Novità legislative

Più tutele per i consumatori e le aziende di vendita diretta: il 26 Luglio la Camera ha varato il Ddl 26.7.2005 che regola il settore e vieta le vendite piramidali

Non appena il Provvedimento varato dalla Camera diverrà esecutivo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, saranno finalmente vietate in Italia le “catene di S.Antonio” e le “vendite piramidali” che come tutti sapranno sono quelle operazioni nelle quali l’incentivo economico primario è costituito dal reclutamento di nuovi venditori.

L’art. 5 del Provvedimento infatti, vieta espressamente la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di  vendita  nelle  quali  l’incentivo economico primario dei componenti la struttura, si fonda sul – mero reclutamento di nuovi soggetti – piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.

Viene altresì vietata la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.
Si ricordino, a riguardo, le trasmissioni di Striscia la Notizia  dello scorso inverno quando, trattando l’argomento, riportava le esperienze dei poveri malcapitati “caduti nella rete” delle organizzazioni piramidali il cui unico scopo era quello di sfruttare economicamente gli “ultimi arrivati”.

Le sanzioni previste dal provvedimento sono severe (arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da 100.000 a 600.000 euro). Per le violazioni di cui all’art. 5, si applica inoltre la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all’articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

Come si ricorderà, il Provvedimento (Ddl 26.7.2005) , dal titolo “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale”, è il frutto di un lungo lavoro parlamentare iniziato nel 1992, sulla base di un progetto di legge omonimo proposto dalla Avedisco (associazione di categoria che raggruppa le Aziende che operano nel settore della vendita diretta ) e sostenuto dalle Associazioni dei consumatori.
La normativa si allinea a quanto già avvenuto in molti Paesi europei con lo scopo prioritario di tutelare i consumatori e quanti esercitano in modo corretto e professionale la vendita diretta a domicilio che viene finalmente disciplinata secondo profili contrattuali ben definiti
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                                                                                                    Piero Nuciari

 

    

Il testo del provvedimento

 

Ddl Camera 2542 – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali

 Articolo 1.(Definizioni e ambito di applicazione della legge)1. Al fini della presente legge si intendono:a) per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;b) per “incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;c) per “impresa” o “imprese”, l’impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 6 e 7, non si applicano alla offerta, alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di:a) prodotti e servizi finanziari;b) prodotti e servizi assicurativi;c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

Articolo 2.(Esercizio dell’attività di vendita diretta a domicilio)1. Alle attività di vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonchè le disposizioni vigenti in materia di commercializzazione dei beni e dei servizi offerti.

Articolo 3.(Attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio)1. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.2. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto di agenzia.3. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale, purchè incaricati da una o più imprese.4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.5. Resta ferma la disciplina previdenziale recata dall’articolo 44, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 4.(Disciplina del rapporto fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio. Compenso dell’incaricato)1. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa esercente la vendita diretta. All’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 2, si applicano gli accordi economici collettivi di settore.2. Per l’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, l’incarico deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. L’atto di conferimento dell’incarico deve contenere l’indicazione dei diritti e degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.3. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 3, comma 3, ha diritto di recedere dall’incarico, senza obbligo di motivazione, inviando all’impresa affidante una comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto di cui al comma 2. In tale caso, l’incaricato è tenuto a restituire a sua cura e spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa, entro trenta giorni dalla restituzione dei beni e dei materiali, rimborsa all’incaricato le somme da questi eventualmente pagate. Il rimborso è subordinato all’integrità dei beni e dei materiali restituiti.4. Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.5. Nel caso in cui l’incarico venga rinunciato o revocato, il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 3, comma 1, è ritirato.6. In aggiunta al diritto di recesso di cui al comma 3, all’incaricato alla vendita diretta a domicilio è in ogni caso riconosciuto, in tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, il diritto di restituzione e, entro trenta giorni, alla rifusione del prezzo relativamente ai beni e ai materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario.7. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. In caso contrario, egli è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi da lui adottate rispetto alle modalità e alle condizioni di cui al primo periodo.8. L’incaricato alla vendita diretta a domicilio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, la facoltà di riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto che abbiano avuto regolare esecuzione presso i privati consumatori nè di concedere sconti o dilazioni di pagamento.9. Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Articolo 5.(Divieto delle forme di vendita piramidalie di giochi o catene)1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.2. È vietata, altresì, la promozione o l’organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, “catene di Sant’Antonio”, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Articolo 6.(Elementi presuntivi)1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 per cento del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura, materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

Articolo 7.(Sanzioni)1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque promuove o realizza le attività o le strutture di vendita o le operazioni di cui all’articolo 5,anche promuovendo iniziative di carattere collettivo o inducendo uno o più soggetti ad aderire, associarsi o affiliarsi alle organizzazioni od operazioni di cui al medesimo articolo, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui all’articolo 36 del codice penale e della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
3. All’impresa che non rispetti le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.
 

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