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Pratica operativa: il controllo commerciale presso un orefice

Come per tutte le attività commerciali, occorre verificare che all’esterno sia esposto il cartello indicante l’orario dell’attività e il turno di riposo settimanale. Si suggerisce di accertare, inoltre, che la merce esposta in vetrina sia provvista di cartellino prezzi.

Le problematiche del cartellino prezzi dei prodotti esposti in vetrina

Nota
Gli Agenti addetti ai controlli che seguono la materia da qualche anno, si saranno sicuramente resi conto che la normativa sui prezzi degli oggetti preziosi è sempre stata poco chiara e, ad avviso di chi scrive, continua ad esserlo tuttora.
Come i più anziani ricorderanno, il regolamento di esecuzione della L. 426/71, il D.M. 375/1988 – ora abrogato – all’art. 59, comma 1-ter,  prevedeva che l’indicazione del prezzo degli oggetti preziosi poteva avvenire mediante cartellini  posti in modo non visibile dall’esterno.
Il Consiglio di Stato, con Ad. Gen. 30.1.1991, n. 53/1991, considerò legittima la disposizione, visto che in tale modo si tutelavano sia i consumatori che la sicurezza dei negozianti.
L’apparente valore elevato degli oggetti esposti, infatti, se confermato dal prezzo esposto mediante i cartellini visibili dall’esterno, poteva incentivare azioni criminose di malintenzionati.
Il successivo D.Lgs. 114/98, entrato in vigore il sostituzione della L.426/71, all’art. 14, comma 1, contrariamente alle previsioni, non ha invece escluso i commercianti di oggetti preziosi dall’obbligo di indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita dei preziosi esposti in vetrina.
Per rimediare a questa dimenticanza, il Ministero dell’Industria, con la circolare n. 3467/C, del 28.5.1999, ha successivamente stabilito che per esigenze di prevenzione della criminalità, nonostante che il D.Lgs. 114/98 non lo prevedesse espressamente, si poteva ritenere rispettato l’obbligo di pubblicità dei prezzi dei preziosi esposti nelle vetrine esterne, mediante l’utilizzo di cartellini visibili soltanto dall’interno dell’esercizio. Ad avviso di chi scrive, l’unico scopo raggiunto da questa circolare, è quello di complicare la vita degli addetti ai controlli commerciali visto che, come risaputo, per la gerarchia delle fonti del diritto, una circolare non può certo modificare il contenuto di una legge.
Nel nostro caso, quindi, quanto disposto dal Ministero dell’Industria non ha – di fatto – alcun valore di fonte sovraordinata e, pertanto, deve essere indubbiamente applicato il disposto dell’art. 14 del D.Lgs. 114/98, salvo, ovviamente,  diversa disposizione regionale, in considerazione del fatto che le regioni hanno competenza legislativa in materia commerciale.

Una volta entrati nell’esercizio, si accerti il possesso della licenza per il commercio di metalli preziosi, prevista dall’art. 127 T.U.L.P.S., modificato dall’art. 16, del D.Lgs. n. 112/98, rilasciata dalla Questura competente.

Nota
Come si ricorderà, questo genere di licenza, prevista dal T.U.L.P.S., NON è stata trasferita al Comune dall’art. 19 del D.P.R. n. 616/77.

Il commercio di oggetti preziosi usati

Se l’esercente commercia con oggetti preziosi usati, si verifichi il possesso della presa d’atto dell’Autorità locale di P.S., prevista dall’art. 126 T.U.L.P.S. e dell’apposito registro, previsto dall’art. 128 T.U.L.P.S., vidimato dall’Autorità locale di P.S./Sindaco del Comune.

Nota
L’art. 126 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/31 n. 773) stabilisce che non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.Il successivo art. 128 prevede che  i fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli arrt. 126 e 127, non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
Stabilisce inoltre che i predetti soggetti devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le suddette operazioni sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Un chiarimento del Ministero dell’Interno relativo all’art 127 TULPSMINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONB GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e SocialeProt. n. .557/B.21661 .12020(2) Roma 12 FEB. 2003

OGGETTO: Necessità della licenza di cui all’art.127 del Testo Unico delle Leggi di . Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 per l’attività di commercio di oggetti preziosi usati
ALLE QUESTURE LORO SEDI.Di seguito alla nota n. 557/B.24111. 12020(2) del 12.3.2002, con cui sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla portata applicativa delle innovazioni introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n 311/2001, si rende necessario precisare che lo stesso regolamento non ha modificato il titolo autorizzatorio occorrente per il commercio di oggetti preziosi usati, che rimane quello previsto dall’art.127 del T.U.L.P.S..
E’ stato, infatti, osservato che, con l’adozione del DPR n.311 del 2001 e, in particolare, con la nuova formulazione dell’art.247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di p.s., il legislatore, “fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio”, ha voluto innovare soltanto la parte riguardante la tenuta dei registri per le attività previste dagli artt.126 e 127 del T.U.L.P.S., escludendone l’annotazione per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo, ma nulla innovando in ordine all’autorità competente al rilascio della licenza per esercitare la vendita di oggetti preziosi, anche usati.
Posto che, in effetti, la norma regolamentare è sorretta dalla finalità di semplificazione prevista dalla legge 8 marzo 1999, n.50, e che l’oggetto della precisazione (autorità competente) esula dalle esigenze di semplificazione, rischiando, anzi, di provocare una complicazione di atti autorizzatori, si ritiene che l’osservazione sopra formulata sia da condividere.
Tanto si rappresenta per ogni utile indicazione di codesti Uffici, richiamando l’attenzione sul fatto che eventuali errori applicativi, derivanti dalle indicazioni precedentemente fornite, non potrebbero configurare fattispecie sanzionabili, secondo la nota sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale.

