Nuova nota di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Dogane relativamente alla vendita di alcolici
L’Agenzia delle Dogane, con una nota del 18 dicembre 2019, Prot. 220911/RU, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia e licenza fiscale per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche.
Di seguito una sintesi:
1) L’Agenzia ricorda, innanzitutto, che le licenze previste dal D.Lgs. n. 504/1995 (Testo unico accise), in quanto abilitano i soggetti allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti, vanno acquisite dall’esercente prima dell’inizio delle stesse come espressamente sancito dall’art. 63, comma 1, del Testo unico accise.
In assenza della licenza fiscale non si può dare avvio, in forza della specifica disciplina giuridica tributaria, all’attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici.
2) La licenza relativa agli esercizi pubblici di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche ha portata omnicomprensiva ed include sia l’attività di vendita che di somministrazione di alcolici.
Nel comparto in esame, i soggetti economici sono tenuti all’obbligo di denuncia nei casi di vendita e/o somministrazione di prodotti alcolici contrassegnati (vale a dire: liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, ecc..) nonché di birra e di vino tranquillo o spumante, esercitata presso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, supermercati, altri esercizi commerciali del settore alimentare.
3) Continuano ad essere esclusi, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del Testo unico accise, dalla denuncia di esercizio i piccoli produttori di vino (soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno) che effettuano direttamente dall’azienda agricola la vendita del loro prodotto.
4) Avendo la licenza fiscale validità illimitata (fino a revoca), in caso di smarrimento o di eventi di pari effetto (distruzione, deterioramento, ecc..) l’esercente ne può richiedere in forma libera un duplicato all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sul luogo di esercizio dell’attività.
Nell’ipotesi di cessazione dell’attività, ne va data immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente cui va altresì restituita la licenza di esercizio, qualora atto in origine cartaceo.
5) Nel caso di variazione della titolarità dell’esercizio di vendita intervenuta in vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia (dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019), l’Agenzia conferma che occorre procedere all’aggiornamento del titolo abilitativo anteriormente rilasciato mediante sua volturazione con provvedimento espresso.
Al fine di consolidare la propria situazione giuridica e preservare la continuità aziendale, l’esercente subentrato nella gestione presenta al competente Ufficio delle dogane la denuncia di avvenuta attivazione, allegando il contratto avente ad oggetto il trasferimento o il godimento dell’azienda (cessione, affitto, usufrutto, ecc..) regolarmente depositato presso il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio. In questo caso viene mantenuto il codice ditta già attribuito al medesimo esercizio di vendita.
Il rilascio della nuova licenza è in ogni caso soggetto ad imposta di bollo.
L’Agenzia ricorda inoltre che, l’esercente intestatario dell’atto è tenuto in via ordinaria a dare tempestiva notizia all’Ufficio delle dogane di ogni variazione dei dati non incidenti sulla titolarità della gestione comunicati in sede di rilascio (ad es., variazione della residenza del titolare di impresa individuale). In tali ipotesi non si dà luogo a rilascio di altra licenza d’esercizio.
6) L’Agenzia segnala poi comportamenti difformi nei vari SUAP relativamente all’applicazione dell’imposta di bollo sulla comunicazione prescritta ex art. 2 del D.Lgs. n. 222/2016 per l’attività di vendita di alcolici.
Si ricorda che, secondo quanto disposto al comma 3, del citato articolo 2, per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica la SCIA (tra cui l’attività di vendita e somministrazione di alcolici), si applica il regime amministrativo della SCIA unica, secondo quanto previsto dall’articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990. Pertanto, nel caso in cui, per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo sportello unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza.
Ne deriva che, nel caso specifico, qualora l’esercente si avvalga del procedimento incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle dogane, assorbita per l’appunto dalla specifica comunicazione presentata dall’interessato al SUAP.
Lo Sportello unico trasmette la medesima comunicazione direttamente all’Ufficio delle dogane che conclude il procedimento di matrice tributaria, ove non ricorrano casi di diniego, con il rilascio della licenza di esercizio soggetta ad imposta di bollo da assolvere nelle forme previste, inclusi i sistemi di pagamento telematici resi disponibili.
Rientrando l’attività di vendita e somministrazione di alcolici tra quelle individuate per l’unificazione degli adempimenti presso il SUAP, alla comunicazione prevista per l’avvio della stessa parrebbe da applicarsi in via esclusiva, quale elemento integrato nella cosiddetta “SCIA unica”, il regime amministrativo previsto dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 222/2016 e, per esso, dall’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/90.
La configurazione giuridica unitaria rivestita dal predetto istituto, all’interno della quale la comunicazione non assume rilievo autonomo ed esaurisce i suoi effetti sostituivi, fa propendere per la non assoggettabilità di tale documento ad imposta di bollo.
7) Infine, l’Agenzia ricorda che, fermo restando che ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995 gli esercenti hanno l’obbligo di comunicare preventivamente alla stessa Agenzia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), i documenti e le comunicazioni indirizzate agli Uffici delle dogane possono essere presentati, in alternativa, anche a mano, posta elettronica o mediane il servizio postale utilizzando un’opzione che consenta di verificarne la consegna ai predetti Uffici.
La nota dell’Agenzia delle Dogane
Piero Nuciari
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