Novità legislative

Passa al Senato con modifiche e integrazioni la “manovrina di mezza estate”

Il 26 Luglio 2006 il Senato ha approvato il disegno di legge d’iniziativa del Governo avente come oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.

Il Decreto Legge del 4 luglio è stato modificato ed integrato in più punti, dopo gli accordi con le associazioni dei taxisti e a seguito del confronto e delle  prese di posizione delle varie realtà toccate dal provvedimento, le cui iniziative e proteste hanno tenuto banco sui media negli ultimi giorni.

Gli articoli che interessano maggiormente la Polizia Municipale, il 3, il 4 e il 5, hanno subito delle leggere modifiche apportate presumibilmente con lo scopo di ottenere una più chiara lettura degli stessi.
Li riportiamo di seguito con in grassetto le modifiche o integrazioni apportate dal Senato.

Articolo 3

(Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)1. Ai sensi delle disposizioni del Trattato dell’Unione Europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio fondamentale dell’ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio italiano le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e prescrizioni:a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;d) il rispetto di limiti riferiti a di quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;e) la fissazione di divieti  (generali->parola soppressa) ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di fine stagione e di vendite sottocosto, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.

f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il primo gennaio 2007.

Nota
Come scritto in un precedente articolo, il comma 1, lettera a, non apporta di fatto nessuna modifica alla normativa esistente (D.Lgs. 114/98) visto che “l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali” sono e restano obbligatorie solo per le attività alimentari e della somministrazione. Non si capisce quindi il motivo per cui tale previsione sia stata inserita.
Per la verità da qualche parte è stato scritto che alcune Regioni, nonostante che la legge nazionale prevedesse il contrario,  avevano reintrodotto l’obbligo di iscrizione ai registri abilitanti anche per gli esercenti degli esercizi di vicinato del settore non alimentare, ma ad avviso di chi scrive la cosa appare poco credibile visto che, come tutti abbiamo notato in questi ultimi tempi, le associazioni di categoria italiane sono molto forti, per cui appare alquanto strano che nessuna di esse, a seguito di provvedimenti regionali del genere, abbia pensato di presentare ricorso presso le Autorità amministrative competenti al fine di tutelare un diritto sancito da una legge nazionale.  

Per il rimanenti punti dell’articolo 3, come il lettore potrà constatare, le modifiche apportate sono state inserite per una più chiara lettura del testo ed al fine di non dare adito ad equivoci interpretativi.

Degno di nota è il nuovo punto f-bis (“il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie”) che, di fatto, integra quanto già previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 114/98 (“Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e’ consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati”).

La novità introdotta dalla modifica apportata dal Senato, è che ora gli esercizi di vicinato potranno mettere a disposizione  del consumatore i propri locali e gli arredi (quindi tavoli e sedie) al fine di consentire il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso lo stesso esercizio senza comunque poter effettuare un servizio di assistenza di somministrazione, né mettere a disposizione le attrezzature ad esso direttamente finalizzate (art. 7, comma 3, D.Lgs. 114/98).
 

  Articolo 4(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane)1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono abrogate la legge 31 luglio1956, n. 1002 e la lettera b) dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attivita` produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformita` alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita` del prodotto finito.

Nota
Ad avviso di chi scrive, l’integrazione al comma 2 risulta alquanto superflua visto che tale figura era già prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 155/97 s.m.i., avente come oggetto “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”.
La figura del “responsabile dell’attività produttiva”, chiamato nella “155” “responsabile dell’industria alimentare” è, di fatto, una figura obbligatoria di ogni industria alimentare; appare quindi pleonastico l’obbligo di comunicare tale nominativo nella D.I.A., visto anche che le altre attività alimentari soggette all’HACCP non sono tenute a comunicare tale nominativo al Comune.

