Nuove etichette per la produzione biologica
A seguito dell’entrata in vigore della normativa Ue n. 834/2007, avvenuta il 1° gennaio 2009,
dal 1° Luglio 2009 i produttori di cibo biologico nell’Unione europea saranno obbligati a usare il logo biologico Ue.
Nota La normativa Ue 834/2007 è un insieme di disposizioni che illustrano in modo completo gli obiettivi, i principi, e le regole di base della produzione biologica. |
Ad una attenta analisi, la nuova normativa risulta essere molto più chiara e completa rispetto al precedente Regolamento 2092/91; i principi contenuti, infatti, illustrano in modo completo le regole di base della produzione biologica, sia per gli agricoltori che per i consumatori.
Secondo le nuove disposizioni, quindi, i produttori di cibo biologico nell’Unione europea saranno obbligati a usare il nuovo logo Ue a partire dal 1° luglio 2009. Gli importatori di cibo biologico, invece, avranno la facoltà di scegliere se usarlo o meno.
Il logo, in ogni caso, sarà utilizzato insieme all’indicazione dell’origine del prodotto.
Queste, in sintesi, le principali novità introdotte dalla normativa:
– per fregiarsi del logo biologico Ue, è previsto che almeno il 95% degli ingredienti utilizzati per il prodotto finale debba essere biologico;
– tutti gli altri prodotti finali (non bio) realizzati secondo le norme, possono riportare la dicitura “biologico” solo all’interno della lista degli ingredienti,
– nella produzione biologica è vietato usare gli Ogm;
– i prodotti che contengono Ogm, non possono essere etichettati come biologici, eccetto quelli contenenti fino allo 0,9 % di Ogm residui per contaminazione accidentale;
– le importazioni di prodotti biologici sono permesse solo se esistono le garanzie equivalenti del paese d’origine.
Nota La nuova normativa risponde alle conclusioni del Consiglio dell’ottobre 2004 sul Piano d’azione europeo in merito ai cibi e all’agricoltura biologici del giugno 2004, il quale aveva dato una visione strategica d’insieme per il contributo dell’agricoltura biologica alla Politica agricola comune della Ue. E’ da evidenziare che l’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un’apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. |
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, è da evidenziare che le modalità di applicazione del Reg. 834 sono contenute nel Regolamento 889 del 2008.
Nota Il Reg. 834/07/CE nel corso del 2008 è stato completato negli aspetti applicativi dal Reg. 889/2008, del 5 settembre 2008, che definisce, tra le altre cose, lo smaltimento delle scorte di prodotti ottenuti in conformità al Reg. 2092/91 anteriormente al 1° gennaio 2009 e le scorte di materiali di imballaggio che possono essere utilizzati fino al 1° gennaio 2012. |
Piero Nuciari
Il testo del regolamento Ue 834/2007
Il testo del Reg. CE n. 889/2008
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