Nuova sentenza della Cassazione concernente gli alimenti “in cattivo stato di conservazione”
Con sentenza numero 2897/07 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulle problematiche relative al cattivo stato di conservazione degli alimenti.
Mentre in altri campi la Suprema Corte ha espresso in più occasioni pareri discordanti, tali da creare disorientamento al cittadino medio, sul problema della sicurezza degli alimenti continua invece a mantenere una discreta coerenza con i giudizi espressi negli ultimi anni.
Questa volta il caso trattato riguarda il rigetto del ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, l’autista di un automezzo che aveva proceduto al trasporto di alimenti in cattivo stato di conservazione perché trasportati con un mezzo non adeguatamente refrigerato, ad una temperatura ben più elevata rispetto a quella prevista per la conservazione dei prodotti di che trattasi.
In particolare, la Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso che prospettava il “difetto di motivazione” della sentenza di condanna, non condividendo l’argomentazione esposta dal ricorrente secondo il quale, ai fini della sussistenza del reato, la valutazione circa la pericolosità del prodotto alimentare va fatta in riferimento allo “stato effettivo di esso”, e non in relazione alle modalità di conservazione.
E’ da evidenziare che negli ultimi anni, sul tema degli alimenti in cattivo stato di conservazione, ad eccezione di qualche caso isolato, la giurisprudenza è unanime nell’affermare che -ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 30 aprile 1962, n. 283-, il quale punisce, tra la l’altro, la detenzione per la vendita di prodotti alimentari “in cattivo stato di conservazione”, rilevano le modalità irregolari (perché in contrasto con norme giuridiche di carattere tecnico ovvero con regole di comune esperienza) di conservazione delle sostanze alimentari, senza che occorra accertare la commestibilità del prodotto o il verificarsi di un danno per la salute del consumatore.
Di seguito si riportano alcune sentenze significative sull’argomento:
”[omissis] … l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie intese a garantire la buona conservazione del prodotto è di per sè sufficiente ad integrare la contravvenzione di cui alla legge n. 283 del 1962, art.5, lett. b) e art. 6, giacchè, trattandosi di reato di pericolo presunto, non esige, per la sua configurabilita’, un previo accertamento sulla commestibilità dell’alimento, nè il verificarsi di un danno per la salute del consumatore (Cass. Sez. 3^, n. 5528, 23.03.1998, De Matteis, RV. 210747).”
”[omissis]… ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall’articolo 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”, non è necessario che quest’ultimo si riferisca alle “caratteristiche intrinseche” di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le “modalità estrinseche” con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza” (Cass. Sezioni Unite, sentenza 19 dicembre 2001, Butti)
”[omissis]…In tema di disciplina degli alimenti, il reato di cui all’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, attesa la natura di reato di pericolo presunto, non esige per la sua configurabilità un previo accertamento sulla commestibilità dell’alimento, nè il verificarsi di un danno per la salute del consumatore. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III – 27.1.2004, Sent. n. 2649
”[omissis]… la disposizione dell’articolo 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, resta integrata solo dalla condotta di detenere per il commercio sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”, senza necessità che intervenga a perfezionarla anche “un danno alla salute personale del consumatore”; e ciò, a prescindere dalla qualificazione dogmatica del reato (di pericolo o di danno) che dipende dalla tesi che si ritenga di privilegiare nell’ individuazione dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice: reato di pericolo, se l’interesse tutelato viene ravvisato nella “salute pubblica”; reato di danno, se tale interesse viene individuato nell'”ordine alimentare”, cioè nell’interesse a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le dovute garanzie igieniche.” (Cassazione, Sezione III, 7 luglio 2004, Cicolella)
Nota Quella appena descritta costituisce la giurisprudenza maggioritaria. Per correttezza di informazione non possiamo non evidenziare che esiste anche una giurisprudenza minoritaria che segue un orientamento contrario: Cass. Sez. III, n. 2441 del 13.3.1995, ud. 12.10.1994, Guerra, rv. 201574; Cass. Sez. III n. 8319 del 25.7.1995, ud. 9.2.1995, Marini, rv. 202476; Cass. Sez. III, n. 4947 del 20.l.1997, c.c. 27.11.1996, Di Masi, rv. 206628). |
Una breve sintesi
Alla luce di quanto sopra esposto è possibile riassumere la problematica relativa agli alimenti “in cattivo stato di conservazione” nel seguente modo:
l’art. 5, lettera b, della legge 30 aprile 1962, n.283, vieta espressamente di impiegare nella preparazione di alimenti e bevande, vendere, detenere per vendere, sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.
Secondo la Cassazione Penale, il suddetto articolo “delinea un reato di pericolo presunto, nel senso che la fattispecie, in termini di offensività del bene giuridicamente tutelato, non esige un preventivo accertamento della commestibilità del prodotto né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore “ (Cass. Pen. Sez. VI sent. N. 1973 del 03/03/1993).
L’evoluzione interpretativa |
Nota: Per completezza di informazione si riporta un elenco delle norme penali poste a tutela della salute del consumatore: art. 5 l. 283/62 che punisce con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 309,00 a euro 30.987,00 (art. 6/4 l. 283/62) il divieto di mettere in commercio: · alimenti privati anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati con sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale (lett. a) · in cattivo stato di conservazione (lett. b) · con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (cfr. OM 11 ottobre 1978) (lett. c) · insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (lett. d) · con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (lett. g) art. 444 c.p., che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a euro 51,00 chiunque metta in commercio sostanze non contraffatte, né adulterate, ma comunque pericolose per la salute pubblica. art. 515 c.p. “Frode in commercio”, che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a euro 103,00 nell’ipotesi di vendita di una cosa mobile (alimenti) per un’altra o di una cosa mobile per origine, provenienza, quantità e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita. art. 516 “Vendita di sostanze non genuine come genuine” , che vieta la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, sanzionando i contravventori con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a euro 1.032,00. art. 13 l. 283/62 , che punisce con l’ammenda da euro 309,00 a euro 7.746,00 l’offerta in vendita o propaganda di sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità, da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti. |
Piero Nuciari
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