2-bis. E` comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attivita` di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Nota
Il comma 2-bis consente anche ai panificatori di mettere a disposizione locali e arredi per il consumo sul posto dei loro prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
Tale innovazione dovrebbe andare incontro ai turisti che non sarebbero più costretti ad appoggiarsi ai ristoranti per la consumazione di pasti frugali.
La consumazione sul posto degli alimenti, voluta dal Ministro Bersani,  lascia comunque dei dubbi  sulla reale fattibilità, specie nei piccoli esercizi commerciali in quanto gli esercizi di vicinato del settore alimentare e i panifici si trasformerebbero in veri e propri posti di ristoro;  una volta che il consumatore si sedesse per consumare sul posto i prodotti gastronomici, infatti, utilizzerebbe posate di plastica acquistate nell’attività (aggirando quindi il divieto di fornire il servizio assistito di somministrazione), una buona bottiglia di vino, etc., con i conseguenti cattivi odori all’interno del locale, resti di alimenti lasciati sul tavolo, etc.
Sicuramente tale situazione non sarebbe decorosa per una piccola attività.
 
E’ vero che il Decreto Bersani consente il consumo sul posto dei soli prodotti gastronomici, ma è anche vero che non avendo quest’ultimo abrogato l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 114/98 il quale, richiamando l’articolo 4 della legge n. 77/97, prevede invece che sul posto possano essere consumati gli alimenti e bevande facenti parte dei servizi sostitutivi di mensa, viene di fatto aggirato il divieto di creare un vero e proprio ristorante.

E’ fuori discussione che il nostro Paese, con le ultime novità legislative nel settore alimentare degli ultimi anni, si stia avvicinando allo standard europeo, ma dal punto di vista dei consumatori, viene spontaneo chiedersi se a fronte di vantaggi economici per il settore commerciale, valga la pena sacrificare l’igiene e la professionalità delle nostre attività.
Si pensi, a titolo di esempio, alla scarsa igiene degli esercizi alimentari francesi o spagnoli.
 

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita` al diritto comunitario:a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;c) l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita` di confezionamento e di vendita, nonche´ delle eventuali modalita` di conservazione e di consumo.

Nota
Il comma 2-ter appare alquanto interessante dal punto di vista dei consumatori i quali avvertono l’esigenza di disposizioni atte a disciplinare in maniera più trasparente la vendita del pane, a tutela della salute dei medesimi.

Attualmente, come il lettore saprà, la materia è disciplinata nel seguente modo:

se il pane è ottenuto con cottura parziale, deve essere contenuto in imballaggi preconfezionati singolarmente, con riportata sull’etichetta la dicitura “parzialmente cotto” e l’avvertenza che l’alimento deve essere consumato previa ulteriore cottura e l’indicazione delle relative modalità;

se viene posto in vendita pane surgelato, oltre alle altre indicazione previste dalla legge, l’etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla legge 27 gennaio 1968 n. 32 e la dicitura “surgelato”.

Inoltre è stabilito che il pane parzialmente cotto e quello surgelato deve essere distribuito previo confezionamento e con un’etichettatura appropriata, in comparti tassativamente separati dal pane fresco e con le necessarie informazioni.

L’art. 2 del DPR 30 novembre 1998 n. 502, stabilisce che il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato “pane al” seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato.

Il successivo articolo 4 prevede  che quando nella produzione del pane sono impiegati, oltre agli ingredienti previsti dall’art. 14 della L. 580/67 e dell’art. 3, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita, indicata nell’apposito cartello posto in un comparto separato dagli altri generi di pane, deve essere completata dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti. 

Ben vengano, dunque, le suddette integrazioni se lo scopo è quello di una maggiore tutela del consumatore!

 3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22 commi 1,2, 5 lettera e), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.Articolo 5(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n.405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e, secondo le modalità previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad
oggetto farmaci.
3. Lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1 può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l’articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2005, n. 87,
convcrtito in legge 26 luglio 2005, n. 149 ed ogni altra norma incompatibile.

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita` medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista”.

5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: “che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo “della provincia in cui ha sede la società”; al comma 1, della lettera a) dell’articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola
“distribuzione,“.

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

 6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475″.

6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e` inserito il seguente:“4-bis. Ciascuna delle societa` di cui al comma 1 puo` essere titolare dell’esercizio di non piu` di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.”

7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e` abrogato. 

 

Alcune considerazioni sul Decreto Bersani

Sebbene come agenti di Polizia Municipale è nostro dovere operare affinché il Decreto Legge venga rispettato, in qualità di cittadini manifestiamo da un lato soddisfazione per alcune innovazioni introdotte, dall’altro non possiamo esprimere l’entusiasmo esternato dai media, in quanto supportati da idonee conoscenze legali, tecniche e pratiche legate all’esercizio della professione.

