Novità legislative

Peso banane: le nuove regole entrate in vigore giovedì 1° Giugno 2006

Sono entrate in vigore da qualche giorno le nuove regole relative al controllo del peso delle banane fresche destinate all’importazione nella Comunità europea, previste dal Regolamento CE 402/2006, dell’8 Marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – serie L, n. 70 del 9 marzo 2006. Il provvedimento apporta  modifiche alle disposizioni relative all’immissione in “libera pratica” di banane, attualmente previste dall’articolo 290 bis e dall’allegato 38 ter delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, emanate con regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione del 2 luglio 1993.

In sintesi, il regolamento ha riformulato l’articolo 290 bis del regolamento (CEE) 2454/93 e sono stati inseriti altri tre articoli (290 ter, 290 quater e 290 quinquies).
Conseguentemente è stato sostituito l’allegato 38 ter ed inserito l’allegato 38 quater.

Per consentire al lettore di avere un’idea generale delle principali innovazioni introdotte, si riportano di seguito i principi cardine della nuova normativa entrata in vigore:1) viene introdotta la figura del “Pesatore autorizzato” (art. 290/bis);

Lo status di “pesatore autorizzato” può essere conferito da ogni ufficio doganale a qualsiasi operatore economico, purché siano rispettati determinati requisiti indicati dal regolamento medesimo.

2) viene prevista l’emissione di una nota di pesatura da parte del “pesatore autorizzato”, attestante il peso netto di una partita di banane fresche, senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;3) la nota di pesatura (e questa è una novità!) può essere trasmessa alle autorità doganali anche in forma elettronica;

Circa la validità territoriale dello status di “pesatore autorizzato”, si evidenzia che l’autorizzazione rilasciata da un qualsiasi ufficio doganale, è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dallo stesso ufficio che ha autorizzato l’operatore.

4) Presso la Commissione Europea è prevista  l’istituzione di una banca-dati contenente l’elenco dei“pesatori autorizzati” comunitari. Tale elenco è contemplato dall’art. 290 quinquies,  il quale stabilisce – per gli Stati membri – l’obbligo di comunicare alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni eventuale modifica. La stessa Commissione, sempre in base alle previsioni dell’articolo, avrà poi il compito di trasmettere tali elenchi a tutti gli stati membri.                                                                                                                    
                                                                       
                                                                                                         Piero Nuciari
    

Di seguito si riporta il testo integrale del provvedimento:    Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione, dell’ 8 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario Testo rilevante ai fini del SEE

