Novità legislative

Lombardia: abolite le autorizzazioni in campo sanitario. Per le nuove attività non occorre più il nulla osta delle Asl

Ancora una volta la Lombardia dimostra di essere avanti anni luce rispetto alle altre regioni italiane; è infatti la prima regione italiana ad aver approvato una legge che agevola in maniera  accentuata l’attività d’impresa riuscendo contestualmente a garantire la salute pubblica.

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato la legge regionale n. 8, del 27 Marzo 2007, con la quale viene abolita l’autorizzazione formale ( il nulla osta rilasciato dalle ASL), per avviare pubblici esercizi, ambulatori medici,  gastronomie, ecc..
La procedura che è stata eliminata, dall’iter burocratico di dubbia utilità, oltre a procurare all’ente pubblico un notevole spreco di risorse, costituiva una vera e propria palla al piede per il cittadino-imprenditore, costretto ad  un’attesa di almeno 90 giorni per aprire un’attività.

In base alla nuova legge regionale, d’ora in avanti chi inizia una nuova attività  avrà la responsabilità di darne notizia preventiva all’Asl, la quale deciderà in seguito, in base alla classe di rischio dell’impresa stessa, la periodicità dei controlli da effettuare.

E’ da evidenziare che la nuova normativa non ha dato un colpo di spugna a tutte le norme specifiche e i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza già esistenti, che restano comunque validi.

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali adempimenti ed autorizzazioni in campo sanitario (sostituiti dalla sola denuncia di inizio attività) che sono stati aboliti:
– autorizzazioni sanitarie alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
– autorizzazioni sanitarie per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande.
– autorizzazione sanitaria per gli spacci di vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata;
– obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul certificato sanitario o sul documento commerciale (misure contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili) per il trasporto in ambito regionale di carcasse di animali della specie bovina di età inferiore ai 24 mesi e delle specie ovine e caprine di età inferiore ai 18 mesi;
– autorizzazione per l’esercizio di ricoveri di animali e stalle di sosta prevista nel Regolamento di polizia veterinaria;
– obbligo di domanda al sindaco per l’autorizzazione al pascolo vagante delle greggi in ambito regionale;

Una nota importante da evidenziare, che testimonia la lungimiranza del legislatore lombardo, è costituita dall’emendamento approvato dal Consiglio regionale che consente ai Nuclei operativi di controllo (Noc) di effettuare controlli sulle strutture sanitarie anche al di fuori dell’Asl di appartenenza, in modo di potenziare l’efficacia della loro azione.

                                                                                                        Piero Nuciari

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