Novità legislative

Nuove regole nell’etichettatura dell’olio vergine ed extravergine di oliva

Il 18 Ottobre 2007 il ministero delle Politiche Agricole ha emanato il Decreto 9 Ottobre 2007, che prevede l'obbligo di indicare nell’etichettatura dell’olio vergine ed extravergine di oliva la provenienza delle olive impiegate e l’ubicazione del frantoio. 

  Il crescente consumo di olio di oliva ed il conseguente accresciuto interscambio tra i paesi produttori dell’unione europea, hanno spinto il Governo italiano a promuovere una politica di sostegno al settore olivicolo orientata allo sviluppo produttivo, alla tutela degli interessi economici degli olivicoltori e, soprattutto, dei consumatori.

 La norma appena emanata, che entrerà in vigore nella seconda metà di Gennaio 2008, nel tutelare i cittadini si è ispirata ad un principio che è stato tradotto nella posizione di garanzia del consumatore, considerato il soggetto debole perchè nella condizione di non poter controllare la regolarità dell’alimento che intende acquistare.

 Il principio cardine del suddetto provvedimento, riguarda l’obbligo, per i produttori, di riportare nell’etichetta l’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive nonché il nome dello Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione  e' stata effettuata. Viene evidenziato che nel caso in cui le olive utilizzate non provengano da un unico stato membro, nell'etichetta dovrà essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

 
Nell’ipotesi in cui le olive siano state coltivate in uno Stato diverso da quello dove è ubicato il frantoio, tale circostanza dovrà essere indicata con la dicitura “Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate in  (indicazione  dello  Stato  o  del  Paese  di  coltivazione delle olive)”.

 Secondo Coldiretti, l'obbligo di indicazione della provenienza delle olive è un contributo per impedire di confondere per made in Italy i prodotti ottenuti con olive spagnole, greche e tunisine, visto che la metà dell'olio italiano - venduto nel nostro paese - è ricavato da olive di cui non si conosce la provenienza. 
 Una pratica confermata dalle recenti indagini di mercato che hanno confermato un incremento annuale del 30% delle importazioni di olive dall'estero, contrapposto al calo della produzione nazionale del 10%. 

 
La pubblicazione del Decreto 9 Ottobre 2007, segna la vittoria della Coldiretti che dopo anni di battaglie nelle piazze e in Parlamento, è finalmente riuscita a fare in modo che i cittadini possano conoscere la provenienza dell’olio che consumano tutti i giorni. 

 Secondo il presidente dell’associazione, Sergio Marini, l'emanazione del decreto, a prescindere dal parere della commissione europea, è un importante atto di responsabilità del Ministro perché, oltre a rappresentare il tentativo di arginare le frodi e gli inganni perpetrati quasi quotidianamente nel nostro Paese, ha il  preciso scopo di tutelare la salute e la trasparenza dell'informazione ai consumatori.

                                                                                               Piero Nuciari
 

  
 
 DECRETO 9 Ottobre 2007
 Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva. (GU n. 243 del 18-10-2007 )

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 
  Visto  il  Regolamento  (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle
norme   di   commercializzazione  dell'olio  di  oliva,  che  prevede
l'obiettivo  di  realizzare  un  regime  obbligatorio di designazione
dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;
  Visto il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, "Regolamento del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che stabilisce i principi e i
requisiti   generali   della   legislazione   alimentare,  istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo  della  sicurezza alimentare", in particolare gli articoli 16 e
18;
  Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione
della  direttiva  89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari",  in  particolare  l'art.  3,  comma 5-bis,  e l'art. 18,
comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79,   recante  le  norme  di  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali;
  Tenuto  conto  dell'importanza dell'olio vergine ed extravergine di
oliva  per  il  settore  agroalimentare  italiano in virtu' della sua
diffusione  e presenza nella cultura enogastronomica italiana e nella
dieta mediterranea;
  Considerata  la  necessita' di scongiurare i ricorrenti fenomeni di
contraffazione  nonche'  le  frodi  nell'ambito  delle  attivita'  di
commercializzazione dell'olio di oliva vergine ed extravergine;
  Considerato   che   gli   oli   di   oliva   vergini   direttamente
commercializzati  possono  presentare  qualita' e sapori notevolmente
diversi tra loro a seconda dell'origine geografica;
  Ritenuto  di  dover  emanare norme che consentano ai consumatori di
effettuare  scelte  di  acquisto  consapevoli  relativamente all'olio
extra vergine di oliva;
  Atteso  che  la  rintracciabilita'  dell'olio  di  oliva vergine ed
extravergine  soddisfa  anche le esigenze di sicurezza alimentare per
la commercializzazione del prodotto;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 1° agosto 2007;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
      Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine
 
  1.   Al   fine  di  assicurare  la  rintracciabilita'  dell'origine
dell'olio   di   oliva   vergine   ed  extravergine  e'  obbligatoria
l'indicazione  dello  Stato  membro  o del Paese terzo corrispondente
alla  zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove
e'   situato  il  frantoio  in  cui  e'  stato  estratto  l'olio.  La
designazione   dell'origine  a  livello  regionale  e'  riservata  ai
prodotti  che  beneficiano di una denominazione di origine protetta o
di una indicazione geografica protetta.
                              
            
 
                                Art. 2.
 
                Indicazioni obbligatorie in etichetta
 
  1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive,
fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti
DOP  e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la
coltivazione  e'  stata effettuata. In caso di olive non coltivate in
un  unico  Stato  membro  o  Paese  terzo, nell'etichetta deve essere
indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive
sono state coltivate, in ordine decrescente per quantita' utilizzate.
  2.  Qualora  le  olive  siano  state coltivate in uno Stato o Paese
diverso  da quello in cui e' situato il frantoio, nell'etichetta deve
essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione
dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate
in  (indicazione  dello  Stato  o  del  Paese  di  coltivazione delle
olive)".
  3.  Nel  caso  di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non
estratti  in  un  unico  Stato  membro  o  Paese  terzo, salvo quanto
previsto  nei  commi precedenti,  nell'etichetta deve essere indicato
l'elenco  di  tutti  gli  Stati  o  Paesi  terzi nei quali sono stati
estratti gli oli.
                               Art. 3.
 
                              Controlli
 
  1.  I  controlli  sull'applicazione  delle  disposizioni  di cui al
presente  decreto  sono  demandati  all'Ispettorato  centrale  per il
controllo   della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  che,  per
l'esercizio  delle relative funzioni, puo' avvalersi di Agecontrol. I
controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
 
                               Art. 4.
 
                              Sanzioni
 
  1.  Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del
presente  decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive
modificazioni.
 
                               Art. 5.
 
                          Norme transitorie
 
  1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla
sua  pubblicazione.  Gli  oli  etichettati  prima di tale data, privi
delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti
entro i successivi diciotto mesi.

 
                               Art. 6.
 
                        Mutuo riconoscimento
 
  1.   I   prodotti   di  cui  all'art.  1  legalmente  fabbricati  o
commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e
legalmente  fabbricati  negli  Stati  parti dell'accordo sullo spazio
economico  europeo  possono  essere  commercializzati  nel territorio
italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva
2000/13   CE  concernente  l'etichettatura,  la  presentazione  e  la
pubblicita' dei prodotti alimentari - e' vietato commercializzare nel
territorio  italiano  prodotti  che  non  riportino  in  etichetta le
indicazioni  di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni e'
suscettibile   di   indurre   in  errore  il  consumatore  in  ordine
all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 ottobre 2007
 
                                               Il Ministro: De Castro
 

 

Views: 105

Condividi