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Natale: il controllo del marchio CE del materiale elettrico

Come tutti sapranno, il marchio CE è un contrassegno grafico che garantisce la “Conformità Europea” di un qualsiasi prodotto commercializzato all’interno dell’Unione Europea.
Apponendo questo marchio su di un prodotto, il produttore dichiara di averlo realizzato rispettando i requisiti essenziali di sicurezza, di igiene e di tutela del consumatore previsti da tutte le direttive applicabili a quel determinato prodotto.

L’apposizione di questo marchio di conformità, obbligatorio in Europa dal 30 Giugno 2001,  può avvenire come autocertificazione ( su responsabilità del produttore), o certificazione da enti terzi; in entrambi i casi la sua presenza sul prodotto certifica il superamento di prove tecniche e il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti per l’immissione in commercio.

-Di seguito si elencano le tipologie di prodotti che prevedono la marcatura CE:
-Materiale elettrico di bassa tensione
-Recipienti semplici a pressione
-Giocattoli
-Prodotti da costruzione
-Apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche
-Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento
-Dispositivi di protezione individuale
-Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
-Dispositivi medici impiantabili attivi
-Apparecchi a gas
-Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite
-Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
-Esplosivi per uso civile
-Dispositivi medici
– Imbarcazioni da diporto
-Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
-Ascensori
-Apparecchi di refrigerazione per uso domestico
-Attrezzature a pressione
-Dispositivi medico diagnostici in vitro
-Impianti di trasporto pubblico a fune
-Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Come è possibile dedurre, i campi di applicazione della marcatura CE sono parecchi ed è quindi importante, durante i sopralluoghi commerciali, verificare che i vari prodotti posti in vendita siano in regola.

Il pericolo, come al solito, è cinese; parecchi prodotti, infatti, provenienti dalla Cina, recano ben in vista il marchio CE che però vuol dire ‘China Export’ e non “Conformité Européenne”.

Con un po’ di allenamento è facilissimo riconoscerlo e,  per farlo, occorre solo fare attenzione e seguire la breve guida riportata di seguito.

Innanzitutto è da evidenziare che la normativa in vigore vieta di apporre sui prodotti a marchio CE segni che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE .
Molto spesso, infatti, sui materiali elettrici di importazione, compare un marchio CE, diverso, molto più “stretto” di quello regolare.

Il marchio “più stretto” significa, come dicevo,  “China export” e molto spesso viene inserito per trarre in inganno i consumatori europei.

Notate la differenza.

Per vedere se il marchio apposto è quello legale, occorre misurare lo spazio tra i caratteri e verificare che fra la C e la E ci sia almeno la metà della larghezza della C, se è meno allora è China Export (…e quindi il prodotto deve essere ritirato e il venditore sanzionato).

Il trucco…

In pratica, prendendo una penna (o una matita),  per verificare se il marchio è quello vero, dovete riuscire a creare un “8” partendo dalla C e chiudendola “a cerchio” senza oltrepassare la base della “zampetta” centrale della E.
Come potrete constatare, questa operazione è impossibile con le iniziali di China export perché i caratteri sono troppo vicini.
A questo punto, se non sarete riusciti a tracciare un otto come nella figura 2, vorrà dire che il prodotto che avete avanti a voi non è in regola.

Il materiale elettrico

Le apparecchiature elettriche sono regolamentate, per quanto riguarda la marcatura CE, dalla direttiva 2006/95/CE, denominata “Bassa tensione”.

L’articolo 8/1° comma,  della suddetta Direttiva stabilisce che:
“1. Prima dell’immissione sul mercato, il materiale elettrico deve essere munito della marcatura CE stabilita nell’articolo 10, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente direttiva, compresa la valutazione della conformità di cui all’allegato IV.”
Il successivo articolo 10, commi 1 e 2, descrive nel dettaglio l’applicazione del marchio CE, stabilendo che:
“La marcatura CE di conformità di cui all’allegato III è apposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità sul materiale elettrico o, se ciò non è possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia, in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile.

