Pratica operativa

Pratica operativa: il controllo commerciale presso un fioraio

Prima di entrare nell’esercizio, si suggerisce di accertare che tutta la merce esposta abbia indicato il prezzo di vendita.

Nel caso in cui l’esercente effettui la preparazione di bomboniere, occorre appurare il possesso dell’autorizzazione sanitaria (ora sostituita dalla “registrazione” per le previsioni del regolamento CE 852/2004)  del locale adibito a tale scopo.

La vendita dei prodotti in metallo prezioso

Se sulla vetrina o all’interno sono esposti per la vendita prodotti in metallo prezioso, come cornici in argento, soprammobili, bomboniere in oro, etc., occorre verificare il possesso della Licenza per il commercio di metalli preziosi rilasciata dalla Questura competente.

Nota
Di seguito si riportano gli articoli del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635 ) che prevedono tali obblighi a carico dei commercianti di articoli con montature, guarnizioni o oggettistica, in metalli preziosi.Art. 243
L’obbligo di munirsi della licenza stabilita dall’art. 127 della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.

Non ricorre l’obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell’institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.Art. 244
Devono munirsi della licenza prescritta dall’art. 127 della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.

Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l’impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

Art. 245
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata ai sensi dell’art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede dell’esercizio per la quale è rilasciata.
Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell’esercizio.


Differenza tra un prodotto di oreficeria da uno di bigiotteria
Per chi ha poca esperienza in questo settore, può apparire difficile distinguere un prodotto di oreficeria da uno di bigiotteria.
La differenza è data dai marchietti impressi sull’oggetto.
Il prodotto di oreficeria ha punzonato il marchio di identificazione dell’azienda produttrice e il titolo in millesimi del fino contenuto.

Piero Nuciari

marchio

titoli-completi

 

Views: 361

Condividi