Natale 2023. Le sanzioni per i dolci travestiti da panettoni
Il decreto 22 Luglio 2005 – emanato dai ministeri delle Attività produttive e delle Politiche agricole e forestali – disciplina le modalità e gli ingredienti con i quali debbono essere realizzati i panettoni, i pandoro, le colombe pasquali e altri tipi di prodotti dolciari.
In base a questa norma i dolci tipici delle festività natalizie debbono essere preparati con un impasto ottenuto da lievitazione naturale, utilizzando esclusivamente ingredienti come: farina, burro, uvetta, uova fresche e canditi. Il Decreto, nato per tutelare delle specialità tipiche italiane, stabilisce nel dettaglio la ricetta, il metodo di fabbricazione, le caratteristiche del prodotto e le diciture in etichetta.
La norma prevede un elenco tassativo degli ingredienti principali utilizzabili e di quelli facoltativi obbligando i produttori ad indicare in etichetta le eventuali variazioni rispetto alla ricetta classica (Esempio: panettone senza canditi, farcito alla crema e nocciola, etc).
Nonostante la norma sopra descritta e le pesanti sanzioni, nel periodo Natalizio, vuoi per ignoranza, vuoi per furbizia, soprattutto negli hard discount vengono venduti dolci simili ai panettoni e ai pandori, a prezzi naturalmente più bassi e realizzati con ingredienti di minor pregio, messi in vendita con la denominazione di “dolce da forno”.
Negli anni scorsi, a causa degli scarsi controlli, questi prodotti scadenti realizzati con materie prime di scarsissima qualità, hanno consentito alle ditte produttrici di realizzare un discreto business sulla pelle dei consumatori.
Con la Circolare 3.12.09, n° 7021, il Ministero per lo sviluppo economico aveva tentato di correre ai ripari, affermando che sono “da ritenere ingannevoli e potenziale fonte di concorrenza sleale le modalità di presentazione dei prodotti di imitazione che richiamano in maniera inequivocabile i lievitati classici di ricorrenza (forma del prodotto, forma della confezione, immagine) e che si distinguono da essi solo per il fatto di utilizzare, in maniera poco evidente (fondo della scatola, caratteri piccoli, etc.) denominazioni alternative”.
Per prodotti realizzati con ingredienti di scarsa qualità si intendono margarina e altri grassi vegetali non proprio salutari per i consumatori.
Sarebbe auspicabile che sotto il periodo Natalizio venissero incrementati i controlli della PG al fine di tutelare la salute dei consumatori.
Per smascherare il dolce taroccato, occorre solo controllare gli ingredienti; analizzandoli possiamo constatare che la margarina, ottenuta con oli e grassi vegetali come quello di palma e palmisto, ha sostituito il burro, le uova normali hanno sostituito le uova fresche, che è presente sicuramente una maggiore quantità di zucchero e, per ultimo, vi è un discreto risparmio su uvette e canditi.
Il campanello di allarme deve scattare quando leggendo l’elenco degli ingredienti stampato sulla confezione, non compare il burro.
E’ da evidenziare che il DM 22 Luglio 2005 è stato successivamente aggiornato dal DM 16 Maggio 2017.
Pertanto un panettone dovrà contenere obbligatoriamente gli ingredienti previsti all’articolo 1:
“Articolo 1. Panettone.
1. La denominazione «panettone» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida. 2. Salvo quanto previsto all’art. 7, l’impasto del panettone contiene i seguenti ingredienti: a) farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d’uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento; e) uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al venti per cento; f) lievito naturale costituito da pasta acida; g) sale compreso il sale iodato. 3. È facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) latte e derivati; b) miele; c) malto; d) burro di cacao; e) zuccheri; f) lievito avente i requisiti di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell’un per cento; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 è effettuato conformemente all’Allegato I, punto 1; 5. Il panettone è prodotto secondo il procedimento di cui all’Allegato II, punto 1.”
Le sanzioni
Per l’articolo 9-bis, comma 2, del DM 22 Luglio 2005 smi, soggiace a una sanzione il commerciante che pone in vendita prodotti che – pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitative previste – utilizza forme e modalità di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.
In sintesi se il consumatore viene tratto in inganno dalla forma del prodotto, forma della confezione o immagine nonostante che il prodotto abbia una denominazione differente da quella di panettone dovrà essere contestata la violazione con le sanzioni previste per la pubblicità ingannevole di cui al l’art. 21 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Piero Nuciari
DM-22-luglio-2005-aggiornato-al-19-06-2017-prodotti-da-forno-panettone-colomba
Views: 364