Negozi di calzature: le indicazioni obbligatorie a tutela dei consumatori
Il D.M. 11/04/1996, modificato dal DM 30/01/2001, che ha recepito la Direttiva n. 94/11/CE del 23/03/1994, ha previsto – a tutela dei consumatori – che le calzature destinate al consumatore finale debbono riportare un’etichetta contenente le informazioni relative al materiale con le quali sono state realizzate.La normativa si applica alle calzature in genere, quindi a tutti i prodotti provvisti di suole, realizzati con il fine di proteggere o coprire il piede, comprese le parti poste in commercio separatamente.
Nota
E’ da evidenziare che per le indicazioni oggetto del presente articolo non è possibile applicare quanto previsto dal Codice del Consumo.
Infatti, anche se l’articolo 6 del D.lgs 206/2005 prevede che i prodotti offerti in vendita al consumatore finale debbono riportare in lingua italiana sull’ etichetta, sul prodotto, sulla confezione o sul foglio informativo,
[…omissis] “i materiali impiegati e metodi di lavorazione ove possano essere determinati per la qualità e le caratteristiche merceologiche del prodotto”, […omissis]
il successivo articolo 8, nello stabilire l’ambito di intervento della norma ha previsto l’esclusione dei “prodotti disciplinati da norme comunitarie e dai relativi atti di recepimento nazionale e dei prodotti disciplinati da norme nazionali, per gli aspetti già considerati “.
Caratteristiche dell’etichetta
La normativa sopra evidenziata prevede che l’etichetta deve essere presente su almeno una delle calzature e deve contenere le informazioni relative al materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa; tali informazioni debbono essere fornite mediante simboli e con indicazioni scritte in lingua italiana.
Le informazioni, stampate in modo visibile, stabile e durevole, debbono riguardare il materiale che costituisce almeno l’80 % della superficie della tomaia, del rivestimento della tomaia e suola interna della calzatura o almeno l’80 % del volume della suola esterna.
Nota:
Se nessun materiale raggiunge tale limite, l’etichetta deve riportare indicazioni sulle due componenti principali dell’articolo.
L’etichetta deve inoltre essere obbligatoriamente leggibile (con i simboli di dimensioni sufficienti per rendere agevole la comprensione delle informazioni), accessibile al consumatore e realizzata con simboli di dimensioni tali da non indurlo in errore.
La norma concede al produttore la facoltà di stamparla, di incollarla, oppure di attaccarla al prodotto mediante un supporto.
E’ da evidenziare che la legge stabilisce solo il livello minimo delle informazioni da fornire (ad esempio la dicitura “cuoio pieno fiore”, che indica un cuoio di migliore qualità), lasciando al produttore la possibilità di fornire altre indicazioni utili circa la qualità e le finitura delle calzature.
A tal proposito la norma sopra indicata prevede l’obbligo di esporre nei luoghi di vendita un cartello illustrativo della simbologia utilizzata.
Relativamente alle suole utilizzate, è previsto che il fabbricante possa specificare l’origine italiana del prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia” esclusivamente nella parte interna della suola stessa (in lingua Italiana o in altra lingua della Comunità Europea).
Per chi non è del settore, è appena il caso di ricordare che le calzature si compongono di tre parti: tomaia: la superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede, interni alla scarpa
suola esterna: superficie inferiore attaccata alla tomaia, soggetta ad usura.
I materiali utilizzati nella produzione sono: il cuoio (pelle o pellame di un animale debitamente conciata), il cuoio rivestito (strato di cuoio molto sottile che viene accoppiato con altro materiale pressato), le materie tessili e altre materie come la para o la gomma.
La normativa disciplinante la materia prevede per il fabbricante, (oppure il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea), l’obbligo di apporre l’etichetta rendendolo personalmente responsabile delle informazioni in essa contenute.
Nota
E’ appena il caso di evidenziare che nell’ipotesi in cui né il fabbricante, né il suo rappresentante hanno sede nella Comunità, il responsabile è il soggetto che introduce la merce nel mercato comunitario
Passiamo ora agli obblighi previsti in capo al venditore al dettaglio
Oltre all’indicazione del prezzo del prodotto, il venditore al dettaglio deve, in ogni caso, verificare la presenza dell’etichetta sulla calzatura posta in vendita ed esporre in maniera visibile il cartello con la simbologia. (Art. 4, comma 3, DM 11/04/96)
Le autorità addette ai controlli
La normativa sopra elencata prevede che la vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico che la esercita attraverso le Camere di Commercio competenti per territorio, le quali effettuano accertamenti attraverso il proprio personale preposto alla tutela della fede pubblica.
Nell’ipotesi in cui la Polizia Municipale durante un sopralluogo commerciale dovesse accertare la mancanza delle indicazioni sopra descritte, al fine di tutelare il consumatore e non potendo applicare il Codice del Consumo come precedentemente descritto, deve rapportare quanto accertato direttamente all’ufficio preposto della Camera di Commercio della provincia di competenza che, nel caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non conforme, assegnerà un termine perentorio al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature, o al venditore al dettaglio per la regolarizzazione.
Decorso inutilmente tale termine il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà un decreto motivato di ritiro dal mercato delle calzature.
Piero Nuciari
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Normative di riferimento – Calzature
Decreto Ministeriale 30/01/2001
Modifica del decreto ministeriale 11/04/1996
Decreto Ministeriale 11/04/1996
Recepimento della direttiva n. 94 nell’ordinamento giuridico italiano
Direttiva n. 94/11/CE
Direttiva che ha introdotto l’obbligo dell’etichetta sulle calzature destinate alla vendita al consumatore finale
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