L’etichetta a batteria per l’informazione nutrizionale degli alimenti è divenuta realtà
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 7 dicembre 2020, è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 novembre 2020, che istituisce il sistema denominato “NutrInform Battery”.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 35 del Reg. (CE)n.1169/2011, che prevede la possibilità per gli Stati Membri di raccomandare l’indicazione delle informazioni nutrizionali obbligatorie, previste dallo stesso regolamento, anche con altre forme di espressione, ivi inclusi simboli grafici, ha lo scopo di migliorare la comprensione del contenuto dell’etichetta alimentare facilitando la lettura delle informazioni nutrizionali degli alimenti e, contestualmente, sancire le norme relative al suo utilizzo.
Il sistema italiano di etichettatura, rappresentato dalla raffigurazione grafica di una batteria, costituisce una alternativa al sistema semaforico ed ha l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali chiare, semplici, ma allo stesso tempo complete per una corretta composizione della propria alimentazione giornaliera.
Il logo indica il contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale presente in una singola porzione di alimento. Il contenuto energetico è espresso sia in Joule che in Calorie mentre il contenuto di grassi, grassi saturi, zuccheri e sale sono espressi in grammi. Inoltre, all’interno del simbolo a “batteria” è indicata la percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati dalla singola porzione rispetto alle quantità giornaliere di assunzione raccomandata.
L’obiettivo del sistema NutrInform Battery è, dunque, quello di educare il consumatore ad una corretta composizione della alimentazione giornaliera, ponendolo in allarme quando cresce il livello di riempimento dei nutrienti all’interno della batteria, informandolo e consentendogli di fare, al contempo, scelte consapevoli rispetto alla dieta che autonomamente segue.
E’ da evidenziare che Il campo di applicazione del logo nutrizionale esclude:
a. gli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
b. i prodotti DOP, IGP e STG di cui al regolamento (UE) n.1151/2012 in ragione del rischio che l’apposizione di ulteriori loghi impedisca al consumatore di riconoscere il marchio di qualità.
Piero Nuciari
Il testo del Decreto
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/07/20A06617/sg
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