p.Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
(Procaccini)

La bilancia

Altro controllo da effettuare all’interno dell’esercizio commerciale è quello di verificare l’efficienza della bilancia.
Considerato che questo genere di attività commerciale lavora con i  millesimi di grammo, soprattutto riguardo all’oro usato, occorre verificare che l’apparecchio utilizzato abbia il bollino verde, comprovante la visita periodica, apposto dall’Ispettore metrico e la bolla perfettamente centrata.

Nota
Non sono consentiti i bilancini di precisione elettronici, della sensibilità di 1 g.,  privi dei bolli di verifica prima e del bollino verde comprovante la visita periodica dell’Ispettore metrico, che molto spesso, per comodità, vengono usati dai commercianti al posto della bilancia denunciata all’Ispettore Metrico.

La nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
.
La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 251/99 ( G.U. del 3.08.1999) che detta le nuove norme nel settore della produzione e commercializzazione di oggetti in metallo prezioso a garanzia e tutela del consumatore. Il successivo regolamento di attuazione – DPR 30/05/2002 n. 150 – è stato pubblicato sulla G.U. del 25/07/02. L’art. 1 del D.Lgs. stabilisce che i metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento.
L’art. 2, comma 1, prevede che i metalli suddetti e le loro leghe devono portare impresso, prima di essere posti in commercio, il marchio di identificazione dell’azienda produttrice e  il titolo in millesimi del fino contenuto.

Nel successivo art. 8, vengono definite le caratteristiche del suddetto marchio di identificazione che è costituito da una poligonale contenente una stella a cinque punte, un numero atto ad identificare l’azienda assegnataria e la sigla della provincia di residenza. L’impronta normalizzata,  è ricavata da una matrice, depositata presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Nota
Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi, consultabile su tutto il territorio nazionale. (articoli 7 e 14 del D. Lgs. 251/99)

Anche le impronte indicanti i titoli sono normalizzate,  con contorni differenti, in base al metallo prezioso presente nell’oggetto.
All’interno delle suddette ci sono tre cifre che indicano in millesimi il rapporto in peso del metallo prezioso contenuto nella lega di cui è costituito l’oggetto.
Nel caso in cui l’oggetto è invece composto di una lega di Platino o di Palladio, nell’impronta è anche riportato il simbolo chimico (art. 8, comma 5°).

Nota
Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu’ metalli preziosi devono portare, quando cio’ sia tecnicamente possibile, l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente (art. 8, comma 8°)

Il succitato D.Lgs. 251/99, all’art.3, stabilisce che la quantità di metallo prezioso presente in un oggetto deve essere espressa esclusivamente in millesimi e non in carati.

Nota
Si evidenzia che 18 k corrisponde a 750 millesimi e 14 k a 583,3 millesimi.

Proseguendo nell’analisi della normativa, l’art. 4 del D.Lgs. riveste una discreta importanza nell’impianto legislativo, visto che stabilisce che gli oggetti in metallo prezioso, fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nota
A titolo esplicativo, si riporta la tabella dei titoli legali degli oggetti in metallo prezioso

Metallo Titoli in millesimi del fino previsti dal D.Lgs. n. 251/99 Titoli precedentemente previsti dalla Legge n. 46/68 (i titoli non più legali sono tra parentesi)
Platino (Pt) 950 – 900 – 850 950
Palladio (Pd) 950 – 500 950
Oro (Au) 750 – 585 – 375 – 753* 750 – 585 – (500) – (333)
Argento (Ag) 925 – 800 925 – 800 – (835)

* per i soli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga

Per ultimo, durante il controllo, è necessario accertare che i marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli siano impressi su parte principale dell’oggetto (art. 8, comma 6°).

Nota
Se gli oggetti posti in vendita non consentono una diretta marchiatura, questa dovrà essere impressa su piastrina dello stesso metallo dell’oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
Nel caso in cui gli oggetti posti in vendita siano costituiti da due o piu’ metalli preziosi, essi devono portare, quando cio’ sia tecnicamente possibile, l’impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte debbono essere apposte sul metallo di peso prevalente.

Piero Nuciari

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