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Meno restrizioni per vendere alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico

Dopo le modifiche al D.Lgs. 59/2010 apportate dal Dlgs 147, del 6 agosto 2012, e il conseguente stravolgimento di parecchie  procedure amministrative consolidate da anni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare esplicativa n. 3656/C, del 12 Settembre 2012, con la quale ha tentato di chiarire il caos creato dalla norma del 6 Agosto scorso.

Da evidenziare sono i contenuti riportati nel punto 2  della circolare, che riguardano i requisiti professionali ai fini dell’accesso e dell’esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero le modifiche all’articolo 71, del D.Lgs. 59/2010, ad opera dell’articolo 8, comma 1, lett. e),f) e g) del Decreto correttivo.

Viene chiarito che a causa della soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (quindi NON al pubblico), non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6, dell’art. 71 .

Nello specifico la norma si riferisce a tutti quei casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso non è consentito liberamente, ovvero quando per entrare occorre essere in possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui l’ingresso è riservato a determinati soggetti.
In particolare il requisito non può essere richiesto per l’avvio delle attività disciplinate dall’articolo 16, del D.Lgs. 114/98, modificato dall’articolo 66, del D.Lgs. 59/2010 (spacci interni).

Il requisito professionale non può inoltre essere richiesto per le attività elencate alle lettere b (esercizi annessi ad alberghi,  pensioni,  locande  o  ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni  rese  agli alloggiati;), e (mense  aziendali  e  spacci  annessi  ai  circoli cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita’ assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno), f (somministrazioni esercitate in via diretta a favore dei  propri  dipendenti  da amministrazioni, enti o imprese pubbliche), g (somministrazioni esercitate nelle scuole; negli ospedali; nelle  comunita’  religiose;  in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo  dei  vigili del fuoco) ed h (somministrazioni esercitate nei mezzi di trasporto pubblico) del comma 6, dell’articolo 3, della legge 287/91.

Di particolare rilievo è la soppressione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.
Al riguardo è da evidenziare che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, avente come oggetto “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, che integra la disposizione di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287, come sostituito dall’articolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Come si ricorderà, tale disciplina mette in relazione la normativa amministrativa concernente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, al Testo unico dell’imposte dei redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In pratica, con le modifiche apportate al comma 6, dell’art. 71, si è determinata l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni previste dal DPR n. 235/2001 che richiamavano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, aderenti  e non,  sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché nel caso in cui l’attività sia affidata in gestione a terzi.

Altra nota da segnalare è l’inserimento della frase “e limitatamente all’alimentazione umana” al comma 6, dell’art. 71, del D.Lgs. 59/2010.
Tale inciso ha comportato l’eliminazione  dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.

Per ultimo, l’inserimento nel comma 6, dell’art. 71, del D.Lgs. 59/2010, delle parole “al dettaglio”, ha evidenziato che il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio solo per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari,  escludendo  conseguente tale obbligo per il commercio all’ingrosso.

Alcune considerazioni

La circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico, lunga 21 pagine, denota ancora una volta la difficoltà dei nostri politici a redigere leggi chiare.
Ogni volta che un Ministero è costretto a intervenire con le circolari esplicative, sono punti di credibilità che lo Stato perde nei confronti dei cittadini, visto che viene evidenziata l’incoerenza di tutti coloro (e ne sono tanti!) che, praticamente ogni giorno, come un disco rotto,  ripetono sugli organi di stampa del loro impegno a favore della semplificazione, della chiarezza e della coerenza normativa, confidando nel fatto che solo pochi cittadini si prendono la briga di leggere per intero le leggi da loro prodotte.
Nel periodo di difficoltà che il Paese sta vivendo, i cittadini avrebbero invece bisogno di maggiore coerenza, soprattutto da parte di coloro che stanno modificando pesantemente il loro futuro.
Da quello che è dato vedere, purtroppo, questa non è una virtù che contraddistingue la nostra attuale classe dirigente!

Piero Nuciari

La Circolare del MISE

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