PLASTICA MONOUSO – DAL 14 GENNAIO ENTRA IN VIGORE IL D.LGS. N. 196/2021
Dal prossimo 14 gennaio 2022 saranno ufficialmente fuori legge palloncini, piatti e contenitori in plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile.
In tale data entrerà in vigore il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, emanato in attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
E’ da evidenziare che la norma ha un ritardo di sei mesi rispetto all’entrata in vigore prevista dalla Direttiva (UE) 2019/904 c.d. “Direttiva SUP – Single Use Plastic.
Come si ricorderà la Direttiva europea (UE) 2019/904 – entrata in vigore il 3 luglio 2021 – mette al bando alcuni prodotti in plastica monouso come: posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso.
Il divieto riguarda non solo gli articoli usa e getta in plastica tradizionale, ma anche quelli in plastica oxo-degradabile (materie plastiche con all’interno additivi) e alcuni attrezzi di pesca contenenti materiale plastico.
E’ da evidenziare che in base all’articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo, “ La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti di cui al comma 1 e’ consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo di cui al comma 1.”
Il commerciante non subisce alcun danno economico perché ha il tempo materiale per smaltire le scorte.
Di seguito si riporta la parte “B” dell’allegato al Decreto Legislativo, con l’elenco dettagliato dei prodotti interessati:
“PARTE B (articolo 5) Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato
1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.”
Il decreto di recepimento è stato redatto con l’obiettivo di introdurre misure finalizzate a tutelare l’ambiente acquatico e la salute umana entro il 2026.
Altro obiettivo è quello di promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.
Ma non è tutto. Si punta alla riduzione dei rifiuti, al corretto funzionamento del mercato, a promuovere comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica e, soprattutto, a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
Le sanzioni previste per i contravventori sono molto pesanti:
fino a 25.00,00 euro per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti di plastica monouso e prodotti di plastica oxo-degradabile.
Il Decreto ha infatti modificato l’articolo 261, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendo il secondo periodo con il seguente: «A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro».
Piero Nuciari
Allegato:
Il testo del D.Lgs n. 196/2021
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