Ora il benzinaio può venderci legalmente meno carburante
La notizia ha dell’incredibile!
Dopo le truffe dei benzinai documentate nei servizi giornalistici di Striscia la Notizia, dopo le denunce a carico di benzinai disonesti operate dalla Guardia di Finanza in campo nazionale, il Governo è intervenuto per disciplinare la problematica delle pompe di benzina che erogano meno carburante di quello dichiarato, emanando un provvedimento che, di fatto, favorisce i benzinai a discapito dei consumatori.
Con il DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ampliato il limite di tolleranza entro il quale una pompa di benzina può erogare meno carburante di quello che dovrebbe, senza che si configuri la truffa.
La nuova norma ha aumentato del 50% il margine di errore per i misuratori di erogazione, portandolo dal 5 al 7,5 per mille. In sintesi, se prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, su 20 litri erogati dalla pompa di benzina (quantità di riferimento per il controllo metrico) potevano essere erogati in più o in meno 0,1 litri (corrispondenti a circa 15,5 centesimi), con la nuova normativa la tolleranza delle pompe di erogazione del carburante consentono ora 0,15 litri di differenza (in più o in meno) per un prezzo di 23,25 centesimi.
Ora, è pur vero che per manomettere l’erogatore meccanico occorre togliere la piombatura esponendosi a potenziali sanzioni nel caso di controllo a campione da parte dell’Ispettore metrico, ma è anche vero che, attualmente, l’80% dei distributori di carburante sono elettronici, governati da centraline che possono essere manomesse facilmente, come dimostrato negli ultimi anni da diversi servizi giornalistici.
Una battuta del Divino Giulio, passata alla storia, dice che: “pensar male è peccato, ma molto spesso ci si azzecca!”
Analizzando il provvedimento resta alquanto difficile non pensare male, visto che alcuni contenuti risultano essere molto discutibili.
Il Decreto prevede che i controlli periodici, previsti ogni 2 anni, potranno ora essere svolti da ditte private e che l’Ispettore Metrico della Camera di Commercio potrà effettuare – in questo intervallo di tempo – controlli a campione senza preavviso.
Perplessità sorgono per il fatto che il nuovo decreto lascia invariati i limiti di tolleranza degli strumenti di misurazione dell’erogazione alla pompa per l’accertamento iniziale di conformità e per le verifiche periodiche, mentre, per i controlli metrologici casuali, cioè quelli senza preavviso effettuati in fase di sorveglianza dall’Ispettore Metrico, gli errori massimi tollerati sono stati inspiegabilmente aumentati, in controtendenza con il resto d’Europa.
In pratica, quando il controllo periodico (ogni due anni) viene fatto dalle ditte private autorizzate, la percentuale di errore tollerabile è bassa, mentre quando vengono effettuati all’interno di questo periodo controlli a campione senza preavviso, la percentuale di errore tollerabile è aumentata del 50%.
Il Ministero competente, attaccato dalle associazioni dei consumatori, si è affrettato a precisare che: “La maggiore tolleranza nei controlli casuali non è vessatoria, ma cautelativa. Non significa affatto che lo strumento può restare con quell’errore, ma solo che quell’errore non determina sanzioni immediate, a condizione che venga corretto nei termini prescritti dagli incaricati dei controlli. Si tiene quindi conto del fatto che gli stumenti non restano nelle condizioni iniziali di precisione nel corso del loro uso, anche se devono essere ricondotti prima possibile al funzionamento ottimale”.
Nonostante questa precisazione, è tuttavia impossibile non leggere nel provvedimento il “velato” invito rivolto ai benzinai di “taroccare” al rialzo i misuratori di erogazione delle pompe di benzina, fino al nuovo limite previsto dal decreto!
A conti fatti il benzinaio potrà guadagnare 23,25 centesimi ogni 20 litri, legalmente, vendendo solo aria.
Immaginate quanto potrà guadagnare una grande stazione di servizio che giornalmente effettua centinaia di pieni di carburante…cifre da capogiro a discapito dei consumatori!
Di fatto i cittadini sono stati tassati pesantemente senza saperlo e senza che questo possa scatenare un nuovo aumento dell’infrazione come, invece, è avvenuto recentemente.
Una mossa veramente astuta da parte dei nostri Governanti che ormai ci hanno abituato ad essere tassati in “background”, senza che ce ne accorgiamo.
Se analizziamo gli ultimi 15 anni della legislatura italiana, è infatti possibile trovare diverse altre iniziative dei vari governi, di sinistra e di destra, che hanno tassato i cittadini senza che questi se ne accorgessero.
Ai tempi del Governo D’Alema, ad esempio, l’allora Ministro Letta (PD), dovendo reperire fondi per lo Stato, si inventò la privatizzazione dei servizi del metano gestiti in economia dai comuni.
Questi servizi, oltre ad aver prezzi bassi per i consumatori, permettevano agli enti locali di avere entrate consistenti per le loro attività istituzionali.
Creando le nuove società private di gestione, una grossa percentuale di introiti finirono in tasse, e i comuni, per rimpiazzare le entrate perse (con la gestione comunale non si pagavano le tasse sugli utili e gli introiti potevano essere utilizzati al 100%) aumentarono l’imposizione fiscale nei confronti dei propri cittadini.
Altro esempio di tassazione nascosta è stata quella messa in atto lo scorso anno dal Ministro Bondi, del Governo Berlusconi, che ha imposto una tassa sui supporti di memorizzazione informatici, come risarcimento per le major musicali e cinematografiche, visto che gli CD e le altre memorie di massa potevano “potenzialmente” essere utilizzate per memorizzare films o canzoni scaricate abusivamente da internet.
In questo modo si è accontentata una “corporazione” prelevando i fondi dalle tasche dei cittadini senza che questi ne se accorgessero.
L’iniziativa del Ministro Bondi passerà sicuramente alla storia come la prima tassa in background preventiva!
Nonostante i dubbi e le considerazioni sopra descritte, è comunque da aggiungere che il DECRETO 18 gennaio 2011, n. 32, non è un provvedimento da gettare per intero alle ortiche.
Da segnalare è il contenuto dell’articolo 4, che introduce il libretto metrologico per gli utenti metrici, dove dovranno essere riportati gli esiti di tutti i controlli effettuati nel corso degli anni.
Di interesse è anche l’articolo 6, che prevede il controllo periodico effettuato dai laboratori autorizzati dall’Unioncamere, e l’articolo 7, che oltre a stabilire che i controlli casuali debbono essere fatti dalle Camere di Commercio, prevede anche la competenza degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.
I successivi articoli 8,9 e 10, stabiliscono le modalità della visita periodica, mentre con l’articolo 14 vengono evidenziati gli obblighi in capo agli utenti metrici relativi alla corretta tenuta degli impianti di distrubuzione del carburante.
Con l’articolo 23, infine, viene previsto un periodo transitorio di due anni, durante il quale anche le Camere di Commercio potranno effettuare il controllo periodico degli apparecchi di misurazione delle benzine, in attesa del passaggio del servizio alle società private.
Piero Nuciari
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