Nuova disciplina per il riso
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 Ottobre 2007, il Governo ha approvato un disegno di legge
(Ddl Cdm 23.10.2007) volto a disciplinare il commercio interno del riso, con riferimento alla classificazione e denominazione di vendita, alle sanzioni ed agli istituti abilitati ai controlli.
Il provvedimento è stato redatto con lo scopo di disciplinare le numerose definizioni del prodotto “riso” : dal riso greggio al riso integrale, dal riso parboiled al riso ceroso, dal riso aromatico al riso pigmentato o ostigliato.
Viene regolamentata in maniera dettagliata la classificazione del riso e la denominazione di vendita che, nelle intenzioni del legislatore, si dovrebbe rifare ad un elenco che riprende le denominazioni storiche presenti da decenni sul mercato del riso e associate dal consumatore alla tradizione dell’area di produzione.
Con un apposito allegato al provvedimento, vengono inoltre definite le caratteristiche qualitative per il riso, il riso integrale, il riso parboiled e il riso integrale parboiled, fissando nel contempo i valori massimi consentiti di grani difettati e di materie estranee.
Nota Nel caso di violazione delle prescrizioni, il DDL prevede l’applicazione dei contenuti sanzionatori del D.Lgs. 109/92. |
Nella parte finale del disegno di legge viene disciplinata la revisione delle analisi a seguito di procedimenti giudiziari e amministrativi.
Viene previsto che la revisione dovrà essere eseguita – su un campione di almeno 800 grammi – dall’Istituto sperimentale per la cerealicoltura con riferimento alle analisi eseguite dal Ministero per le politiche agricole e dall’Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.
L’approvazione del DDL da parte delle camere è prevista nei primi mesi del 2008.
Piero Nuciari
Ddl nuova disciplina del commercio interno del riso Cdm 23.10.2007ART. 1(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per :a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.), ancora rivestito dalle glumelle (lolla);b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dar luogo a scalfitture del pericarpo;c) riso integrale parboiled: prodotto come definito alla lettera b), nel quale l’amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;d) riso: prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe; e) riso parboiled: prodotto come definito alla lettera d), nel quale l’amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;f ) riso ceroso: prodotto come definito alle lettera da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio, che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca ed aspetto ceroso, opaco non farinoso;g) riso aromatico: prodotto come definito alle lettere da b) ad e) derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;h) riso pigmentato: prodotto come definito alle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o d’altra intensa colorazione, invece del normale colore biancastro;i) riso ostigliato: riso pigmentato che, dopo lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.ART. 2(Campo di applicazione)1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled ed al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento CE n. 510/2006 del 20 marzo 2006 del Consiglio, né al prodotto destinato ad altri Paesi.ART. 3(Classificazione del riso e denominazioni di vendita)1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi: a. riso tondo (a grani tondi); b. riso medio (a grani medi); c. riso lungo (a grani lunghi); d)nel caso del “riso integrale”, i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.1. Il nome “riso” può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alla definizione di cui all’articolo 1 comma1, lettere b), c), d), e), a condizione che: a) le glumelle (lolla) siano state interamente asportate;b. figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito. 2. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell’allegato 4, riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate negli allegati 1 e 4. 3. Per le varietà, diverse da quelle di cui all’allegato 4, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), oppure b) oppure c), eventualmente accompagnato, dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto.Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell’allegato 1. 5. E’ vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.6. Nel caso sia posto in vendita “riso ceroso”, “riso aromatico”, “riso pigmentato” o “riso ostigliato”, queste indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al precedente comma 4.7. L’indicazione “extra” è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per quei risi aventi valori non superiori ad un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all’allegato 1. 