principali punti da evidenziare:
– art. 4 – la riduzione da 180 a 60 giorni dei tempi per aprire un’azienda agricola;
– art. 5 – una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura;
– art. 6 – una delega al Governo per favorire il ricambio generazionale;
– art. 12 – una nuova disciplina dell’attività di manutenzione del verde.
Da segnalare gli articoli dal 24 al 30 che prevedono le seguenti disposizioni:
– Art. 24 – prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro, in particolare, sulla loro definizione;
In questo articolo vengono definite e descritte tutte le tipologie di derivati dalla trasformazione del pomodoro presenti in ambito commerciale
– Art. 25 – sui relativi requisiti;
Viene stabilito che i requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all’articolo 24, nonche’ gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo il parere di altre Autorità, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
– Art. 26 – sull’etichettatura e sul confezionamento
In questo caso non vi è nulla di nuovo visto che si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore
– Art. 27 – sulle sanzioni
La nuova legge prevede sanzioni abbastanza pesanti ed individua l’Atorità competente ad irrorarle nel Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Queste le sanzioni:
a) da 3.000 euro a 18.000 euro, se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;
b) da 9.000 euro a 54.000 euro, se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.
E’ da evidenzire che le suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005.
Per i prodotti in commercio non in regola con la presente legge, etichettati in base alle disposizioni della normativa previgente, potranno comunque essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
Altri articoli da segnalare sono dal 31 al 38 visto che disciplinano singole filiere produttive.
Sono state infatti introdotte disposizioni per:
– favorire la tracciabilità del riso e del relativo processo produttivo (art. 32);
– esentare i piccoli produttori di burro, con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate, dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 33).
La nuova legge ha anche introdotto novità in materia di apicoltura.
Sono state infatti previste sanzioni in caso di mancata iscrizione all’Anagrafe apistica.
E’ stato previsto l’obbligo in capo a chiunque detenga alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell’anagrafe apistica nazionale (BDA).
E’ previsto che tutti coloro che non rispetteranno l’obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all’anagrafe apistica nazionale saranno soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.
Continuando nella descrizione:
L’articolo 35 definisce cosa si intenda per birra artigianale;
l’articolo 36 riguarda la filiera del luppolo;
Il 37 fornisce una definizione del fungo cardoncello;
L’articolo 38 tratta dell’esclusione di talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale (legge n. 221 del 2015)
E’ possibile visionare il testo completo a questo link
Piero Nuciari
Views: 2255