Novità in arrivo per i ristoratori
Come gli addetti ai lavori sapranno, il D.Lgs. n. 114/2006, meglio conosciuto come “la normativa allergeni”, non prevede per i ristoratori l’obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici negli alimenti somministrati ai propri clienti.
Paradossalmente la normativa vigente, che prevede l’obbligo di indicare nel menù l’impiego di alimenti freschi o surgelati nella preparazione dei piatti, nulla dice al riguardo.
E’ questo un vuoto normativo che molti esperti del settore hanno in più occasioni evidenziato per la sua pericolosità, visto che ogni tanto, sui media, viene pubblicata la notizia di cittadini deceduti o in gravi condizioni per aver consumato alimenti contenenti ingredienti allergeni non dichiarati.
L’ultimo caso, pubblicato sui giornali circa un mese fa, riguardava una ragazza finita all’ospedale dopo aver consumato una bistecca che aveva subito un trattamento con sostanze consentite ma non dichiarate (solfiti), utilizzate comunemente nelle macellerie per far apparire la carne più rossa.
Per tentare di arginare queste problematiche, il Ministero della salute ha recentemente emanato l’Ordinanza 29 gennaio 2010, avente come oggetto “ Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.
Il provvedimento, composto da due soli articoli, risulta essere molto interessante perché immediato e privo dei soliti giochi di parole ai quali ormai il consumatore è abituato; questa volta il Ministero della Salute è andato direttamente “al punto” senza tergiversare con affermazioni altisonanti smentite magari il comma successivo.
Nell’articolo 1 viene espressamente vietato “ di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l’impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione“
La prima nota positiva è che gli edulcoranti sono consentiti ma a condizione che il consumatore venga informato.
Abbiamo spesso sentito parlare di edulcoranti, ma non tutti sanno con esattezza cosa sono.
Gli edulcoranti, la cui indicazione leggiamo spesso nelle etichette dei cibi, sono sostanze usate per conferire sapore dolce agli alimenti; possono essere presenti in natura o ricreati in laboratorio.
Edulcoranti naturali sono zuccheri semplici (glucosio, fruttosio e saccarosio), il miele e il sorbitolo.
Gli edulcoranti artificiali più usati sono invece la saccarina, il ciclammato sodico, l’acesulfame e l’aspartame.
Vengono spesso utilizzati in sostituzione degli edulcoranti naturali poiché hanno tutti, ad eccezione dell’aspartame, un potere calorico nullo.
Sono quindi impiegati per preparare prodotti dietetici e dimagranti, nonché sostitutivi del saccarosio per tutti coloro che soffrono di patologie legate all’assunzione dello zucchero.
Ma non è tutto oro quello che luccica, visto che agli edulcoranti sintetici viene riconosciuto, tuttavia, un certo grado di tossicità che ne sconsiglia l’abuso; prova di questo è che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ne stabilisce le dosi massime giornaliere da non superare.
E’ questo, con molta probabilità, uno dei motivi per cui nell’Ordinanza viene imposto l’obbligo di comunicare al consumatore l’eventuale presenza di queste sostanze negli alimenti.
(Per completezza di informazione, è da aggiungere che esistono degli studi internazionali che dimostrerebbero che l’aspartame è anche una sostanza cancerogena : http://www.disinformazione.it/paginaspartame.htm )
Altre sostanze – per le quali l’Ordinanza ha previsto l’obbligo di informazione al consumatore – sono gli additivi alimentari che come risaputo sono deliberatamente aggiunti ai prodotti alimentari per svolgere determinate funzioni tecnologiche come colorare, dolcificare o conservare.
Continuando l’analisi del provvedimento, l’articolo 2 risulta essere interessante soprattutto per gli addetti ai controlli, visto che prevede un obbligo in capo ai ristoratori, il cui rispetto risulta essere fondamentale per la tutela della salute dei consumatori.
L’articolo 2 stabilisce che:
“Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.
2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull’eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e miscele di additivi impiegati.”
Anche se l’iniziativa ministeriale è lodevole perchè – finalmente – esiste una tutela per le persone allergiche anche nel campo della ristorazione, nella realtà l’Ordinanza avrà validità fino al 31 Dicembre 2010 e a meno che il Governo non intenda disciplinare la materia con una modifica del D.Lgs. n. 114/2006, a Gennaio 2011 ( purtroppo), coloro che soffrono di allergie alimentari torneranno ad avere lo stesso problema.
Piero Nuciari
Allegato: Il testo dell’Ordinanza
ORDINANZA 29 gennaio 2010 – Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione. (GU n. 40 del 18-2-2010 )
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto l’art. 650 del codice penale;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per lasicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita’ alla normativa in materia di mangimi e alimenti e allenorme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari;
Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006, concernente l’attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
Visto l’ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche» del 3 aprile 2002;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l’attuazione dell’art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;
Considerato che l’Autorita’ sanitaria, nell’ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l’utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore di sanita’, espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.;
Considerato che l’impiego degli additivi alimentari non deve indurre in errore i consumatori;
Considerato, in particolare, che l’assenza delle istruzioni per l’uso sull’etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione puo’ comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;
Considerato che l’impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori;
Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell’Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l’art. 9, paragrafo 7;
Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all’impiego di additivi e miscele di additivi alimentari;
Ordina:
Art. 1
1. A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l’impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.
2. L’impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, è assoggettato alle disposizioni dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonchè all’obbligo di informazione del consumatore.
3. A chiunque operi nel settore della ristorazione e’ fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 2
1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull’aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.
2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull’eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e miscele di additivi impiegati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell’Autorita’ sanitaria.
La presente ordinanza ha validita’ sino al 31 dicembre 2010 e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2010
Il Ministro: Fazio
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