8. L’indicazione “sottotipo”, è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni previste al precedente comma 4 ed è obbligatoria per quei risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi all’allegato 1, purché essi siano inferiori al loro doppio. L’indicazione “sottotipo” deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture. ART. 4(Qualità)1. E’ vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l’alimentazione umana e con il nome “riso” prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all’allegato 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3 comma 8. 2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell’allegato 2. I metodi di analisi sono riportati nell’allegato 3. 3. Gli allegati alla presente disposizione possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. ART. 5(Utilizzo di marchi collettivi)1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell’uso di marchi collettivi, appositamente riconosciuti ed adeguatamente certificati, le denominazioni di vendita previste all’art. 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d’uso.ART. 6(Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.ART. 7(Revisione delle analisi)1. Nel caso in cui sia necessario procedere ad una revisione dell’analisi, la stessa sarà eseguita, su un campione di almeno 800 grammi dai seguenti istituti:a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura: Istituto sperimentale per la cerealicoltura – Sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero per le politiche agricole e forestali;b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi ART. 8(Periodo transitorio)1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del prodotto conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958 n. 325.2. Il prodotto confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all’esaurimento delle scorte.ART. 9(Norme finali)1. La legge 18 marzo 1958, n. 325 recante disciplina del commercio interno del riso, è abrogata. 2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. 3. 4. Allegato 1Caratteristiche qualitativeper il riso, per il riso integrale, per il riso parboiled e per il riso integrale parboiled(valori massimi)
Categorie | Riso | Riso integrale | Riso parboiled | Riso integrale parboiled |
Grani spuntati (%) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Grani rotti (%) (applicabile alle denominazioni previste all’allegato 4) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Grani rotti (%) (applicabile a tutte le altre denominazioni ammesse) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Grani striati (%) | 3,00 | – | 3,002 | – |
Grani pigmentati (%) | – | 3,00 | – | 3,003 |
Grani gessati (%) | 3,00 | 3,00 | – | – |
Grani danneggiati (%) | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 |
Grani danneggiati da calore (%) | 0,05 | 0,054 | 0,05 | 0,054 |
Grani immaturi o malformati (%) | 3,00 | 3,004 | 3,00 | 3,004 |
Grani di altre varietà (%) | 5,0 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
Grani non completamente gelatinizzati (%) | – | – | 8,00 | 8,004 |
Grani non parboiled (%) | – | – | 0,1 | 0,14 |
Pecks (%) | – | – | 0,50 | 0,504 |
Materie estranee commestibili (%) | 0,10 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
Materie estranee non commestibili, non tossiche (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Allegato 2Definizioni dei difetti
Termini | Descrizione |
Grani spuntati | Grani a cui manca tutto il dente |
Grani rotti o Rotture | Grani a cui manca una parte superiore al dente |
Grani gessati | Grani o rotture la cui intera superficie ha aspetto opaco e farinoso |
Grani danneggiati da calore | Grani o rotture la cui colorazione naturale è cambiata per effetto del calore |
Grani danneggiati | Grani o rotture che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono grani danneggiati da calore |
Grani immaturi o malformati | Grani o rotture a maturazione incompleta e/o malformati |
Grani striati | Grani o rotture con striature di pericarpo pigmentato che rivestono una superficie inferiore ad ¿ della superficie totale |
Grani pigmentati | Grani o rotture con pericarpo pigmentato che ne riveste più di ¿ della superficie |
Grani di altre varietà | Grani o rotture di varietà diversa da quella maggioritaria |
Grani non completamente gelatinizzati | Grani o rotture di riso parboiled non completamente gelatinizzati e con un’evidente area opaca bianca |
Pecks | Grani o rotture di riso parboiled nei quali più di ¿ della superficie è di colore marrone scuro o nero a causa del processo parboiled |
Materie estranee commestibili | Semi, parti di semi e loro derivati commestibili |
Materie estranee non commestibili, non tossiche | Sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che non siano tossiche |
Allegato 3Metodi di analisiUNI 11106 Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.UNI ISO 14864 Riso – Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.DM 23.07.1994 Approvazione dei “metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati” – Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato.
(S.O. a GU 186 del 10/08/1994)REG.(CEE) N. 3406/93 – Allegato II , B b) – Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto
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