News

Nessuna sanzione per chi usa sacchetti di plastica non biodegradabili slittano le sanzioni a data da destinarsi

Dall’amico Giuseppe Aiello, responsabile del sito professionale www.assmarcopolo.it, riceviamo e pubblichiamo, ringraziandolo per la preziosa collaborazione.

I sacchetti di plastica non biodegradabili e non compostabili, potranno continuare a essere smerciati, senza incorrere in alcuna sanzione. A renderlo possibile, il Decreto Sviluppo Bis, divenuto legge il 18 dicembre 2012 che posticipa a data da destinarsi l’ entrata in vigore prevista a partire dal 31 dicembre 2012.Impossibilità da parte dei Comuni di stabilire divieti sanzioni e limitazioni.
La salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo passa anche dai comportamenti e dalle azioni che compiamo quotidianamente. Si era detto addio ai sacchetti di plastica alle casse dei supermercati. Tutti si erano preoccupati di comprare sacchetti dei più diversi materiali per non utilizzare le buste biodegradabili che ogni supermercato distribuiva alla cassa ovvero un costo supplementare .
Per meglio comprendere gli effetti prodotti sull’ambiente che ci circonda dall’incauto abbandono dei sacchetti di plastica, basterebbe considerare i tempi in cui si degradano può arrivare a 1000 anni , infatti nel terreno, il tempo medio di degradazione di un normale sacchetto di plastica  va da 100-1000 anni mentre , nel mare sono necessari 1000 anni.

Quindi una legge che vietasse l’uso di sacchetti non biodegradabili con la previsione delle relative sanzioni, previste a partire dal 31.12.2012 era auspicabile da parte di molti. Come spesso accade in materia di normativa ambientale i termini non sono mai rispettati e , come volevasi dimostrare, ciò vale anche per i “sacchetti di plastica pesanti”.  I sacchetti di plastica non biodegradabili e non compostabili, potranno continuare a essere smerciati, senza incorrere in alcuna sanzione. A renderlo possibile, il Decreto Sviluppo Bis, divenuto legge il 18 dicembre 2012.

L’entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili era previsto dalla L. 28/2012 all’art. 2, che riprende a sua volta la L. 296/2006, il cui termine, dopo varie modifiche e posticipazioni,era stato previsto a partire dal 31 dicembre 2013.

IN effetti la normativa che mette al bando i sacchetti “pesanti” prevede che oltre ai sacchetti biodegradabili, possono essere commercializzati anche sacchi in altri polimeri, purché riutilizzabili.

Si ricorda che con un decreto legge, il n. 179 del 18 ottobre, lo Sviluppo Bis, noto anche come Decreto Crescita 2.0, la scadenza per l’attivazione delle sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili, prevista al 31.12.2013  dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28, veniva anticipata con  entrata in vigore dal 31 dicembre 2012. In sede di conversione, infatti, il decreto è stato modificato da un emendamento che procrastina a data da destinare l’attivazione delle sanzioni per la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili: ad oggi, quindi, esiste solo un divieto, ma nessuna pena.

La questione, che riguarda i sacchetti di plastica non biodegradabili, è stata al centro di diversi ripensamenti in sede parlamentare e l’introduzione del divieto per la commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili era stata oggetto di alcuni ripensamenti: nel dicembre 2006 (art.1130 – Legge Finanziaria 2007), si era fissata per il 1° gennaio 2010; poi, nell’agosto 2009, (Legge n. 102/2009) si era corsi ai ripari, procrastinandola al 1° gennaio 2011.

Con il decreto legge 2/2012 il legislatore Italiano pare che introduca (finalmente)  le sanzioni per le violazioni connesse ai sacchetti non biodegradabili, prevedendo, con il medesimo provvedimento, che a decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi alla norma  armonizzata UNI EN 13432 del 2002 sarebbe stata punita con sanzioni pecuniarie da 2.500 euro a 25.000 euro . La norma fissa a questo proposito limiti minimi di spessore: i sacchetti con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco devono avere uno spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare e a 100 micron se destinati ad altri usi; per quelli con maniglia interna, i limiti sono, rispettivamente di 100 e 60 micron.
In aggiunta, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla UNI EN 13432 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata, che sale al 30 per cento per quelli ad uso alimentare. Dopo solo due mesi,  con  il provvedimento di conversione del decreto – Legge n. 28/2012 – la data di entrata in vigore delle sanzioni slitta al 31 dicembre 2013. La proroga però, a molti, sembra troppo generosa e sette mesi dopo, sempre con un decreto legge, il n. 179 del 18 ottobre, lo Sviluppo Bis, noto anche come Decreto Crescita 2.0, la scadenza viene anticipata prevedendo che le sanzioni entreranno in vigore dal 31 dicembre 2012, ma come già su ribadito anche questo termine viene puntualmente smentito.

Ancora una volta, cambiano le carte in sede di conversione: il 13 dicembre si approva che le sanzioni scatteranno a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione di decreti di natura non regolamentare per la  definizione di ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchetti commerciabili e la promozione di attività di riconversione degli impianti esistenti e di informazione dei consumatori. In realtà questi decreti sarebbero dovuti entrare in vigore entro il 31 dicembre 2012.

Ad oggi, elezioni alle porte, è ben difficile che la cosa si possa fare in questa legislatura, ormai davvero agli sgoccioli.

Un problema che dunque non trova la giusta risoluzione e così L’Italia rimane indietro anche su questo versante.

In relazione al problema dei sacchetti non biodegradabili e in relazione al fatto che molti Comuni hanno in passato emanato disposizioni con apposite ordinanze di divieto e/o atti regolamentari per imporre l’uso di sacchetti biodegradabili e contestualmente prevedere sanzioni  in caso di violazioni si ricorda che  il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari, Sezione 2 Sentenza 5 giugno 2012, n. 1099 ha ritenuto in merito ai  Sacchetti di plastica non biodegradabili  che l’ Ordinanza sindacale che ne vieti la distribuzione è Illegittimità – per difetto del requisito dell’urgenza.

E’ illegittima l’ordinanza sindacale con la quale il Sindaco vieti a tutti gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande la distribuzione di buste di plastica non biodegradabili, ordinando l’uso esclusivo di sacchetti in materiale biodegradabile realizzati secondo quanto stabilito dalle norme UNI EN 13432-2002 e UNI EN 14995. Essa difetta infatti del presupposto dell’urgenza normativamente richiesto (cfr. sent. Corte Cost. n. 115/2011, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 54, c. 4, del d.lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L. n. 92/2008 conv. con legge n. 125/2008, nella parte in cui comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”).”

Non ci resta che aspettare nella speranza che il senso civico dei cittadini anticipi la norma, che si è certi tarderà dall’arrivare, con comportamenti responsabili e eco sostenibili finalizzati alla drastica riduzione dell’utilizzo e dell’abbandono dei famigerati sacchetti di plastica non biodegradabili.

Dott. Giuseppe Aiello , Comandante Polizia municipale di Lioni, esperto in tutela ambientale. www.assmarcopolo.it

28.01.2013

 

Print Friendly, PDF & Email

Visits: 332

Condividi