2. È vietato apporre sui materiali elettrici ogni altra marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Tuttavia, sul materiale elettrico, sul relativo imballaggio, sull’avvertenza d’uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE. [omissis]”.
Nell’allegato II della Direttiva, vengono riportati i materiali esclusi dall’obbligo di apposizione del marchio CE che di seguito si elencano:

Materiali esclusi dal campo di applicazione della presente Direttiva

-Materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione.
-Materiali elettrici per radiologia e uso clinico.
-Parti elettriche di ascensori e montacarichi.
-Contatori elettrici.
-Prese di corrente (basi e spine) a uso domestico.
-Dispositivi d’alimentazione di recinti elettrici.
-Disturbi radioelettrici.
-Materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi o sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali cui partecipano gli Stati membri.

Come si può vedere la gran parte delle apparecchiature elettriche in commercio, elettrodomestici, radio, televisori, fili elettrici, ecc. sono soggetti all’obbligo e quindi possono essere acquistati con tranquillità in qualsiasi paese dell’ambito UE.
È da evidenziare che il marchio CE deve essere apposto direttamente sul prodotto, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o sulla confezione dello stesso; in entrambi i casi deve essere ben visibile.

Nota
L’articolo 14 della direttiva 2006/95/CE, nello stabilire l’abrogazione delle direttive codificate nel testo unico, dà una indicazione importante: i riferimenti alle direttive abrogate “si intendono fatti alla nuova direttiva e letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI”, a conferma del fatto che non sia necessario correggere la documentazione aziendale.

In sintesi la direttiva 2006/95/CE, non avendo alcun contenuto innovativo rispetto alla precedente Direttiva 73/23/CE (abrogata), non è stata recepita negli ordinamenti degli stati membri.
Per quanto sopra, in Italia, è ancora in vigore la Legge 18 ottobre 1977, n. 791, normativa di recepimento della precedente Direttiva 73/23/CE, che riporta gli stessi contenuti della Direttiva sopra descritta.

Analizzando l’allegato II della Direttiva 2006/95/CE e il conseguente articolo 1, lettera e), della legge italiana di recepimento (L. 18 ottobre 1977 , n. 791), è possibile notare che vengono escluse dall’obbligo della marcatura CE le “prese e spine di corrente per uso domestico”.

Sì, avete proprio letto bene!
In pratica la causa dell’80% degli incidenti domestici dovuti all’elettricità, ovvero le prese multiple e le spine difettose, è esente dall’obbligo della marcatura CE.
Leggendo questa norma, qualche giorno fa mi sono preso la briga di telefonare al centro IMQ di Milano che mi ha dato il numero di telefono della responsabile per la marcatura CE del MISE di Roma.
La Dottoressa, in maniera molto gentile, mi ha detto che effettivamente le prese multiple, meglio conosciute come “ciabatte elettriche”, sono per ora esenti dall’obbligo del marchio CE e che circa due mesi fa ha avuto un incontro con una sorta di sindacato degli importatori (o produttori…non ho capito bene!) che verbalmente si è impegnato, entro un tempo quantificabile in un anno, di risolvere il problema introducendo per tutti i consorziati, l’obbligo della marcatura CE anche per questi prodotti.

 

È da notare che questo obbligo non verrà introdotto per legge (come parrebbe logico e doveroso) ma attraverso un semplice “accordo” tra i consorziati di questa sorta di sindacato (o organizzazione) degli importatori/produttori, rendendo di fatto impossibile l’intervento sanzionatorio per gli inadempienti da parte degli addetti al controllo, per mancanza di una legge.

Allo stato attuale, quindi, per questi prodotti non vige alcun obbligo di marcatura CE; per cui se durante un sopralluogo commerciale notiamo esposte per la vendita, spine e ciabatte elettriche, realizzate con materiale scadente, prive di marchio CE, non possiamo fare assolutamente nulla.

Della serie: “La Cina ringrazia!”

Il controllo degli altri prodotti elettrici

I prodotti più comuni presenti negli hard discount e nei negozi cinesi sono i phon, le centrifughe e i frullatori.
Per prima cosa occorre controllare che siano forniti del marchio CE e che questo marchio non sia quello di China Export.
Questi apparecchi hanno il problema di avere gli isolanti troppo sottili e il cavo elettrico non adeguato alla loro potenza.
Il pericolo è il surriscaldamento, la fusione delle protezioni in plastica o, come è accaduto al sottoscritto, il cavo elettrico che prende fuoco causando, conseguentemente, il cortocircuito.

