Obbligo di indicazione dell’origine dei funghi
Il Dr. Giovanni Rossi, tecnico della prevenzione, esperto in micologia, mi ha inviato questo interessante articolo che consiglio a tutti di leggere.
Funghi e origine
Dott Giovanni Rossi – Tecnico della Prevenzione
La stagione dei funghi è iniziata, in questo periodo, si riempiono i negozi di alimentari di prodotti a base di funghi da quelli secchi a vasetti sott’olio ecc.. . Quest’anno rispetto al passato c’è una grossa novità, l’obbligo di indicare l’origine, infatti dal 1° aprile 2020 ( periodo del lockdown) è applicativo il Regolamento 775/2018 recante modalità di applicazione dell’articolo 26,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina le informazioni ai consumatori sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Il Regolamento 775/2018 dispone che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso
in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o luogo di provenienza
reali dell’alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.
Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
Nel settore dei funghi la quasi totalità della materia prima risulta non nazionale ma estera in genere di provenienza comunitaria ( es. Romania, Polonia ) e/o extracomunitaria (es. Cina ).
I produttori e/o confezionatori prima della normativa non erano tenuti ad indicare l’origine della materia prima e molti giocavano sulla rappresentazione grafica (ad esempio: la raffigurazione di un bosco delle nostre montagne ecc. )
e/o dell’indicazione geografica della sede dello stabilimento con tanto di bandierina italiana sull’etichette.
L’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che, quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario in questione, oppure il paese d’origine o luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento.
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita: con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
«UE», «non UE» o «UE e non UE» o una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi.
Tali informazioni fornite devono essere riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 e nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per
l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento.
Per ingrediente primario si definisce come l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa (Reg. UE 1169/11, art. 2.2. q).
Si precisa che l’indicazione di ORIGINE è obbligatorio da norme specifiche di settore (es. ortofrutticoli freschi, prodotti biologici, DOP, carni non trasformate, prodotti ittici freschi, miele, uova, olio extra vergine e vergine di oliva ecc. ).
Rientra anche per i funghi freschi spontanei l’obbligo di indicare l’origine la Comunità europea aveva chiarito che per i funghi e tartufi le indicazioni obbligatorie devono essere presenti sui documenti che accompagnano il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione e che l’indicazione del Paese di origine è sempre obbligatoria per tutti i prodotti ortofrutticoli freschi, anche se esentati dal rispetto della norma di commercializzazione generale, come tartufi e funghi spontanei.
Dr. Giovanni Rossi
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