L’UTF va in pensione. Abrogato per i pubblici esercizi l’obbligo della licenza per vendita alcolici
Il 29/08/2017 è entrata in vigore la LEGGE 4 agosto 2017, n. 124, avente come oggetto: ” Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
La norma è importante per gli esercizi di somministrazione perché al comma 178 abroga la licenza UTF.
Per chi non lo sapesse, l’UTF è la licenza fiscale che coloro che producono, trasformano e vendono prodotti alcolici hanno (avevano) l’obbligo di chiedere alla Agenzia delle Entrate.
Anche se dal 1999 non è più in vigore il pagamento del rinnovo annuale della licenza, era comunque obbligatorio possederla all’avvio dell’attività e conservarla (e/o rinnovarla in caso di subentro), avendo la stessa validità permanente in caso di controlli.
Una burocrazia per certi versi inutile, che il legislatore ha voluto snellire.
In sintesi il comma 178 dell’art. 1 della Legge n. 124/17, modificando il comma 2, dell’art. 29 del Testo unico delle Accise, ha previsto che non sarà più necessaria alcuna licenza per vendere prodotti alcolici negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi ed i rifugi alpini.
Conseguentemente, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini fiscali delle accise, tutti gli esercenti la vendita di prodotti alcolici ad imposta assolta, rientranti nelle categorie di pubblici esercizi, non dovranno più presentare denuncia della loro attività e, pertanto, non si dovrà procedere alla richiesta della licenza ed alla sua conservazione per gli eventuali controlli.
L’obbligo della licenza UTF (Ufficio Tecnico Finanza) rimane in capo agli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 504/95, che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
Di seguito si riporta l’elenco delle attività esonerate, elencate nella circolare del 9 Ottobre 2017, prot. RU 113015, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Sono esonerati dal possesso dell’UTF:
– gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’articolo 86 del TULPS, già richiamati dall’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 505/95 ovvero quelli annessi, ad es. ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
– la vendita al dettaglio di alcolici negli esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati;
– gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande acoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
– gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
– la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici;
– mense aziendali e spacci annessi ai circoli privati.
Piero Nuciari
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