Pile cinesi

In genere sono simili a quelle “di marca” ma (sempre per esperienza personale) si rovinano facilmente all’interno dell’apparecchio, corrodendo i contatti.
Vengono spesso realizzate con materiali tossici, vietati nel nostro Paese da decenni.
La Direttiva di riferimento è la n. 2006/66/CE, che all’articolo 4 vieta di superare nella costruzione la quantità di 0,0005 % di mercurio in peso e lo 0,002 % di cadmio.
L’allegato II della suddetta Direttiva prevede l’obbligo della stampa su ogni singolo prodotto del simbolo del bidone per spazzature con ruote, barrato a croce, ai fini della raccolta differenziata.

La suddetta Direttiva è stata recepita in Italia con D.Lgs. n. 188/2008, che all’articolo 23 prevede l’obbligo,  a partire dal 26  settembre  2009, per tutte  le pile e gli accumulatori immessi   sul  mercato, di riportare in maniera  visibile, leggibile e indelebile,  il simbolo del bidone sopra descritto.

Per gli inadempienti, l’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 188/2008, prevede sanzioni veramente pesanti.
Infatti la norma stabilisce che: “ Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26  settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e   per  veicoli  privi  del  simbolo  e  della  indicazione  di  cui all’articolo  23, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.  La  medesima  sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel  caso  in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.”

Batterie e accessori per cellulari

I carica batterie per i cellulari cosiddetti “universali”, realizzati da marche sconosciute e costruiti in paesi extra CEE, sono un pericolo reale perché vengono utilizzati per ricaricare batterie spesso non a norma che si surriscaldano e, in alcuni casi, esplodono.
I cavetti di cui sono forniti  non hanno quasi mai il trasformatore del voltaggio giusto, e la sezione dei fili è troppo piccola per reggere la tensione per tutto il tempo necessario al caricamento di una batteria.
Per questi apparecchi occorre controllare la presenza del marchio CE, visto che anche in questo caso è obbligatorio.

Lampadine a basso consumo

Quelle economiche vendute nei negozi cinesi hanno la caratteristica che il filamento si brucia subito, mentre le classi energetiche non corrispondono quasi mai alle reali caratteristiche del prodotto.
Il pericolo di queste lampade è l’esplosione dovuta al surriscaldamento.
Per questi prodotti il marchio CE è obbligatorio e sulla confezione deve essere sempre individuabile la ditta produttrice o distributrice, perchè ciò garantisce maggiormente l’utilizzatore, informandolo su chi è il respondabile di quel prodotto.
Durante il controllo commerciale è bene verificare anche la presenza di lampadine a incandescenza.
Relativamente a questi prodotti, è da ricordare che a partire dal 1° settembre 2009, sono state bandite dalla Ue le lampadine a incandescenza da 100 watt e, dal 1° Settembre 2010, quelle da 75 watt. Successivamente, nel  2011, saranno eliminate dal commercio le lampadine da 60 watt bulbi, e, dal 1° settembre 2012, quelle da 25W a 40W.
Le alogene cesseranno di essere vendute dal 1 ° settembre 2016.
Le normative di riferimento sono i regolamenti (CE) 244/2009 e (CE) 245/2009.
 

Trapani e apparecchi elettrici del “fai da te”

A Natale questi prodotti  detengono il record degli acquisti.
Vengono in genere venduti a prezzi molto più bassi di quelli provenienti da ditte famose e per il consumatore è difficile sfuggire a quello che potrebbe essere definito “un affare”. Nella realtà questi prodotti, soprattutto i trapani, costituiscono un pericolo molto concreto per gli utilizzatori, dovuto al corto circuito sempre in agguato, causato dal materiale isolante scadente, dal cavo elettrico non adeguato alla potenza dell’apparecchio, alle punte di metallo scadente che si surriscaldano spezzandosi.
Per i trapani e gli apparecchi simili è fondamentale la presenza del marchio CE e l’indicazione della ditta produttrice o delle generalità dell’importatore.

Il controllo in pratica

Di seguito si riporta la procedura operativa per il controllo dei prodotti elettrici  Obiettivo dei controlli:Accertare che i prodotti elettrici immessi in commercio siano conformi alla vigenti normative sulla bassa tensione. Atti di accertamento (Legge 689/81 – sez. II, art. 13, comma 4):

Come è noto, la PG può effettuare i controlli dei prodotti elettrici per il disposto del’articolo 13, comma 4, della L. 689/81, che testualmente recita:
” All’accertamento   delle   violazioni   punite   con   la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche  gli  ufficiali  e  gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre  che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di  prova,  a  perquisizioni  in luoghi diversi dalla privata dimora, previa   autorizzazione   motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le perquisizioni  stesse  dovranno  essere  effettuate.  Si applicano le disposizioni  del primo comma dell’articolo 333 e del primo e secondo comma dell’articolo 334 del codice di procedura penale.”

