Novità legislative

NUOVO REGOLAMENTO (CE) 889/2008: ECCO I CAMBIAMENTI IN ARRIVO PER L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIO

Il 1° gennaio 2009 andrà in pensione, dopo 17 anni di onorata carriera, il Reg. CEE 2092/91 sull’etichettatura dei prodotti “Bio”, che verrà sostituito dal Reg. CE 834/2007 recentemente integrato dal Reg. CE 889/2008.

Prima di descrivere sommariamente le principali novità riguardanti l’etichettatura, introdotte dal nuovo regolamento, è il caso di elencare per quali prodotti si applicherà il regolamento (CE) 889/2008.
La nuova normativa riguarderà:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati. Gli animali interessati sono: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (Galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche) e api;

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti. Eccetto i prodotti dell’acquacoltura, della caccia e della pesca, le alghe marine e i lieviti;

c) mangimi;

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.

Riguardo all’etichettatura, queste di seguito sono le nuove regole.

E’ da evidenziare che i prodotti trasformati potranno utilizzare termini che suggeriscano all’acquirente che il prodotto, trasformato conformemente al regolamento europeo, è da agricoltura biologica se:

  • almeno il 95% in peso degli ingredienti è da agricoltura biologica e gli eventuali ingredienti non bio sono compresi nell’Allegato IX;

Nota
In questo caso l’indicazione della provenienza biologica è inserita nella denominazione di vendita

  • qualche ingrediente sia proveniente da agricoltura biologica.

Nota
L’indicazione della provenienza biologica è nell’elenco degli ingredienti, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola;
 
  • il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola siano provenienti da agricoltura biologica.

Nota
L’indicazione della provenienza biologica è nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.
 

Inoltre il Regolamento prevede che dall’1 luglio 2010 sull’etichetta dovrà essere inserito il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo e il luogo di origine delle materie prime agricole.

Relativamente allo smaltimento delle scorte, il limite temporale massimo previsto arriva al 1° gennaio 2012.

In pratica i prodotti ottenuti ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009, a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, potranno continuare ad essere commercializzati, con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, fino ad esaurimento delle scorte.

Circa i materiali da imballaggio è da dire che a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 – potranno continuare ad essere utilizzati per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico – fino al 1° gennaio 2012, a condizione che  i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

                                                                                Piero Nuciari

Regolamento Ce 834/2007
Regolamento Ce 889/2008

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