NUOVO REGOLAMENTO (CE) 889/2008: ECCO I CAMBIAMENTI IN ARRIVO PER L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIO
Il 1° gennaio 2009 andrà in pensione, dopo 17 anni di onorata carriera, il Reg. CEE 2092/91 sull’etichettatura dei prodotti “Bio”, che verrà sostituito dal Reg. CE 834/2007 recentemente integrato dal Reg. CE 889/2008.
Prima di descrivere sommariamente le principali novità riguardanti l’etichettatura, introdotte dal nuovo regolamento, è il caso di elencare per quali prodotti si applicherà il regolamento (CE) 889/2008.
La nuova normativa riguarderà:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati. Gli animali interessati sono: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (Galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche) e api;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti. Eccetto i prodotti dell’acquacoltura, della caccia e della pesca, le alghe marine e i lieviti;
c) mangimi;
d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Riguardo all’etichettatura, queste di seguito sono le nuove regole.
E’ da evidenziare che i prodotti trasformati potranno utilizzare termini che suggeriscano all’acquirente che il prodotto, trasformato conformemente al regolamento europeo, è da agricoltura biologica se:
- almeno il 95% in peso degli ingredienti è da agricoltura biologica e gli eventuali ingredienti non bio sono compresi nell’Allegato IX;
Nota |
- qualche ingrediente sia proveniente da agricoltura biologica.
Nota L’indicazione della provenienza biologica è nell’elenco degli ingredienti, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola; |
- il principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e tutti gli altri ingredienti di origine agricola siano provenienti da agricoltura biologica.
Nota L’indicazione della provenienza biologica è nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, con la percentuale totale di ingredienti biologici rispetto alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. |
Inoltre il Regolamento prevede che dall’1 luglio 2010 sull’etichetta dovrà essere inserito il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo e il luogo di origine delle materie prime agricole.
Relativamente allo smaltimento delle scorte, il limite temporale massimo previsto arriva al 1° gennaio 2012.
In pratica i prodotti ottenuti ed etichettati anteriormente al 1° gennaio 2009, a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91, potranno continuare ad essere commercializzati, con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico, fino ad esaurimento delle scorte.
Circa i materiali da imballaggio è da dire che a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 – potranno continuare ad essere utilizzati per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico – fino al 1° gennaio 2012, a condizione che i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.
Piero Nuciari
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