Nuove regole nell’etichettatura dell’olio vergine ed extravergine di oliva
Il 18 Ottobre 2007 il ministero delle Politiche Agricole ha emanato il Decreto 9 Ottobre 2007, che prevede l'obbligo di indicare nell’etichettatura dell’olio vergine ed extravergine di oliva la provenienza delle olive impiegate e l’ubicazione del frantoio. Il crescente consumo di olio di oliva ed il conseguente accresciuto interscambio tra i paesi produttori dell’unione europea, hanno spinto il Governo italiano a promuovere una politica di sostegno al settore olivicolo orientata allo sviluppo produttivo, alla tutela degli interessi economici degli olivicoltori e, soprattutto, dei consumatori. La norma appena emanata, che entrerà in vigore nella seconda metà di Gennaio 2008, nel tutelare i cittadini si è ispirata ad un principio che è stato tradotto nella posizione di garanzia del consumatore, considerato il soggetto debole perchè nella condizione di non poter controllare la regolarità dell’alimento che intende acquistare. Il principio cardine del suddetto provvedimento, riguarda l’obbligo, per i produttori, di riportare nell’etichetta l’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive nonché il nome dello Stato membro o il Paese terzo in cui la coltivazione e' stata effettuata. Viene evidenziato che nel caso in cui le olive utilizzate non provengano da un unico stato membro, nell'etichetta dovrà essere indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.
Nell’ipotesi in cui le olive siano state coltivate in uno Stato diverso da quello dove è ubicato il frantoio, tale circostanza dovrà essere indicata con la dicitura “Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)”. Secondo Coldiretti, l'obbligo di indicazione della provenienza delle olive è un contributo per impedire di confondere per made in Italy i prodotti ottenuti con olive spagnole, greche e tunisine, visto che la metà dell'olio italiano - venduto nel nostro paese - è ricavato da olive di cui non si conosce la provenienza. Una pratica confermata dalle recenti indagini di mercato che hanno confermato un incremento annuale del 30% delle importazioni di olive dall'estero, contrapposto al calo della produzione nazionale del 10%.
La pubblicazione del Decreto 9 Ottobre 2007, segna la vittoria della Coldiretti che dopo anni di battaglie nelle piazze e in Parlamento, è finalmente riuscita a fare in modo che i cittadini possano conoscere la provenienza dell’olio che consumano tutti i giorni. Secondo il presidente dell’associazione, Sergio Marini, l'emanazione del decreto, a prescindere dal parere della commissione europea, è un importante atto di responsabilità del Ministro perché, oltre a rappresentare il tentativo di arginare le frodi e gli inganni perpetrati quasi quotidianamente nel nostro Paese, ha il preciso scopo di tutelare la salute e la trasparenza dell'informazione ai consumatori. Piero Nuciari DECRETO 9 Ottobre 2007 Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva. (GU n. 243 del 18-10-2007 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle
norme di commercializzazione dell'olio di oliva, che prevede
l'obiettivo di realizzare un regime obbligatorio di designazione
dell'origine per l'olio extravergine e vergine di oliva;
Visto il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178, "Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare", in particolare gli articoli 16 e
18;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione
della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari", in particolare l'art. 3, comma 5-bis, e l'art. 18,
comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n.
79, recante le norme di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
Tenuto conto dell'importanza dell'olio vergine ed extravergine di
oliva per il settore agroalimentare italiano in virtu' della sua
diffusione e presenza nella cultura enogastronomica italiana e nella
dieta mediterranea;
Considerata la necessita' di scongiurare i ricorrenti fenomeni di
contraffazione nonche' le frodi nell'ambito delle attivita' di
commercializzazione dell'olio di oliva vergine ed extravergine;
Considerato che gli oli di oliva vergini direttamente
commercializzati possono presentare qualita' e sapori notevolmente
diversi tra loro a seconda dell'origine geografica;
Ritenuto di dover emanare norme che consentano ai consumatori di
effettuare scelte di acquisto consapevoli relativamente all'olio
extra vergine di oliva;
Atteso che la rintracciabilita' dell'olio di oliva vergine ed
extravergine soddisfa anche le esigenze di sicurezza alimentare per
la commercializzazione del prodotto;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 1° agosto 2007;
Decreta:
Art. 1.
Etichettatura dell'olio di oliva vergine ed extravergine
1. Al fine di assicurare la rintracciabilita' dell'origine
dell'olio di oliva vergine ed extravergine e' obbligatoria
l'indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente
alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove
e' situato il frantoio in cui e' stato estratto l'olio. La
designazione dell'origine a livello regionale e' riservata ai
prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o
di una indicazione geografica protetta.
Art. 2.
Indicazioni obbligatorie in etichetta
1. L'indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive,
fatta salva la disciplina della designazione d'origine per i prodotti
DOP e IGP, deve riportare lo Stato membro o il Paese terzo in cui la
coltivazione e' stata effettuata. In caso di olive non coltivate in
un unico Stato membro o Paese terzo, nell'etichetta deve essere
indicato l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive
sono state coltivate, in ordine decrescente per quantita' utilizzate.
2. Qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese
diverso da quello in cui e' situato il frantoio, nell'etichetta deve
essere riportata la seguente dicitura: "Olio estratto in (indicazione
dello Stato o Paese in cui e' situato il frantoio) da olive coltivate
in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle
olive)".
3. Nel caso di tagli di oli di oliva vergine ed extravergine non
estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, salvo quanto
previsto nei commi precedenti, nell'etichetta deve essere indicato
l'elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali sono stati
estratti gli oli.
Art. 3.
Controlli
1. I controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto sono demandati all'Ispettorato centrale per il
controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari che, per
l'esercizio delle relative funzioni, puo' avvalersi di Agecontrol. I
controlli sono estesi a tutte le aziende della filiera interessate.
Art. 4.
Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 del
presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 18,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive
modificazioni.
Art. 5.
Norme transitorie
1. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla
sua pubblicazione. Gli oli etichettati prima di tale data, privi
delle indicazioni di cui al precedente art. 2, possono essere venduti
entro i successivi diciotto mesi.
Art. 6.
Mutuo riconoscimento
1. I prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o
commercializzati negli altri Stati dell'Unione europea o in Turchia e
legalmente fabbricati negli Stati parti dell'accordo sullo spazio
economico europeo possono essere commercializzati nel territorio
italiano. Tuttavia - in attuazione dei principi di cui alla direttiva
2000/13 CE concernente l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari - e' vietato commercializzare nel
territorio italiano prodotti che non riportino in etichetta le
indicazioni di cui all'art. 2 se la mancanza di dette indicazioni e'
suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine
all'origine o alla provenienza effettiva degli stessi prodotti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro
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