Passa al Senato con modifiche e integrazioni la “manovrina di mezza estate”
Il 26 Luglio 2006 il Senato ha approvato il disegno di legge d’iniziativa del Governo avente come oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”.
Il Decreto Legge del 4 luglio è stato modificato ed integrato in più punti, dopo gli accordi con le associazioni dei taxisti e a seguito del confronto e delle prese di posizione delle varie realtà toccate dal provvedimento, le cui iniziative e proteste hanno tenuto banco sui media negli ultimi giorni.
Gli articoli che interessano maggiormente la Polizia Municipale, il 3, il 4 e il 5, hanno subito delle leggere modifiche apportate presumibilmente con lo scopo di ottenere una più chiara lettura degli stessi.
Li riportiamo di seguito con in grassetto le modifiche o integrazioni apportate dal Senato.
Articolo 3 (Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale)1. Ai sensi delle disposizioni del Trattato dell’Unione Europea in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, costituisce principio fondamentale dell’ordinamento nazionale lo svolgimento sul territorio italiano le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, senza i seguenti limiti e prescrizioni:a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;d) il rispetto di limiti riferiti a di quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;e) la fissazione di divieti (generali->parola soppressa) ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei casi di saldi di fine stagione e di vendite sottocosto, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti. f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con il comma 1.4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il primo gennaio 2007.
Articolo 4(Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di produzione di pane)1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono abrogate la legge 31 luglio1956, n. 1002 e la lettera b) dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attivita` produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformita` alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita` del prodotto finito.
2-bis. E` comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attivita` di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformita` al diritto comunitario:a) la denominazione di “panificio” da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;b) la denominazione di “pane fresco” da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;c) l’adozione della dicitura “pane conservato” con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalita` di confezionamento e di vendita, nonche´ delle eventuali modalita` di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22 commi 1,2, 5 lettera e), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.Articolo 5(Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci) 1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9 bis della legge 16 novembre 2001, n.405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l’esercizio e, secondo le modalità previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile. 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad 3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita` medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 4. Alla lettera b) dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista”. 5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è soppresso il seguente periodo: “che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”; al comma 2 del medesimo articolo è soppresso il seguente periodo “della provincia in cui ha sede la società”; al comma 1, della lettera a) dell’articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola 6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. 6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:“9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475″. 6-ter. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e` inserito il seguente:“4-bis. Ciascuna delle societa` di cui al comma 1 puo` essere titolare dell’esercizio di non piu` di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.” 7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e` abrogato. |
Alcune considerazioni sul Decreto Bersani
Sebbene come agenti di Polizia Municipale è nostro dovere operare affinché il Decreto Legge venga rispettato, in qualità di cittadini manifestiamo da un lato soddisfazione per alcune innovazioni introdotte, dall’altro non possiamo esprimere l’entusiasmo esternato dai media, in quanto supportati da idonee conoscenze legali, tecniche e pratiche legate all’esercizio della professione.
Gli ostacoli burocrati e amministrativi possono impedire la leale concorrenza, ma la loro cancellazione ha come rovescio della medaglia il sorgere di problemi per categorie di soggetti già a rischio o lo stravolgimento del mercato stesso.
Dal punto di vista della liberalizzazione delle licenze, nei precedenti interventi sono stati rilevati i dubbi e le incognite riguardanti il contenuto pleonastico di alcuni articoli, i problemi per l’occupazione che si verranno a creare a causa della concorrenza selvaggia tra attività commerciali, gli scarsi benefici e il conseguente disorientamento dei consumatori.
Tra le norme di liberalizzazione, merita attenzione l’arrivo dei farmaci nei supermercati, ostentato dal legislatore come una innovazione a favore dei cittadini, come se l’unico problema del settore farmaceutico sia l’alto costo dei farmaci; va segnalato che, in realtà, è l’abuso che si fa di questi ultimi ed il loro superficiale utilizzo da parte del consumatore, vittima della martellante pubblicità a cui è sottoposto, che dovrebbero essere oggetto di intervento da parte del legislatore.
Esistono medicine per curare sintomi tra i più banali; esistono medicine che curano malattie inesistenti, perché dovute esclusivamente a stress, tensioni e malessere imposti dai ritmi della società in cui viviamo.
Se si accetta il fatto che la priorità sia quella di garantire medicinali economici e a portata di mano per la cura di ogni piccolo malessere, allora è giusto che si deregolamenti e conseguentemente è giusto acquistare i farmaci al supermercato.
Il problema degli elevati costi dei farmaci di largo consumo potrebbe invece essere risolto a livello industriale, o già a livello farmaceutico agendo sul prezzo a livello nazionale, senza alterazione della catena distributiva che, con la liberalizzazione, verrebbe solo ampliata.
Pare di intuire che il vero obiettivo sia – purtroppo – solo economico e finalizzato esclusivamente a penetrare ulteriormente il mercato con farmaci da banco che potrebbero rivelarsi molto dannosi, proprio perché apparentemente innocui.
Acquistarli con lo sconto del 50% nei supermercati, nonostante quello che è stato scritto sui giornali, non va a vantaggio del consumatore, ma di chi quei farmaci produce e vende.
Come scritto precedentemente, una famiglia normale non compra l’aspirina tutti i giorni e acquista saltuariamente i prodotti salutistici, già presenti da tempo nei supermercati, a causa degli elevati costi.
Il “guadagno” della manovra in analisi è solo di chi punta sulla maggiore quantità di prodotti venduti, in conseguenza dell’ampliamento del bacino di utenza che tende ad includere i clienti dei supermercati
E’ risaputo che ogni strategia commerciale, al giorno d’oggi, è dettata da approfonditi studi di marketing: il cliente viene studiato nella sua psicologia, nei prodotti che acquista per primi, viene addirittura analizzato lo spazio del bancone sul quale cade in primis il suo sguardo (e dove il commerciante pone i prodotti che intende maggiormente vendere).
Quante volte siete andati in un centro commerciale con l’idea di fare solo un giro, senza acquistare nulla, e ne siete usciti dopo aver acquistato prodotti magari “poco utili”, ma che avevano attirato la vostra attenzione per “l’offerta imperdibile” in corso?
Sembra che, purtroppo, il predetto comportamento si estenderà anche al reparto delle medicine da banco vendute nei supermercati.
Questo sembra il vero motivo delle pressioni della Ue ai fini dell’emanazione di questo tipo di provvedimento.
Ad avviso di chi scrive, una “liberalizzazione” concepita in questo modo si pone in antitesi con gli interessi dei consumatori perché, da un lato, esibisce come “specchio per le allodole” ipotetici risparmi, dall’altro mina alla radice la salute del cittadino il quale si sentirà autorizzato ad abbondare in antiacidi, aspirine, sciroppi, antidolorifici, etc, che – seppure a buon mercato – risolveranno solo i sintomi e non la causa dei propri malori, contribuendo a creare potenziali “malati cronici”, utili per i fatturati delle industrie farmaceutiche.
Piero Nuciari
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