Nuovamente aggiornato il D.Lgs. n. 109/92
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 69 del 23/03/2006, il Decreto legislativo 8 febbraio 2006, n.114, avente come oggetto “Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.”
Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 7 Aprile, ha modificato e integrato gli articoli 5 (ingredienti), 7 (esenzione dall’indicazione degli ingredienti) e gli allegati del D.Lgs. 109/92 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
Le direttive che con tale provvedimento hanno fatto il loro ingresso nell’apparato normativo nazionale, sono:
1) la DIRETTIVA 2003/89/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003 che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
2) la DIRETTIVA 2005/63/CE della Commissione del 3 ottobre 2005
3) la DIRETTIVA 2004/77/CE.
La prima Direttiva, che tutela coloro che soffrono di allergie alimentari, prevede che nel caso in cui un alimento comprenda un ingrediente suscettibile di causare allergie o intolleranze, questo deve essere indicato nell’etichetta mediante la dicitura “contiene (nome ingrediente)”, a meno che non figuri già con il suo nome specifico nell’elenco degli ingredienti o nella denominazione di vendita.
Questo vale anche nel caso in cui tale l’ingrediente allergenico sia contenuto in un ingrediente composto presente in misura inferiore al 2% (per il quale, come si ricorderà, non è previsto l’obbligo di elencare in dettaglio i singoli ingredienti).
In altre parole, se un piatto di riso precotto (o pronto per cuocere) è condito con un condimento a crudo che prevede come ingrediente i semi di sesamo (in misura insignificante), la presenza dei suddetti semi deve essere comunque indicata con la dicitura “contiene semi di sesamo” (anche se il condimento utilizzato è meno del 2% e quindi, se ne potrebbe omettere l’elenco degli specifici ingredienti).
Gli ingredienti da evidenziare in ogni caso sono:
– Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
– Crostacei e prodotti a base di crostacei
– Uova e prodotti a base di uova
– Pesce e prodotti a base di pesce
– Arachidi e prodotti a base di arachidi
– Soia e prodotti a base di soia
– Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)
– Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
– Sedano e prodotti a base di sedano
– Senape e prodotti a base di senape
– Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
– Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
La seconda DIRETTIVA, la n. 2005/63/CE del 3 ottobre 2005, rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
In sintesi viene modifico l’allegato della direttiva 2005/26/CE sostituendo «Gelatina di pesce impiegata come supporto per le preparazioni di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi» a «Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente per vitamine e aromi»
La terza DIRETTIVA, la n. 2004/77/CE del 29 aprile 2004, modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l’etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio.
In conclusione, dal 7 Aprile p.v., il consumatore potrà contare su etichette alimentari più trasparenti visto che sarà obbligatorio indicare gli ingredienti che possono causare allergie (oltre che i vari additivi).
Per gli addetti ai controlli si evidenzia che il legislatore ha previsto che – fino alla data di esaurimento delle scorte – potranno continuare ad essere utilizzate anche le “vecchie etichette”.
Piero Nuciari
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114 Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. (GU n. 69 del 23-3-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita dei prodotti alimentari;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l’articolo 13;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l’Allegato B;
Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari; Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l’etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;
Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Etichettatura degli ingredienti
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio1992, n. 109, sono inseriti i seguenti: “2-bis. Gli ingredienti, elencati nell’Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. 2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell’Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell’ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito. 2-quater. Gli ingredienti elencati all’Allegato 2, sezione III, devono figurare nell’etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L’indicazione dell’ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all’Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine “contiene”, se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell’elenco degli ingredienti.”.
Articolo 2.
Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
1. Il comma 8 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: “8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di “frutta”, “ortaggi” o “funghi” immediatamente seguita dalla menzione “in proporzione variabile” e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell’elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.”.
Articolo 3.
Ingredienti sostituibili
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti: “10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti. 10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purchè costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell’Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell’elenco degli ingredienti con la menzione “contiene … e/o …”, se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.”.
Articolo 4.
Deroghe per gli ingredienti composti
1. Il comma 12 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: “12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
a) se l’ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 1;
b) se l’ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all’articolo 7, comma 1;
c) se l’ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l’elenco degli ingredienti.”.
Articolo 5.
Ingredienti assimilati agli additivi
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente: “d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.”.
Articolo 6.
Casi di esenzione
1. All’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all’Allegato 2, sezione III.”.
Articolo 7.
Abrogazioni
1. Nell’Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109], sono soppresse le denominazioni “frutta candita” e “ortaggi” e le relative designazioni.
Articolo 8.
Lista degli ingredienti allergenici
1. All’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all’Allegato I al presente decreto.
2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall’applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.
3. Ogni modifica alla sezione IV dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è adottata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute.
Articolo 9.
Prodotti contenenti acido glicirrizico
1. La sezione II dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è completata con l’aggiunta della categoria di prodotti indicata all’Allegato II al presente decreto.
Articolo 10.
Sostanze diverse dagli ingredienti
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell’Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.
Articolo 11.
Norme transitorie
1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all’Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all’esaurimento delle scorte.
Articolo 12.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Articolo 13.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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