Novità legislative

L’obbligo di indicare in etichetta l’origine dei prodotti alimentari , previsto dalla L 204/2004, è stato definitivamente affossato con l’art. 7 del D.D.L. Comunitaria 2007. Non poteva essere diversamente

L’euforia dei consumatori italiani per la Legge 204/2004 che rendeva obbligatoria l’indicazione dell’origine degli alimenti, è durata solamente poco più di due anni.
Con l’approvazione del DDL Comunitaria 2007 da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 7 marzo 2007,  e il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni,  è formalmente iniziato il “dietro front” di una delle più grandi conquiste dei consumatori : la legge 204/2004.
Questa normativa, come si ricorderà, prevedeva all’art. 1, comma 3-bis e agli artt. 1-bis e 1-ter, l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza dei prodotti alimentari.
Con una dicitura lapidaria, l’articolo 7 del DDL Comunitaria 2007 ne ha disposto l’abrogazione.
Il nostro Governo purtroppo non poteva fare altrimenti! Come si ricorderà la Legge 204/2004, subito dopo l’emanazione, subì quasi immediatamente una contestazione da parte di Bruxelles che aprì una procedura d’infrazione e chiese al nostro Paese di fare un passo indietro, concedendo un solo mese di tempo per abrogare formalmente le nuove norme.

La legge 204/2004, nonostante il coro di consensi espresso dalle associazioni dei consumatori dopo la promulgazione, nella realtà è stata, fin dal primo giorno, una legge inutile che non ha prodotto alcun effetto; ciò,  non per negligenza dei produttori che non si sono da subito adeguati o, ancora,  per colpa degli organismi di controllo che non hanno ben vigilato, ma semplicemente perché – di fatto – venne congelata da alcune Circolari successive alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
E’ triste scriverlo, ma la battuta “siamo o non siamo italiani?”, in questi casi è d’obbligo!

Nota
La legge 204/2004, approvata il 3 Agosto 2004,  ha introdotto in Italia l’obbligatorietà per tutti i prodotti alimentari di riportare in etichetta l’origine o la provenienza (art.1-bis). In più, nel successivo art. 1-ter si chiarisce che, per quanto riguarda gli oli di oliva vergini ed extravergini, bisogna riportare -sempre in etichetta- sia il luogo di coltivazione che di molitura delle olive.
Il 7 marzo 2007, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, del disegno di Legge Comunitaria 2007, è iniziato il formale “dietro front”.
All’art. 7 di tale disegno di legge si legge, infatti:
“(Modifiche al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari)
1. L’articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.”

Questo è il contenuto degli articoli abrogati:
3-bis. L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Ai fini della classificazione merceologica si intende per «vitello» un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi».

Art. 1-bis. (*)
Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari

1. Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.

2. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

3. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, e’ disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

Art. 1-ter.
Etichettatura degli oli d’oliva
1. Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell’etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e’ obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.
2. Le modalità per l’indicazione obbligatoria delle diciture di cui al comma 1 sono definite con il decreto di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


(*) L’impressione che ha suscitato negli esperti del settore l’intero art. 1 bis, è che è stato introdotto sperando di ingannare l’Ue.
La legge 204/2004, infatti, doveva prevedere disposizioni urgenti per l’etichettatura di pochi prodotti agroalimentari: latte, passata di pomodoro, vitello, pollo, olio di oliva. Il legislatore, forse per un eccesso di ottimismo, con l’art. 1 bis ha invece esteso l’indicazione obbligatoria dell’origine a tutti i prodotti alimentari;  sapendo però di non fare cosa gradita all’Ue, si è guardato bene dal notificare a Bruxelles il provvedimento allo stato di progetto, facendolo solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Purtroppo, ripeto, il Governo attuale non aveva scelta. A “denti stretti” dobbiamo ammettere che abrogare la L.204/2004, nei punti specificati, è  stata la cosa più sensata da fare!
.
Peccato che, quando la legge venne stilata, nessuno pensò di notificarla prima all’UE ( questo perché ovviamente era assolutamente prevedibile fin dall’inizio che Bruxelles avrebbe aperto sicuramente una procedura d’infrazione), né i nostri politici ebbero il coraggio di andare a perorare le loro (giuste) posizioni a Bruxelles.
Senza paura di esagerare, con questa legge, forse, è stato fatto solamente “marketing politico”: un modo semplice per avere consensi “temporanei” ben sapendo che la “204” sarebbe stata comunque una legge “a termine”.
Sarebbe stato molto più coerente (e corretto) difendere le proprie posizioni a Bruxelles, visto che i nostri produttori, ad avviso di chi scrive, dopo aver curato la qualità della propria produzione, vantano  anche il sacrosanto diritto di indicarne la provenienza nelle confezioni apponendo  la dicitura “Made in Italy”; marchio quest’ultimo che, in tutta Europa, rappresenta una garanzia della qualità alimentare italiana.
                                                                                                      
                                                                                         
                                                                                                                       Piero Nuciari
  

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DISEGNO DI LEGGE (7 Marzo 2007)
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007.

[…omissis]

  Art. 7 (Modifiche al decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari) 1. L’articolo 1, comma 3-bis, e gli articoli 1-bis e 1-ter del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, come modificato dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, sono abrogati.   

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