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2006 pag. 0035 – 0039
Regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissionedell’ 8 marzo 2006recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità europea,visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [1], in particolare l’articolo 247,considerando quanto segue:(1) Tenuto conto dell’esperienza acquisita dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 89/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [2], è necessario precisare i metodi per la determinazione del peso netto delle banane fresche. Questi metodi dovrebbero includere la pesatura delle banane fresche, al fine di determinarne il peso netto, e l’emissione di note di pesatura delle banane attestanti tale peso da parte di operatori economici autorizzati dalle autorità doganali. Il peso netto delle banane fresche dovrebbe essere determinato per ogni partita di banane fresche, quale che sia il mezzo di trasporto con cui è stata inoltrata.(2) Affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per predisporre l’autorizzazione di pesatori, è opportuno che le misure relative alla pesatura delle banane fresche e all’emissione delle note di pesatura delle banane si applichino dal 1o giugno 2006.(3) Per quanto concerne le importazioni di alcuni circuiti elettronici che rientrano nei capitoli 84 e 85 della nomenclatura combinata, sono stati istituiti dazi compensativi a norma del regolamento (CE) n. 1480/2003 del Consiglio, dell’ 11 agosto 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici, detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale), originarie della Repubblica di Corea [3]. Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali dazi compensativi, è necessaria una norma di origine specifica per i prodotti contemplati da detto regolamento.(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [4].(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.1) Dopo l’articolo 290 è inserito il testo seguente:”CAPITOLO 1 bisDisposizioni relative alle banane”2) L’articolo 290 bis è sostituito dal seguente:”Articolo 290 bisAi fini del presente capitolo e degli allegati 38 ter e 38 quater, si applicano le seguenti definizioni:a) “pesatore autorizzato”: qualsiasi operatore economico autorizzato da un ufficio doganale ad effettuare la pesatura di banane fresche;b) “documentazione del richiedente”: qualsiasi documento inerente alla pesatura di banane fresche;c) “peso netto delle banane fresche”: peso delle banane senza materiale d’imballaggio e contenitori di imballaggio di qualsiasi tipo;d) “partita di banane fresche”: partita costituita dal quantitativo totale di banane fresche inoltrate tramite uno stesso mezzo di trasporto e spedite da uno stesso esportatore a uno o più destinatari;e) “luogo di scarico”: ogni luogo in cui una partita di banane fresche può essere scaricata o inoltrata in base a un regime doganale, oppure, in caso di traffico containerizzato, ogni luogo in cui il contenitore è estratto dalla nave, dall’aereo o da altro mezzo di trasporto principale, o in cui le banane sono prelevate dal contenitore.”3) È inserito il seguente articolo 290 ter:”Articolo 290 ter1. Ogni ufficio doganale conferisce su richiesta lo status di pesatore autorizzato agli operatori economici coinvolti nell’importazione, nel trasporto, nello stoccaggio o nella movimentazione di banane fresche, purché siano rispettati i requisiti seguenti:a) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per garantire il regolare svolgimento della pesatura;b) il richiedente disponga di un impianto di pesatura adeguato;c) la documentazione fornita dal richiedente consenta alle autorità doganali di svolgere controlli efficaci.L’ufficio doganale nega lo status di pesatore autorizzato al richiedente che abbia violato la normativa doganale in modo grave o ripetuto.L’autorizzazione è limitata alla pesatura di banane fresche effettuata nel luogo controllato dall’ufficio doganale che ha autorizzato l’operatore.2. Lo status di pesatore autorizzato va revocato dall’ufficio doganale che ha rilasciato l’autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più i requisiti di cui al paragrafo 1.”4) È inserito il seguente articolo 290 quater:”Articolo 290 quater1. Per controllare il peso netto delle banane fresche di cui al codice NC 08030019 importate nella Comunità, le dichiarazioni di immissione in libera pratica sono accompagnate da una nota di pesatura delle banane attestante il peso netto della partita di banane fresche in causa per tipo di imballaggio e origine.La nota di pesatura delle banane è emessa secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter e redatta in conformità del modello figurante all’allegato 38 quater da un pesatore autorizzato.La nota può essere trasmessa alle autorità doganali in forma elettronica alle condizioni previste da tali autorità.2. Il pesatore autorizzato comunica preventivamente alle autorità doganali la pesatura di una partita di banane fresche ai fini dell’emissione di una nota di pesatura delle banane, precisando tipo di imballaggio e origine, nonché data e luogo della pesatura.3. L’ufficio doganale verifica, in base a un’analisi del rischio e su almeno il 5 % del numero totale di note di pesatura delle banane presentate ogni anno, il peso netto delle banane fresche indicato in tali note assistendo alla pesatura di un campione rappresentativo delle banane effettuata dal pesatore autorizzato o procedendo esso stesso a tale pesatura secondo la procedura di cui all’allegato 38 ter, punti 1, 2 e 3.”5) È inserito il seguente articolo 290 quinquies:”Articolo 290 quinquiesGli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco dei pesatori autorizzati e ogni sua eventuale modifica.La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.”6) L’allegato 11 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.7) L’allegato 38 ter è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.8) È inserito l’allegato 38 quater conformemente all’allegato III del presente regolamento.Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Tuttavia i punti 4), 7) e 8) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, l’ 8 marzo 2006.Per la CommissioneLászló KovácsMembro della Commissione[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).[2] GU L 17 del 21.1.1997, pag. 28.[3] GU L 212 del 22.8.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 7).[4] GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).————————————————–ALLEGATO IL’allegato 11 è modificato come segue:a) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC “ex7117” ed “ex8482″ è inserito il testo seguente:”ex84733010 ed ex84735010 | Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM) | Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all’incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati.” |b) tra le voci relative ai prodotti di cui ai codici NC “ex8542” ed “ex9009″ è inserito il testo seguente:”ex85489010 | Circuiti elettronici integrati noti come memorie dinamiche ad accesso casuale (Dynamic Random Access Memories — DRAM) | Fabbricazione nel caso in cui il valore acquisito grazie alla lavorazione e alla trasformazione, nonché eventualmente all’incorporazione di pezzi originari del paese di fabbricazione, rappresenti almeno il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Se non è raggiunta la percentuale del 45 %, le DRAM sono considerate originarie del paese in cui ha origine la maggior parte in valore dei materiali usati.” |————————————————–ALLEGATO II” “ALLEGATO 38 terProcedura di cui all’articolo 290 quater, paragrafo 1Ai fini dell’articolo 290 quater, il peso netto di ciascuna partita di banane fresche è determinato dal pesatore autorizzato in qualsiasi luogo di scarico conformemente alla procedura seguente.1) Per ciascun tipo di imballaggio e per ciascuna origine è selezionato un campione di unità di imballaggio di banane. Il campione delle unità di imballaggio di banane da pesare dev’essere rappresentativo della partita di banane fresche e rispettare i quantitativi minimi indicati nella tabella seguente:Numero di unità di imballaggio di banane (per tipo di imballaggio e origine) | Numero di unità di imballaggio di banane da esaminare |— fino a 400 | 5 |— da 401 a 700 | 7 |— da 701 a 1000 | 10 |— da 1001 a 2000 | 13 |— da 2001 a 4000 | 15 |— da 4001 a 6000 | 18 |— oltre 6000 | 21 |2) Il peso netto è determinato nel modo seguente:a) pesando ogni unità di imballaggio di banane da esaminare (peso lordo);b) aprendo almeno un’unità di imballaggio di banane, per determinare il peso dell’imballaggio;c) il peso dell’imballaggio sarà ritenuto valido per tutti gli imballaggi di tipo e origine identici e verrà detratto da tutte le unità di imballaggio di banane pesate;d) il peso netto medio così determinato per unità di imballaggio di banane per ciascun tipo e origine, in funzione del peso del campione controllato, sarà ammesso come base per determinare il peso netto della partita di banane fresche.3) Ove non provvedano a controllare contestualmente le note di pesatura delle banane, le autorità doganali saranno tenute ad accettare il peso netto dichiarato nelle note, purché la differenza tra il peso netto dichiarato e il peso netto medio determinato dalle autorità doganali non sia superiore o inferiore all’1 %.4) La nota di pesatura delle banane è presentata all’ufficio doganale presso il quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica. Le autorità doganali applicano i risultati del campionamento indicato nella nota di pesatura delle banane all’intera partita di banane fresche cui la nota si riferisce.”” ————————————————–ALLEGATO IIIÈ inserito il seguente allegato 38 quater:” “ALLEGATO 38 quater 

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