Gli ostacoli burocrati e amministrativi possono impedire la leale concorrenza, ma la loro cancellazione ha come rovescio della medaglia il sorgere di problemi per categorie di soggetti già a rischio o lo stravolgimento del mercato stesso.

Dal punto di vista della liberalizzazione delle licenze, nei precedenti interventi sono stati rilevati i dubbi e le incognite riguardanti il contenuto pleonastico di alcuni articoli, i problemi per l’occupazione che si verranno a creare a causa della concorrenza selvaggia tra attività commerciali, gli scarsi benefici e il conseguente disorientamento dei consumatori.

Tra le norme di liberalizzazione, merita attenzione l’arrivo dei farmaci nei supermercati, ostentato dal legislatore come una innovazione a favore dei cittadini, come se l’unico  problema del settore farmaceutico sia l’alto costo dei farmaci; va segnalato che, in realtà, è l’abuso che si  fa di questi ultimi ed il loro superficiale utilizzo da parte del consumatore, vittima della martellante pubblicità a cui è sottoposto, che dovrebbero essere oggetto di intervento da parte del legislatore. 

Esistono medicine per curare sintomi tra i più banali; esistono medicine che curano malattie inesistenti, perché dovute esclusivamente a stress, tensioni e malessere imposti dai ritmi della società in cui viviamo.

Se si accetta il fatto che la priorità sia quella di garantire medicinali economici e a portata di mano per la cura di ogni piccolo malessere, allora è giusto che si deregolamenti e conseguentemente è giusto acquistare i farmaci al  supermercato.

Il problema degli elevati costi dei farmaci di largo consumo potrebbe invece essere risolto a livello industriale, o già a livello  farmaceutico agendo sul prezzo a livello nazionale, senza  alterazione della catena distributiva che, con la liberalizzazione, verrebbe solo ampliata.

Pare di intuire che il vero obiettivo sia – purtroppo – solo economico e finalizzato esclusivamente a penetrare ulteriormente il mercato con farmaci da banco che potrebbero rivelarsi  molto dannosi, proprio  perché apparentemente innocui.

Acquistarli con lo sconto del 50% nei supermercati, nonostante quello che è stato scritto sui giornali, non va a vantaggio del consumatore, ma di chi quei farmaci produce e vende.
Come scritto precedentemente, una famiglia normale non compra l’aspirina tutti i giorni e acquista saltuariamente i prodotti salutistici, già presenti da tempo nei supermercati,  a causa degli elevati costi.
Il “guadagno” della manovra in analisi è solo di chi punta sulla maggiore quantità di prodotti venduti, in conseguenza dell’ampliamento del  bacino di utenza che tende ad includere i clienti dei supermercati

E’ risaputo che ogni strategia commerciale, al giorno d’oggi, è dettata da approfonditi studi di marketing: il cliente viene studiato nella sua psicologia, nei prodotti che acquista per primi, viene addirittura analizzato lo spazio del bancone sul quale cade in primis il suo sguardo (e dove il commerciante pone i prodotti che intende maggiormente vendere).
Quante volte siete andati in un centro commerciale con l’idea di fare solo un giro, senza acquistare nulla, e ne siete usciti dopo aver acquistato prodotti magari “poco utili”,  ma che avevano attirato la vostra attenzione per “l’offerta imperdibile” in corso?

Sembra che, purtroppo, il predetto comportamento si estenderà anche al reparto delle medicine da banco vendute nei supermercati.

Questo sembra il vero motivo delle pressioni della Ue ai fini dell’emanazione di questo tipo di provvedimento.

 Ad avviso di chi scrive, una “liberalizzazione” concepita in questo modo si pone in antitesi con gli interessi dei consumatori perché, da un lato, esibisce come “specchio per le allodole” ipotetici risparmi, dall’altro mina alla radice la salute del cittadino il quale si sentirà autorizzato ad abbondare in antiacidi, aspirine, sciroppi, antidolorifici, etc, che – seppure a buon mercato – risolveranno solo i sintomi e non la causa dei propri malori, contribuendo a creare potenziali “malati cronici”, utili per i fatturati delle industrie farmaceutiche.

                                                                                                   Piero Nuciari

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