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Nuovamente modificato il regolamento europeo relativo alla vendita delle uova: dal 1° Luglio 2007 sarà abrogato il Regolamento (CEE) n. 1907/90

Negli ultimi anni  diversi provvedimenti europei e nazionali si sono succeduti con l’evidente scopo di disciplinare il settore della commercializzazione delle uova, per una reale tutela dei consumatori.

Nel 2003, viene promulgato il D.Lgs. 29 luglio 2003 n. 267 avente come oggetto “Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”.

Nel 2004, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha pubblicato la Circolare 19 gennaio 2004, n.1, avente come oggetto “Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione”.

Nel 2005, lo stesso Ministero ha emanato il Decreto 4 marzo 2005, avente come oggetto “Modalità per l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, concernenti l’uso di particolari diciture, ai sensi del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 e del decreto legislativo del 29 luglio 2003, n. 267”.

Come tutti avranno notato, dal 1° gennaio 2004, sulle uova poste in vendita dalla grande distribuzione negli esercizi commerciali del settore alimentare e, dal 1° luglio 2005, anche su quelle poste in vendita dai piccoli allevatori, sono stampate delle sequenze di lettere e numeri.

Queste “stampigliature” sono il frutto di un obbligo di legge europeo definito “tracciabilità o rintracciabilità” (Regolamento CEE 2295 del 2003).

Anche se d’acchito  può sembrare che queste due parole abbiano lo stesso significato, in realtà indicano due concetti molto differenti.

Per tracciabilità si intende il percorso da monte a valle e cioè  la possibilità di seguire il processo produttivo delle materie prime fino al prodotto finito.

Rintracciabilità significa, invece, avere la possibilità di ripercorrere il processo produttivo a ritroso, da valle a monte e cioè dal prodotto finito, all’origine della materia prima; nel nostro caso, grazie alle stampigliature, sarà possibile risalire alla storia dell’uovo fino alla gallina che lo ha deposto.

Nota
Il significato del codice stampigliato

La prima cifra a sinistra, che va da 0 a 3, indica il tipo di allevamento che ha prodotto l’uovo: biologico, a terra, all’aperto o in gabbia.
Le due lettere che seguono “IT” attestano che l’uovo è stato prodotto in Italia.
Le tre cifre che seguono rappresentano il codice ISTAT del Comune dove ha sede l’allevamento.
Le ultime due lettere stanno invece ad indicare la Provincia (Es: VR, AN, AP, MI, NA ).
Le tre ultime cifre finali sono il codice dell’allevamento.

Con il Regolamento CE n. 1028/2006 del 19 Giugno 2006, cambiano ancora le regole di commercializzazione.
L’articolo che ci interessa è il n. 4, relativo alla stampigliatura delle uova.
Il nuovo regolamento CE n. 1028/2006 prevede, infatti, la facoltà per gli stati membri di esonerare dall’obbligo della stampigliatura le uova della categoria B, commercializzate esclusivamente nel proprio territorio.
Altra modifica introdotta dall’articolo riguarda la facoltà per gli Stati membri di esonerare dall’obbligo della stampigliatura i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole che vendono le loro uova nei mercati pubblici, a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita.

Nota
In base alla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  del 19 gennaio 2004, n.1, avente come oggetto “Regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, sulla commercializzazione delle uova e del regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, di applicazione”, dal 1° gennaio 2004, le uova sono classificate dai centri d’imballaggio solamente in due categorie di qualita’:
uova «A» (o «uova fresche»), destinate al consumo umano;
uova «B», destinate alle industrie alimentari e non alimentari.

 
Alla luce di quanto descritto, considerando che le innovazioni previste dall’articolo 4 sono una facoltà e non un obbligo, si spera che lo Stato italiano lasci immutato il contenuto del Decreto
4 marzo 2005, che disciplina la vendita delle uova nel nostro Paese, visto che se consentisse ai piccoli coltivatori di non stampigliare la loro produzione di uova, le renderebbe di fatto irrintracciabili nell’ipotesi in cui qualche quantitativo risultasse pericoloso per la salute pubblica.
Ancora una volta è triste constatare come in ambito europeo gli interessi economici vengono prima della sicurezza dei consumatori.

                                                                                                         Piero Nuciari

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