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Olio di Oliva: pubblicato il decreto sulle sanzioni e in arrivo altre novità

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  numero 103/2016, in vigore dal 1 Luglio 2016, relativo alle sanzioni sull’olio d’oliva.
Tra le principali novità, figurano le sanzioni per il cosiddetto “country sounding”, ovvero la sanzionabilità dell’evocazione di un’origine geografica dell’olio diversa dall’origine dell’olio stesso, anche se correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi; per la mancata o difforme indicazione in etichetta dell’informazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto dell’obbligo di tenere i registri degli oli d’oliva e di sansa d’oliva.

Da evidenziare è il contenuto dell’articolo 4, comma 1,  che prevede pesanti sanzioni in capo ai produttori che riportano “segni, figure o illustrazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri.”

La norma riveste una grande importanza perché è la prima volta nel nostro Paese che viene prevista una sanzione per  il fenomeno cosiddetto “Country sounding”, che consiste nel riportare sulla confezione dei segni richiamanti un’origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetta. Ad esempio, si pensi a un olio d’oliva extra vergine che in etichetta riporta correttamente la dizione dell’origine “Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione”, ma che presenta sulla bottiglia o nel packaging “segni, figure o illustrazioni che possono evocare” un’origine italiana (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.).
IL Country sounding è un fenomeno in espansione nel nostro Paese, complice (suo malgrado)  il consumatore italiano che è più portato a fidarsi dell’immagine  che vede anziché controllare i dati riportati in etichetta. Con il Decreto il Ministero ha inteso fermare questo malcostume messo in atto per incentivare le vendite di prodotti scadenti al fine di tutelare i cittadini.

Dal punto di vista operativo la norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l’olio, quando l’etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto possono evocare un’origine diversa.

Altra nota da evidenziare è la competenza sanzionatoria, un tempo regionale, ora affidata allo Stato (Ispettorato centrale repressione frodi).

Il Decreto introduce anche la novità della “clausola di salvezza” riguardante tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8; questa clausola subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.

Il lettore sicuramente esulterà perché, effettivamente, questa volta il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha svolto un buon lavoro…

La brutta notizia

Sì, perché dopo la buona c’è quasi sempre la brutta notizia!

La brutta notizia è che è stata approvata in via definitiva dalla Camera la legge europea 2015/16, che apporta modifiche in tema di etichettatura dell’olio extra vergine di oliva.
Le novità di rilievo sono le le modifiche degli artt. 1 e 7 della legge “Salva olio italiano”, conosciuta anche come legge Mongiello (L. n. 9 del 22/11/2013).
E’ stato eliminato l’obbligo di indicare con maggior evidenza cromatica “l’indicazione d’origine delle miscele di oli d’oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo”.

Non sarà quindi più necessario rendere più evidente, anche grazie ai colori, l’origine comunitaria o extracomunitaria dell’olio, poiché, come scrive l’Ufficio Studi della Camera: “risulta discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento (UE) n. 1169/2011.”

L’articolo è stato dunque così modificato: “L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire”

La seconda abrogazione, sicuramente più “dura da digerire” riguarda l’eliminazione del limite massimo dei 18 mesi dall’imbottigliamento (art. 7).
In pratica per l’olio di oliva viene eliminato il TMC (Termine minimo di conservazione) previsto dalla norma, ma sarà lo stesso produttore (imbottigliatore) che glielo darà a sua discrezione.

Anche in questo caso, lo Stato italiano è stato costretto dall’Europa che aveva aperto una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 4632/13/AGRI).
La motivazione addotta è realmente inverosimile e denota come in Europa chi comandi veramente sono le lobbies e non i cittadini o i politici: “La Commissione (ndr Europea) ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell’olio e la durata di conservazione.”

Inoltre “la disposizione (ndr l’articolo 7 originario della legge Salva Olio) è ritenuta contraria al regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l’olio d’oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima”

Cosa cambia per il consumatore

E’ bene evidenziare che i 18 mesi  originariamente previsti dalla Legge salva Olio,  non erano un termine perentorio ma solo quello massimo da indicare in etichetta dalla data di imbottigliamento.

Una “pecca” della Legge evidenziata dagli esperti del settore e dalle associazioni dei consumatori già dalla data di entrata in vigore della stessa nel 2013, visto che  il limite dei 18 mesi era stabilito sulla data di imbottigliamento e non su quella di produzione.
In questo modo era impossibile capire, tranne per i Dop/Igp, se l’extra vergine fosse una miscela di oli di diverse campagne olearie.
(Un inganno neanche sapientemente nascosto tra le righe della legge Mongiello, che si era prefissata lo scopo di tutelare i consumatori!).

L’attuale formulazione introduce certamente più chance per gli imbottigliatori e gli industriali di eseguire miscele di diverse annate, potendo dare la data di scadenza che ritengono più opportuna.

La nota positiva della nuova formulazione della legge, prevede l’obbligatorietà dell’inserimento della campagna olearia di produzione, ovvero della data di produzione, nel caso l’olio sia  completamente italiano e prodotto in una sola annata.

Per chi acquista 100% italiano, quindi, vi sarà una possibilità in più di distinguere il prodotto.

In pratica sugli scaffali il consumatore potrà trovare due tipi di olio 100% italiani; quello con la sola data di scadenza ma privo dell’indicazione della campagna olearia, che sarà composto da miscele di oli italiani di diverse annate, e quello con riportata in etichetta la data di scadenza  e la campagna olearia di produzione, sicuramente più sicuro e pregiato.

Di seguito il formulato di legge che ha modificato quello preesistente: “Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).”

Analizzando l’articolo è comunque evidente come il legislatore italiano abbia cercato di tutelare la produzione italiana distinguendola indirettamente da quella degli altri stati membri dell’Unione Europea o extra Ue.
Speriamo che per Bruxelles non sia lo spunto per qualche procedura di infrazione a carico del nostro Paese!.

Non so cosa il lettore penserà del  Brexit, ma è difficile non prendere atto di come l’appartenenza del nostro Paese alla Ue, all’Unione Europea degli ultimi anni, sottomessa alle lobbies e ai poteri forti, incapace di lavorare per la tutela dei cittadini, che tratta di nascosto con gli USA il Ttip, destinato a distruggere le economie di tutti i paesi membri (Messico docet!), sia non un bene ma una zavorra da scaricare quanto prima!

Lentamente, ma inesorabilmente, la produzione nazionale italiana, che ha reso famoso il nostro Paese nel mondo, viene smantellata, complice la nostra classe politica, corrotta e incapace.
Anche l’olio italiano, è triste dirlo, sta seguendo questa sorte!
E’ di qualche giorno fa la notizia del via libera del Governo Renzi al Ttip, e tra poco, molto probabilmente ( se non accade qualcosa), entro la fine dell’anno, ne vedremo delle belle, considerata l’accelerazione che sta dando al trattato il Governo Obama!

Viene spontaneo chiedersi se non sia ora di cambiare, di mettere sulla bilancia i costi e i benefici di questa appartenenza all’Unione Europea, nata per e con nobili scopi, ma trasformatasi nel tempo in un baraccone dove i politici sono palesemente ed esclusivamente servi delle banche e degli interessi economici.
…Forse è il caso di iniziare ad essere più attenti  a quello che ci sta accadendo attorno, a nostra insaputa!
Nel nostro interesse!

Piero Nuciari

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