Durante il sopralluogo ispettivo occorre prima di tutto identificare il prodotto accertandosi che l’imballaggio corrisponda realmente al prodotto venduto; debbono essere presenti le indicazioni relative al fabbricante (nome e indirizzo) o del mandatario europeo.
Eventuali rischi o avvertenze debbono essere tradotte in italiano.

Norme di riferimento per questo primo controllo:
Articolo 104, commi 3 e 4 e art. 107 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e Allegato I della legge n. 791/77.

Verifica della marcatura CE

L’art. 7, della L. 791/77, stabilisce che l’obbligo dell’apposizione della marcatura CE compete al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità.
Il marchio deve essere apposto in maniera ben visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o, qualora non fosse possibile, sull’imballaggio, sulle avvertenze d’uso o sul certificato di garanzia.
Se il controllo riguarda apparecchiature elettriche e elettroniche, è bene sapere che queste non possono essere vendute senza la documentazione tecnica di accompagnamento (istruzioni, schemi elettrici, ecc).

Il prelievo dei campioni

Durante i supralluoghi può capitare di trovare materiale che, pur riportando tutte le indicazioni previste per legge, incluso il marchio CE, può suscitare dubbi relativamente alla sicurezza; in questo caso è possibile prelevare dei campioni  per sottoporli alle analisi da parte dei laboratori riconosciuti e autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Per il prelievo dei campioni le regole sono simili a quelle in uso per i prelievi di campioni alimentari.

In pratica si prelevano tre o più campioni che, a differenza di quelli alimentari, debbono essere pagati al prezzo di vendita.

Una volta acquistati debbono essere sigillati, alla presenza del titolare o di un suo delegato, con lo spago e piombo. Dell’operazione deve essere redatto un verbale controfirmato dalla controparte .
È da evidenziare che del prelievo e delle analisi deve essere data comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione D1 – Coordinamento Area Prodotti – Via Molise 2 – 00187 Roma.

Nell’ipotesi in cui le analisi dimostrino la non conformità del prodotto, la fase successiva sarà un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che obbligherà il produttore a conformare il prodotto alle direttive (sospendendo la sua commercializzazione fino alla conformazione), oppure un provvedimento di ritiro dal mercato.

Le sanzioni

Le violazioni alla normativa sulla sicurezza dei prodotti elettrici, sono sanzionate dall’art. 9, commi 5 e 6, della legge 791/1977, che di seguito si riportano:
”5.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante  stabilito nella Comunità o l’importatore che pongono in  commercio  il materiale elettrico di cui all’articolo 1, senza il marchio  CE  o  con  marchio  apposto  irregolarmente o in violazione dell’obbligo  di cui all’articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli  ordini  di  cui  ai  commi  3  e  4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila  per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore  a  lire  venti  milioni  e non superiore a lire centoventi milioni.  6.   Salvo   che   il  fatto  costituisca  reato,  il  venditore  o l’istallatore  che vendono o installano il materiale elettrico di cui al  comma  5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamentodi  una  somma  da  lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni  pezzo  ed  in  ogni  caso  di  una  somma  non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.”

Per il pagamento delle sanzioni si applica, naturalmente, l’articolo 16 della L. 689/81.

Il sequestro

Nell’ipotesi in cui deve essere effettuato il sequestro dei prodotti, la normativa di riferimento è il DPR n. 571/82.
Nel redigere il verbale, occorre fare attenzione ad inserire l’elenco dettagliato dei prodotti sequestrati, con il nominativo del fabbricate o dell’importatore, oltre all’Autorità competente  (la Camera di Commercio) alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell’art. 19 della legge 689/81.

Eventuali risvolti penali

Nell’ipotesi in cui il materiale oggetto dell’accertamento commerciale risulti “pericoloso per il consumatore” o sia evidente una “truffa in commercio”, si procede immediatamente al sequestro inviando comunicazione all’Autorità competente per le relative sanzioni di carattere penale.
Gli articoli del Codice Penale che in questo caso possono risultare violati sono:
art. 514 (Frodi contro le industrie nazionali), art. 515 (Frode nell’esercizio del commercio), art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).

Piero Nuciari

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