Novità per i distributori di carburanti: aumenta l’offerta merceologica
L’articolo 28, della legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ai commi 8 – 11, ha ampliato l’offerta merceologica degli impianti di distribuzione carburanti, consentendo la vendita anche di alimenti e bevande, quotidiani, periodici, pastigliaggi, biscotti preconfezionati, gomme da masticare, merendine preconfezionate, etc.
Come si ricorderà, la tabella speciale per i titolari di impianti di distribuzione di carburanti, prevista dall’allegato 9, del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, decreto di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, abrogata dall’articolo 26 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è ancora in vigore insieme alla tabella speciale tabaccai e quella dei farmacisti.
A seguito dell’aggiornamento apportato dall’art. 1, D.M. 17 settembre 1996, n. 561, l’elenco dei prodotti che possono essere venduti presso un distributore di carburanti è il seguente:
– Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto;
– Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego;
– Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi;
– Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare;
– Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
– Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria);
– Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi;
– Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti;
– Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili;
– Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
– Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
A questi prodotti, vanno quindi aggiunti anche la vendita/somministrazione di alimenti e bevande, quotidiani, periodici, pastigliaggi, biscotti preconfezionati, gomme da masticare, merendine preconfezionate, etc.
E’ da evidenziare che l’articolo 28, comma 8, della legge, prevede in capo ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, il diritto di poter effettuare:
a) l’esercizio dell’attivita’ di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita’ e professionali di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attivita’ di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.
Riguardo alla vendita della stampa periodica, sempre l’articolo 28 ha previsto la soppressione del limite di superficie minima, pari a metri quadrati 1500, per le rivendite di carburanti e di oli minerali che richiedano di essere incluse nel sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica quali punti vendita non esclusivi, previsto dall’art. 2, comma 3, lette. B), del D. Lgs. n. 170/2001.
E’ da evidenziare che la gestione delle nuove attività previste, potrà essere affidata anche a soggetti diversi dal titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, ma solo nel caso in cui queste attività ( vendita di quotidiani e periodici e somministrazione e di vendita di pastigliaggi), vengano svolte in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio del distributore.
Da segnalare, infine, anche il contenuto del comma 11, che obbliga le regioni e le Province Autonome ad adeguare la propria normativa alle disposizioni previste dalla legge.
Piero Nuciari
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